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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 43883/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 19/12/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 2/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - pur riproponendo le medesime censure avanzate con il gravame - non si confronta adeguatamente con le risposte offerte dalla Corte di appello, che risultano del tutto adeguate e prive di vizi.

In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato non solo l'assenza di elementi positivi da valorizzare, ma anche la presenza di numerosi argomenti di segno contrario, quali le plurime condanne (quattro) per delitti a fine di lucro e, in generale, i moltissimi precedenti penali, anche recenti, oltre alla notevole entità dell'IVA evasa con il reato qui a giudizio.

Questi argomenti, poi, hanno giustificato anche il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale, peraltro con aumento di pena - da parte del primo Giudice - inferiore a quanto dovuto; la stessa recidiva, in ogni caso, non aveva costituito motivo di appello, così da non poter formare argomento di ricorso in sede di legittimità.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 19/12/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 2/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - pur riproponendo le medesime censure avanzate con il gravame - non si confronta adeguatamente con le risposte offerte dalla Corte di appello, che risultano del tutto adeguate e prive di vizi. In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato non solo l'assenza di elementi positivi da valorizzare, ma anche la presenza di numerosi argomenti di segno contrario, quali le plurime condanne (quattro) per delitti a fine di lucro e, in generale, i moltissimi precedenti penali, anche recenti, oltre alla notevole entità dell'IVA evasa con il reato qui a giudizio. Questi argomenti, poi, hanno giustificato anche il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale, peraltro con aumento di pena - da parte del primo Giudice - inferiore a quanto dovuto; la stessa recidiva, in ogni caso, non aveva costituito motivo di appello, così da non poter formare argomento di ricorso in sede di legittimità. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il