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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00991/2024

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NTENZA sul ricorso iscritto al n.13314/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e nella qualità di rappresentante legale della BINGOpiccola soc. coop. a r.l., elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 98 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, con domicilio legale in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 1124/2015 , depositata il 3 novembre 2015 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dic embre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Bingo piccola soc. coop . a r.l. , ha impugnato con ricorso per cassazione,nei confronti dell’Agenzia delle entrate , la pronuncia in epigrafe.

Quest’ultima ha riformato la precedente decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona di parziale accoglimento, limitatamente al riconoscimento di costi in deduzione, de l ricorso de l contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato ripreso a tassazione, ai fini Ires, Iva ed Irap per gli anni di imposta 2007 e 2008, il maggior reddito accertato con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di una verifica che aveva interessato un gruppo di società, tutte operanti nel settore della gestione di“sale bingo”, e facenti capo al Molinari.

Tali società, secondo la tesi erariale,erano state costituite al solo scopo di frodare il fisco mediante l’artifici osa creazione di crediti Iva da portare in compensazione con quanto dovuto ai Monopoli di Stato.

Ad avviso dell’Ufficio, in particolare, la società contribuente non era una piccola cooperativa, essendo carente dei requisiti del lo scopo mutualistico e della pluralità dei soci, bensì una società di capitali con socio unico, della quale il Molinari si era servito per specifici interessi economici personali.

3. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la C.T.R. ritenne corretta la “riqualificazione” della società contribuente da piccola cooperativa a s.r.l. unipersonale, essendo emerso che il Molinari era l’unico dominus delle varie società a lui riconducibili, per le quali non si tenevano consigli di amministrazione e non esistevano verbali; dal 18 marzo 2007 era venuta anche meno la pluralità dei soci fondatori, sicché la società era stata posta in liquidazione, pur continuando a svolgere attività.

4. Il ricorso sviluppa un unico motivo.

L’Amministrazione ha depositato controricorso.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia la violazione e la falsa applicazione: de ll’art. 2462 cod. civ. , in quanto non applicabile alle società cooperative;dell’art. 2519 cod. civ., ove si afferma che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo l’ente con il suo patrimonio;dell’art. 2522 cod. civ., per non avere la C.T.R. considerato che la riduzione del numero dei soci determina lo scioglimento della cooperativa; dell’art. 2545- octies cod. civ., per omessa considerazione del le conseguenze previste dall’ordinamento in caso di perdita del requisito di mutualità; dell’art. 2545 - undecies cod. civ. , per aver la C.T.R. configurato una trasformazione di fattodi una società cooperativa in società lucrativa; degli artt.2519, 2475 e 2475-bis cod. civ., per aver la sentenza impugnato omesso di considerareche la gestione della società compete all’organo amministrativo.

2. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso ricorrente riferisce che l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato la società cooperativa in società commerciale unipersonale, con unico socio il Molinari, ritenuto, per tale effetto, illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali in quanto aveva riscontrato la mancanza di mutualità e la gestione del Molinari con pienezza di poteri.

Tale ricostruzione in fatto è stata espressamente condivisa dalla sentenza impugnata, la quale ha precisato che la riqualificazione rientrava nei poteri sia dell’Ufficio che del giudice tributario.

La censura, pertanto, risulta formulata in termini che non colgono la ratio decidendi della sentenza d’appello.

La C.T.R. –c ompiendo accertam ento in fatto, e non in diritto come erroneamente ritenuto dal ricorrente – ha confermato il quadro circostanziale donde ha tratto fondamento l’esercizio della potestà impositiva, ovvero che la società cooperativa costituiva, in realtà, un mero strumento di frode utilizzato per costruire artificiosamente falsi crediti Iva da farvalere in compensazione.

Tale argomento – essenziale per la r itenuta fondatezza del recupero fiscale –non è in alcun modo scalfito dal motivo di ricorso che, infatti, non si confrontacon quanto statuito dalla C. T.R ., ma richiama a più riprese il contenuto dell’accertamento.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €5.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorso iscritto al n.13314/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e nella qualità di rappresentante legale della BINGOpiccola soc. coop. a r.l., elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 98 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, con domicilio legale in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 1124/2015 , depositata il 3 novembre 2015 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dic embre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Bingo piccola soc. coop . a r.l. , ha impugnato con ricorso per cassazione,nei confronti dell’Agenzia delle entrate , la pronuncia in epigrafe. Quest’ultima ha riformato la precedente decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona di parziale accoglimento, limitatamente al riconoscimento di costi in deduzione, de l ricorso de l contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato ripreso a tassazione, ai fini Ires, Iva ed Irap per gli anni di imposta 2007 e 2008, il maggior reddito accertato con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di una verifica che aveva interessato un gruppo di società, tutte operanti nel settore della gestione di“sale bingo”, e facenti capo al Molinari. Tali società, secondo la tesi erariale,erano state costituite al solo scopo di frodare il fisco mediante l’artifici osa creazione di crediti Iva da portare in compensazione con quanto dovuto ai Monopoli di Stato. Ad avviso dell’Ufficio, in particolare, la società contribuente non era una piccola cooperativa, essendo carente dei requisiti del lo scopo mutualistico e della pluralità dei soci, bensì una società di capitali con socio unico, della quale il Molinari si era servito per specifici interessi economici personali. 3. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la C.T.R. ritenne corretta la “riqualificazione” della società contribuente da piccola cooperativa a s.r.l. unipersonale, essendo emerso che il Molinari era l’unico dominus delle varie società a lui riconducibili, per le quali non si tenevano consigli di amministrazione e non esistevano verbali; dal 18 marzo 2007 era venuta anche meno la pluralità dei soci fondatori, sicché la società era stata posta in liquidazione, pur continuando a svolgere attività. 4. Il ricorso sviluppa un unico motivo. L’Amministrazione ha depositato controricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia la violazione e la falsa applicazione: de ll’art. 2462 cod. civ. , in quanto non applicabile alle società cooperative;dell’art. 2519 cod. civ., ove si afferma che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo l’ente con il suo patrimonio;dell’art. 2522 cod. civ., per non avere la C.T.R. considerato che la riduzione del numero dei soci determina lo scioglimento della cooperativa; dell’art. 2545- octies cod. civ., per omessa considerazione del le conseguenze previste dall’ordinamento in caso di perdita del requisito di mutualità; dell’art. 2545 - undecies cod. civ. , per aver la C.T.R. configurato una trasformazione di fattodi una società cooperativa in società lucrativa; degli artt.2519, 2475 e 2475-bis cod. civ., per aver la sentenza impugnato omesso di considerareche la gestione della società compete all’organo amministrativo. 2. Il motivo è inammissibile. Lo stesso ricorrente riferisce che l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato la società cooperativa in società commerciale unipersonale, con unico socio il Molinari, ritenuto, per tale effetto, illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali in quanto aveva riscontrato la mancanza di mutualità e la gestione del Molinari con pienezza di poteri. Tale ricostruzione in fatto è stata espressamente condivisa dalla sentenza impugnata, la quale ha precisato che la riqualificazione rientrava nei poteri sia dell’Ufficio che del giudice tributario. La censura, pertanto, risulta formulata in termini che non colgono la ratio decidendi della sentenza d’appello. La C.T.R. –c ompiendo accertam ento in fatto, e non in diritto come erroneamente ritenuto dal ricorrente – ha confermato il quadro circostanziale donde ha tratto fondamento l’esercizio della potestà impositiva, ovvero che la società cooperativa costituiva, in realtà, un mero strumento di frode utilizzato per costruire artificiosamente falsi crediti Iva da farvalere in compensazione. Tale argomento – essenziale per la r itenuta fondatezza del recupero fiscale –non è in alcun modo scalfito dal motivo di ricorso che, infatti, non si confrontacon quanto statuito dalla C. T.R ., ma richiama a più riprese il contenuto dell’accertamento. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €5.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovu
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