CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 41752/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 19 aprile scorso, nella parte in cui ha confermato il decreto di sequestro preventivo della somma di 3.108 euro in contanti, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 9 marzo precedente, sul presupposto della riferibilità di detta somma al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale egli è indagato. 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge ed apparenza della motivazione, con riferimento alla pertinenza di detta somma al reato per cui si procede, alla sproporzione della stessa rispetto ai redditi leciti dell'indagato ed alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria. Si deduce, cioè, che: - al Margurio è addebitata la mera detenzione di circa 10 grammi di marijuana, rispetto alla quale la somma in suo possesso non può avere alcuna pertinenza, tant'è che dallo stesso provvedimento applicativo del vincolo, richiamato da quello impugnato, essa viene ricondotta a precedente attività di spaccio, che tuttavia esula dall'incolpazione provvisoria; - egli possiede risorse finanziarie lecite, sufficienti a giustificare la disponibilità di detta somma, avendo documentato la percezione, nei quattro mesi precedenti al rinvenimento, di redditi da pensione e da altre provvidenze pubbliche pari all'incirca a complessivi 5.600 euro; inoltre, egli vive da solo ed ha dimostrato di essere solito prelevare in contanti le somme corrispostegli a titolo di pensione: talché la motivazione della ritenuta sproporzione delle somme sequestrate rispetto ai redditi leciti si rivela meramente apparente; - tale è anche la motivazione in punto di gravità indiziaria, avendo il Tribunale completamente trascurato la documentazione attestante l'abituale consumo di quel tipo di sostanza da parte dell'indagato. 2.2. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi, in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed alla conseguente impossibilità - ai sensi del successivo art. 85-bis - di disporre un sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione (art. 240-bis, cod. pen.). Il ricorrente evidenzia, a tal fine: il modesto dato ponderale della droga detenuta, non essendo stata ancora accertata, peraltro, l'entità del principio attivo; l'assenza di indizi di una precedente attività di cessione; la legittima provenienza del danaro posseduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la decisione impugnata dev'essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge, poiché non è possibile ravvisare un vincolo di pertinenza tra quanto in sequestro ed il reato, che rappresenta presupposto imprescindibile del sequestro preventivo. 2. Detta misura cautelare reale, infatti, può avere ad oggetto le "cose pertinenti al reato" e quelle "di cui è consentita la confisca" (art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). Queste ultime, a loro volta, sono quelle funzionali alla commissione del reato, quelle intrinsecamente illecite - ai sensi del comma 2, n. 2), dell'art. 240, cod. pen., o di altre specifiche disposizioni di legge - nonché quelle che costituiscono il "prezzo", il "prodotto" od il "profitto" del reato, a norma del comma 1 e del comma 2, n. 1), del medesimo art. 240. 3. Nel caso specifico, il sequestro del danaro è stato giustificato perché ritenuto «provento» di attività delittuosa. Tale definizione - quantunque atecnica, perché estranea al testo normativo - consente tuttavia di circoscrivere le attenzioni della Corte, per affinità semantica, alle nozioni di "profitto" e di "prezzo" del reato. 3.1. Quest'ultimo è concordemente individuato nel compenso, dato o promesso, per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (per tutte, Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205707). 3.2. Più laboriosa, invece, è stata l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "profitto", che tuttavia può ritenersi pervenuta ad approdi ormai condivisi. Limitando a richiamare i concetti rilevanti nella concreta fattispecie in esame, s'intende per tale il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato: esso presuppone, dunque, l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto: occorre cioè una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire dall'illecito, pur in difetto di un nesso diretto di causalità (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700; nonché, quantunque non nnassimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella). 4. Se questi sono i confini entro i quali è consentito il sequestro del profitto del reato, è agevole cogliere come l'ipotesi in scrutinio si collochi al di fuori di essi. A Margurio si addebita, infatti, esclusivamente di avere detenuto della sostanza stupefacente a scopo di venderla, ma non già di averla venduta.Le somme rinvenute nella sua disponibilità e sequestrategli non possono mai rappresentare, dunque, il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da tale detenzione a scopi illegali. Di tanto, del resto, è persuaso lo stesso Tribunale, che ne ha giustificato l'ablazione in quanto - come già s'è detto - "provento" del reato in quanto «frutto di precedenti cessioni»: quindi, di altre e distinte condotte delittuose. 5. Ovviamente, poi, le somme di cui si discorre non possono neppure qualificarsi come "prezzo" dell'illegale detenzione, sì da essere soggette a confisca obbligatoria e da non poter essere comunque restituite (art. 324, comma 7, cod. proc. pen.). In astratto, tanto sarebbe pur possibile, qualora si trattasse, per esempio, della remunerazione corrisposta al Margurio per la custodia di quella sostanza. Tuttavia, si tratta di ipotesi meramente accademica, poiché esulante sia dalle risultanze istruttorie su cui la decisione impugnata si fonda, che dagli argomenti giustificativi della stessa. 6. Altrettanto dicasi, infine, per l'eventualità di un sequestro ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen.. Dalla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, si rileva chiaramente che il Tribunale non si sia nemmeno posto la questione, non potendosi, pertanto, apprezzare l'eventuale esistenza dei relativi presupposti di legge. 7. In ragione dell'inesistenza dei presupposti per l'apposizione del vincolo, dev'essere annullato anche il provvedimento genetico, con la conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, non trattandosi di cose soggette a confisca obbligatoria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 9 marzo 2021 e dispone la restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di compete