CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 27535 /20 21 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione , in persona del la liquidatriceAnna Bibbò, nonché RUPE Nunzio , rappresentat i e difes i dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – Oggetto:accertamento anali- tico-induttivo –onere della prova –prova presuntiva – contraddittorio endoprocedi- mentale contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 2686 / 7 / 20 21 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 26 / 3 /20 21 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il suo socio [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento,ciascuno con separato ricorso, rispettivamente: i) l’a vviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva determinato a carico dell a societàun maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2012, nonchéii) l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva determinato a carico del socio, in conseguenza della rettifica del reddito della società,un maggior reddito personale ai fini Irpef per il medesimo anno d’imposta. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accols e i ricors i con separate sentenze . 3. L a Commissione tributaria regionale della Campania , investita di separati appelli dell’Agenzia delle entrate , accolse i gravam i , evidenziando,in sintesi, la ragionevolezza dei criteri presuntivi adottati dall’Ufficioper la determinazione del maggior reddito e l’insussistenza dellalamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale . 4. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e NunzioRepe hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi,il primo diretto a censurare l’erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, il secondo denunciante l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il terzo comportante una denuncia di violazionedelle norme sul contraddittorio endoprocedimentale. 5. Il ricorso è stato rinotificato a seguito di ordinanza interlocutoria depositatail 12 ottobre 2022 che aveva rilevato la nullità della prima notificazione siccome eseguita presso la sede distrettuale dell’Avvocaturadello Stato anziché presso quell a generale. 6.L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza e memoria depositata in data 16 gennaio 2026 i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio rappresentandoche gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stat i fattioggetto di definizione agevolata ex art. 5 , comma 2, legge n. 130 del 2022. 2.L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazione allegata all’istanza, che comprova sia la presentazione delle domande di definizioneagevolata nelle date del 13 gennaio 2023 e del 10 gennaio 2023, rispettivamente d a parte della [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. e di NunzioRupe, sia l’esecuzione dei versamenti, eseguiti in pari data , per l’importo di euro 6.530,00 ( pari al 20% del valore della controversia di euro32.643,00 per la società ) e di euro 1.420,00 ( pari al 20% del valore dellacontroversia di euro 7.091,00 per quanto riguarda il socio ). 3.Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, cit., devedichiararsi l’estinzione del giudizio. 4.Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate , giustail disposto di cui all’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022 . 5.La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. n. 25485/2018 ). P.Q.M dichiaraestinto il giudizio . Le spese di lite res