CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 45663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 18 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo del 20 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, come riqualificato, e porto di oggetto idoneo ad offendere, ha rideterminato la pena per entrambi i delitti contestati, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che riconosce l'aggravante in esame anche nell'ipotesi in cui l'autovettura non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo (cfr. Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 - 08/05/2017, B., Rv. 270122). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos