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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10995/2026

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due avvisi di accertamento atitolo IRPEF e addizionali per gli anni 2007 e 2009.

Un’indaginepenale, svolta principalmente nei confronti del Consorzio VeneziaNuova, aveva individuato un articolato sistema di fondi neri, che siNumero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/2026serviva di fatture per operazioni inesistenti, per alimentare unData pubblicazione 24/04/2026sistema corruttivo di pubblici funzionari.

All’epoca il contribuente eraassessore alla mobilità e infrastrutture della Regione Veneto ed erastato accusato di aver ricevuto denaro e altri vantaggi patrimonialiper influire su decisioni dirette al rilascio del nulla osta da parte dellecommissioni regionali per la valutazione d’impatto ambientale e lasalvaguardia sulle dighe in sasso nonché accelerare l’iter diapprovazione degli atti amministrativi di competenza regionale.1.1 Nei confronti del contribuente per l’anno 2007 veniva accertatoun maggior reddito di euro 450.000,00: la somma di euro200.000,00 gli era stata corrisposta dal presidente del ConsorzioVenezia Nuova, [OSCURATO:PERSONA]; l’ulteriore importo costituivail controvalore dell’intestazione del 5% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quote diquest’ultima società erano fiduciariamente detenute, per conto delcontribuente, da [OSCURATO:PERSONA].1.2 Per l’anno 2009 era stato accertato un maggior reddito di euro314.192,38: la somma di euro 200.000,00 era stata corrisposta alcontribuente sempre dal presidente del consorzio [OSCURATO:PERSONA] e ilresiduo attraverso la cessione del 100% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] srldetenute da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era una società che continuava a generare debiti (“un recipientebucato”) e il trasferimento delle quote costituiva un favore al sociounico di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], esplicitamente richiesto dalricorrente.2.

La CTP di Venezia, con la sentenza n. 622/2016, riuniti i ricorsirelativi alle due annualità, accoglieva parzialmente quello attinenteall’anno 2009, limitatamente alla somma di euro 114.192,38, pari alvalore della cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice ritenevaprovato che al contribuente fossero state consegnate somme didenaro, come risultava dalle dichiarazioni di chi materialmente avevaprovveduto alle dazioni o direttamente o incaricando stretti2 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026collaboratori.

L’importo di euro 114.192,38 versato a ripiano delleNumero di raccolta generale 10995/2026perdite della società [OSCURATO:SOCIETA] non era tuttavia statoD artiac peubvbulictaozio ne 24/04/2026materialmente dal contribuente, essendo stato versato nelle cassedi una società.3.

A fronte dell’appello principale del contribuente e dell’appelloincidentale dell’Agenzia delle entrate, la CTR del Veneto, con lasentenza n. 224/2018, accoglieva unicamente l’impugnazioneincidentale.

Il giudice regionale riteneva:- che l’Agenzia delle entrate aveva recepito il PVC della Guardia didocumenti acquisiti nell’ambito di un’indagine penale.

Le garanziedell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 trovano applicazionesolo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifichefiscali effettuate nei locali dove si svolge l’attività mentre nonsussiste un obbligo generalizzato di contraddittorioendoprocedimentale;- che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano resodichiarazioni sulle somme in contanti percepite dal ricorrente neglianni 2005 – 2013 per un importo non inferiore a euro 2.000.000,00,ossia euro 200.000,00 per anno, nonché su altri vantaggipatrimoniali dal medesimo conseguiti attraverso cessioni o acquistidi plusvalenze di quote societarie;- che poteva farsi applicazione della giurisprudenza secondo cui ledichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso diun'ispezione e trasfuse nel PVC, a sua volta recepito dall'avviso diaccertamento, possono, nel concorso di particolari circostanze ed inispecie quando abbiano valore confessorio, integrare una provapresuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola a essere postaa fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica,da parte dell'amministrazione finanziaria;- che, all’esito del procedimento penale, Chisso era stato“condannato” con una sentenza confermata dalla Corte di3 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026cassazione.

La sentenza penale all’esito del “rito abbreviato”Numero di raccolta generale 10995/2026costituisce elemento di prova anche per il giudice di merito,D aitla qpuubbalilceaz,io ne 24/04/2026laddove intenda disconoscerne l’efficacia, deve spiegare le ragioniper cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistenteresponsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a taleammissione;- che, come si evince dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lasomma di euro 114.192,38 costituiva il corrispettivo in valore dellacessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] spa,cessione che aveva lo scopo di compiacere il socio unico di Territoriosrl, su espressa disposizione del ricorrente.4.

Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 24, 53, 97 e 111 Cost. nonché degli artt.41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeae dell’art. 12 L. n. 212 del 2000, in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.»perché la sentenza di appello ha ritenuto valido l’avviso diaccertamento benché formato dall’Amministrazione finanziaria senzapreventivo contraddittorio con l’interessato.

Prendendo inconsiderazione la fonte eurounitaria, i principi costituzionali e lalegislazione fiscale interna, il contraddittorio anticipato costituisceoramai un “approdo ermeneutico necessitato”.

La distinzionegiurisprudenziale fra tributi non armonizzati e tributi armonizzaticonduce a conclusioni incoerenti.

Non è ammissibile che un dirittoriconosciuto come fondamentale possa applicarsi o meno a secondadella natura del tributo perché il diritto attiene non al tributo ma alprocedimento.

La dicotomia contrasta con il principio di uguaglianzae con il “consolidato orientamento di principio ricavantesi dalle4 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026disposizioni eurounitarie”.

Il contraddittorio serve per esigenze diNumero di raccolta generale 10995/2026economia processuale, per permettere un confronto anticipDaattao p usbbuliclalazio ne 24/04/2026fondatezza della pretesa tributaria e per contribuire al miglioramentoed efficienza dell’azione amministrativa.2.

Il primo motivo non è fondato.All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarionazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuose(Cass., Sez.

U., 24823/2015).

Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017).

Da ultimo, Cass., sez.

U., 21271/2025 ha ribadito che«in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifichefiscali c.d.

"a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entratain vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art.1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamatoe interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertitocon mod. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solose espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invaliditàdell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o5 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unNumero di raccolta generale 10995/2026risultato diverso del procedimento impositivo, seconDdatoa p ubbulincaazio ne 24/04/2026valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito».Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, neldichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionalesollevata dalla CTR della Toscana, in riferimento all’art. 3 Cost.,dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 nella parte in cui nonestende il diritto al contraddittorio preventivo alle indagini “atavolino”, ha ribadito l’esigenza dell’osservanza del contraddittoriopreventivo endoprocedimentale nei casi e secondo i criterieurounitari, fermo restando che l’inottemperanza a questo obbligo –secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità - può portareall’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente assolva allaprova di resistenza, allegando le ragioni che avrebbe potuto farvalere in sede procedimentale ed il conseguente “pregiudiziosostanziale subito” (Corte Cost. n. 47/2023).3.

Con il secondo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 36 n. 4D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 24 e 11 Cost. in riferimento all’art.360 n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione o motivazione apparente sopra elementi decisivi dellacontroversia», il ricorrente deduce che la sentenza di secondo gradomutua da quella di primo grado la totale assenza di motivazione.

Lasentenza si limita a dare apoditticamente per provato il principalefatto materiale, ossia che al contribuente sarebbero stateconsegnate in più occasioni rilevanti somme di denaro in contantesulla base delle sole dichiarazioni di terzi, costituenti meri indizi.

Ilmotivo di appello non si appuntava contro la motivazione dell’avvisodi accertamento ma contro l’insufficienza motivazionale dellasentenza di primo grado.

La motivazione è sostanzialmente priva dicontenuto.

Afferma che la fattispecie è conforme al paradigma legalee, come la decisione di primo grado, si risolve in un’adesioneincondizionata agli avvisi di accertamento.6 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/20264.

Il secondo motivo è infondato.Numero di raccolta generale 10995/20264.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'Daartat .p u3bb6lic0az,io ne 24/04/2026primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., nn. 8053/2014 e8054/2014).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez.

U., 22232/2016).4.2 Non è ravvisabile il vizio di motivazione apparente.

Nelconfermare gli avvisi di accertamento la sentenza di appello fariferimento a) alle dichiarazioni accusatorie rilasciate nel corso delprocedimento penale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] suversamenti in contanti, su altri vantaggi patrimoniali garantiti7 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026corruzione calcolabile complessivamente in due milioni di euro; b)Numero di raccolta generale 10995/2026alla sentenza di applicazione pena (erroneamente qualificaDtataa pcubobmlicaezio ne 24/04/2026sentenza resa all’esito di un giudizio abbreviato) nei confronti delChisso per i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 e 323c.p.; c) al valore probatorio che può essere riconosciuto in sedetributaria – anche sulla base di precedenti di legittimitàespressamente richiamati (Cass. 22548/2008 e Cass. 9876/2011) -a dichiarazioni di contenuto accusatorio che abbiano anche valoreconfessorio e alla scelta del contribuente di patteggiare conriferimento a delitti comportanti cospicui vantaggi patrimoniali.5.

Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degliartt. 1, 6 co. 1, 67 e 71 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986,dell’art. 14 comma 4 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993,dell’art. 36 comma 34 bis del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, dell’art.7 del D.LGS. n. 546 del 31 dicembre 1992 nonché dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Error in iudicando per totaleinsussistenza degli elementi di fatto posti a base della ripresa atassazione del maggior reddito imputato al contribuente per gli annid’imposta 2007 e 2009», il ricorrente deduce che la CTR del Venetorecepisce in maniera acritica la ricostruzione dei fatti della Guardiadi finanza nonostante con l’appello fosse stata posta in lucel’inconsistenza delle accuse indiziarie.

Con il motivo vieneevidenziato a) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva optato per il ritoabbreviato, non era stato condannato alla pena di anni sei, mesi duee giorni venti di reclusione e che l’unica sentenza penale pronunciatanei suoi confronti era stata emessa non nel 2004 ma nel 2014; b)che nel giudizio di merito erano state svolte varie considerazionisull’inattendibilità delle chiamate di correo di [OSCURATO:PERSONA] ePiergiorgio Baita; c) che la sentenza non si sofferma sull’attendibilitàdei dichiaranti se si eccettua il richiamo a una massima della Cortedi cassazione; d) che, a seguito di un accurato esame, sarebbeemerso che le dichiarazioni di Mazzacurati sono vaghe e fumose; che8 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/2026le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono prive di un’esattaData pubblicazione 24/04/2026collocazione temporale e provengono da un correo mentre ledichiarazioni di altri soggetti, come quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonconfigurano una confessione in quanto coinvolgono Chisso solo derelato; e) che la vicenda del ricorrente, confrontata con quelle di altriindagati, evidenzia un inspiegabile “doppiopesismo giudiziario”; f)che dalla sentenza di patteggiamento non poteva farsi discendere laprova della responsabilità; g) che il contribuente aveva spiegato chela decisione di patteggiare era dipesa dal peggioramento delle suecondizioni di salute durante il periodo di carcerazione e dal fatto chela maggior parte delle 24 persone arrestate nel giugno 2014 con la“retata del MOSE” era uscita dal carcere solo dopo aver deciso dipatteggiare; h) che la fantasiosa ricostruzione sulle ragionidell’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA] erano state confermate conun’incredibile motivazione, tenuto conto di altre dichiarazionidell’accusatore Baita facenti riferimento a un valore di ottantamilaeuro e del fatto che il corrispettivo di una cessione avvenuta fra altrepersone era stata equiparata a una posta reddituale delcontribuente.6.

Il terzo motivo è inammissibile.6.1 Occorre precisare che la motivazione della sentenza di meritocontiene degli errori con riferimento alla vicenda processuale penaledel contribuente, risultando comunque corretto che la sentenzapenale pronunciata nei suoi confronti era stata confermata dallasentenza della Corte di cassazione richiamata nella motivazione delladecisione.

Nei confronti del contribuente era stata pronunciata dalGIP del Tribunale di Venezia la sentenza di applicazione pena28/11/2014, n. 9476, confermata con sentenza dalla Corte dicassazione 30/7/2015 n. 33765, per i reati previsti dagli artt. 81cpv., 110, 319, 321 e 323 c.p., disponendosi contestualmente laconfisca del denaro, dei beni, ed ogni altra utilità di cui l'imputato9 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/2026era titolare, anche per interposta persona, fino alla concorrenza diData pubblicazione 24/04/2026due milioni di euro quale prezzo dei reati previsti dall'art. 319 c.p.6.2 Parte ricorrente sostiene “la totale infondatezza degli elementi difatto posti a base della ripresa”, contestazione che poco si attagliaalla denunciata violazione di legge perché richiama inevitabilmenteun’erronea valutazione delle prove e semmai l’omesso esame di fattidecisi oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo contiene poimolteplici riferimenti normativi, a loro volta non ripresi nellatrattazione delle singole parti dell’esposizione, confronta l’asseritainconsistenza del quadro probatorio con delle argomentazionidifensive e si sofferma lungamente sul contenuto delle chiamate dicorreo, criticando la carente motivazione della sentenza.

Lamenta,infine, l’alterazione delle regole sull’onere della prova e l’errataqualificazione giuridica di un fatto costituito dalla cessione di quotesocietarie su richiesta del ricorrente.6.3 Il motivo è inammissibile fondamentalmente poiché l’esposizionecumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice dilegittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamenteproponibili.

La formulazione del motivo deve permettere di coglierecon chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essereprospettate in maniera tale da consentirne l'esame separatoesattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare seesse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 26790/2018).

Inbase all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso deve contenere imotivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere dispecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciòcomporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata el'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile edesauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovverole carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum dellasentenza gravata (Cass. 15517/2020).10 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/20266.4 Inoltre, pur deducendo apparentemente plurime violazioni diData pubblicazione 24/04/2026norme di legge, il motivo è diretto in realtà, ad ottenere da questaCorte la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità inun nuovo non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017).Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare non è l’analisi el’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delleprove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.17744/2022, Cass. 3340/2019 e Cass. 24155/2017).

Il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.23872/2020 e Cass. 9097/2017).6.5 Occorre precisare che, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbiaera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando ilricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assoltotale onere (Cass. 9055/2022 e Cass. 26769/2018).11 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/20267.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

I compensi inNumero di raccolta generale 10995/2026favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametriD adtae plu dbb.limcaz.io ne 24/04/2026n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 8.000,00.

Sussistono i presupposti processuali per imporreal contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la PresidenteRoberta Crucitti12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
due avvisi di accertamento atitolo IRPEF e addizionali per gli anni 2007 e 2009. Un’indaginepenale, svolta principalmente nei confronti del Consorzio VeneziaNuova, aveva individuato un articolato sistema di fondi neri, che siNumero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/2026serviva di fatture per operazioni inesistenti, per alimentare unData pubblicazione 24/04/2026sistema corruttivo di pubblici funzionari. All’epoca il contribuente eraassessore alla mobilità e infrastrutture della Regione Veneto ed erastato accusato di aver ricevuto denaro e altri vantaggi patrimonialiper influire su decisioni dirette al rilascio del nulla osta da parte dellecommissioni regionali per la valutazione d’impatto ambientale e lasalvaguardia sulle dighe in sasso nonché accelerare l’iter diapprovazione degli atti amministrativi di competenza regionale.1.1 Nei confronti del contribuente per l’anno 2007 veniva accertatoun maggior reddito di euro 450.000,00: la somma di euro200.000,00 gli era stata corrisposta dal presidente del ConsorzioVenezia Nuova, [OSCURATO:PERSONA]; l’ulteriore importo costituivail controvalore dell’intestazione del 5% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quote diquest’ultima società erano fiduciariamente detenute, per conto delcontribuente, da [OSCURATO:PERSONA].1.2 Per l’anno 2009 era stato accertato un maggior reddito di euro314.192,38: la somma di euro 200.000,00 era stata corrisposta alcontribuente sempre dal presidente del consorzio [OSCURATO:PERSONA] e ilresiduo attraverso la cessione del 100% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] srldetenute da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era una società che continuava a generare debiti (“un recipientebucato”) e il trasferimento delle quote costituiva un favore al sociounico di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], esplicitamente richiesto dalricorrente.2. La CTP di Venezia, con la sentenza n. 622/2016, riuniti i ricorsirelativi alle due annualità, accoglieva parzialmente quello attinenteall’anno 2009, limitatamente alla somma di euro 114.192,38, pari alvalore della cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice ritenevaprovato che al contribuente fossero state consegnate somme didenaro, come risultava dalle dichiarazioni di chi materialmente avevaprovveduto alle dazioni o direttamente o incaricando stretti2 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026collaboratori. L’importo di euro 114.192,38 versato a ripiano delleNumero di raccolta generale 10995/2026perdite della società [OSCURATO:SOCIETA] non era tuttavia statoD artiac peubvbulictaozio ne 24/04/2026materialmente dal contribuente, essendo stato versato nelle cassedi una società.3. A fronte dell’appello principale del contribuente e dell’appelloincidentale dell’Agenzia delle entrate, la CTR del Veneto, con lasentenza n. 224/2018, accoglieva unicamente l’impugnazioneincidentale. Il giudice regionale riteneva:- che l’Agenzia delle entrate aveva recepito il PVC della Guardia didocumenti acquisiti nell’ambito di un’indagine penale. Le garanziedell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 trovano applicazionesolo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifichefiscali effettuate nei locali dove si svolge l’attività mentre nonsussiste un obbligo generalizzato di contraddittorioendoprocedimentale;- che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano resodichiarazioni sulle somme in contanti percepite dal ricorrente neglianni 2005 – 2013 per un importo non inferiore a euro 2.000.000,00,ossia euro 200.000,00 per anno, nonché su altri vantaggipatrimoniali dal medesimo conseguiti attraverso cessioni o acquistidi plusvalenze di quote societarie;- che poteva farsi applicazione della giurisprudenza secondo cui ledichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso diun'ispezione e trasfuse nel PVC, a sua volta recepito dall'avviso diaccertamento, possono, nel concorso di particolari circostanze ed inispecie quando abbiano valore confessorio, integrare una provapresuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola a essere postaa fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica,da parte dell'amministrazione finanziaria;- che, all’esito del procedimento penale, Chisso era stato“condannato” con una sentenza confermata dalla Corte di3 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026cassazione. La sentenza penale all’esito del “rito abbreviato”Numero di raccolta generale 10995/2026costituisce elemento di prova anche per il giudice di merito,D aitla qpuubbalilceaz,io ne 24/04/2026laddove intenda disconoscerne l’efficacia, deve spiegare le ragioniper cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistenteresponsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a taleammissione;- che, come si evince dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lasomma di euro 114.192,38 costituiva il corrispettivo in valore dellacessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:PERSONA] spa,cessione che aveva lo scopo di compiacere il socio unico di Territoriosrl, su espressa disposizione del ricorrente.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 24, 53, 97 e 111 Cost. nonché degli artt.41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeae dell’art. 12 L. n. 212 del 2000, in riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.»perché la sentenza di appello ha ritenuto valido l’avviso diaccertamento benché formato dall’Amministrazione finanziaria senzapreventivo contraddittorio con l’interessato. Prendendo inconsiderazione la fonte eurounitaria, i principi costituzionali e lalegislazione fiscale interna, il contraddittorio anticipato costituisceoramai un “approdo ermeneutico necessitato”. La distinzionegiurisprudenziale fra tributi non armonizzati e tributi armonizzaticonduce a conclusioni incoerenti. Non è ammissibile che un dirittoriconosciuto come fondamentale possa applicarsi o meno a secondadella natura del tributo perché il diritto attiene non al tributo ma alprocedimento. La dicotomia contrasta con il principio di uguaglianzae con il “consolidato orientamento di principio ricavantesi dalle4 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026disposizioni eurounitarie”. Il contraddittorio serve per esigenze diNumero di raccolta generale 10995/2026economia processuale, per permettere un confronto anticipDaattao p usbbuliclalazio ne 24/04/2026fondatezza della pretesa tributaria e per contribuire al miglioramentoed efficienza dell’azione amministrativa.2. Il primo motivo non è fondato.All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarionazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuose(Cass., Sez. U., 24823/2015). Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017). Da ultimo, Cass., sez. U., 21271/2025 ha ribadito che«in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifichefiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entratain vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art.1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamatoe interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertitocon mod. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solose espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invaliditàdell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o5 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unNumero di raccolta generale 10995/2026risultato diverso del procedimento impositivo, seconDdatoa p ubbulincaazio ne 24/04/2026valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito».Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, neldichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionalesollevata dalla CTR della Toscana, in riferimento all’art. 3 Cost.,dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 nella parte in cui nonestende il diritto al contraddittorio preventivo alle indagini “atavolino”, ha ribadito l’esigenza dell’osservanza del contraddittoriopreventivo endoprocedimentale nei casi e secondo i criterieurounitari, fermo restando che l’inottemperanza a questo obbligo –secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità - può portareall’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente assolva allaprova di resistenza, allegando le ragioni che avrebbe potuto farvalere in sede procedimentale ed il conseguente “pregiudiziosostanziale subito” (Corte Cost. n. 47/2023).3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 36 n. 4D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 24 e 11 Cost. in riferimento all’art.360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione o motivazione apparente sopra elementi decisivi dellacontroversia», il ricorrente deduce che la sentenza di secondo gradomutua da quella di primo grado la totale assenza di motivazione. Lasentenza si limita a dare apoditticamente per provato il principalefatto materiale, ossia che al contribuente sarebbero stateconsegnate in più occasioni rilevanti somme di denaro in contantesulla base delle sole dichiarazioni di terzi, costituenti meri indizi. Ilmotivo di appello non si appuntava contro la motivazione dell’avvisodi accertamento ma contro l’insufficienza motivazionale dellasentenza di primo grado. La motivazione è sostanzialmente priva dicontenuto. Afferma che la fattispecie è conforme al paradigma legalee, come la decisione di primo grado, si risolve in un’adesioneincondizionata agli avvisi di accertamento.6 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/20264. Il secondo motivo è infondato.Numero di raccolta generale 10995/20264.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'Daartat .p u3bb6lic0az,io ne 24/04/2026primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).4.2 Non è ravvisabile il vizio di motivazione apparente. Nelconfermare gli avvisi di accertamento la sentenza di appello fariferimento a) alle dichiarazioni accusatorie rilasciate nel corso delprocedimento penale da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] suversamenti in contanti, su altri vantaggi patrimoniali garantiti7 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026corruzione calcolabile complessivamente in due milioni di euro; b)Numero di raccolta generale 10995/2026alla sentenza di applicazione pena (erroneamente qualificaDtataa pcubobmlicaezio ne 24/04/2026sentenza resa all’esito di un giudizio abbreviato) nei confronti delChisso per i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 e 323c.p.; c) al valore probatorio che può essere riconosciuto in sedetributaria – anche sulla base di precedenti di legittimitàespressamente richiamati (Cass. 22548/2008 e Cass. 9876/2011) -a dichiarazioni di contenuto accusatorio che abbiano anche valoreconfessorio e alla scelta del contribuente di patteggiare conriferimento a delitti comportanti cospicui vantaggi patrimoniali.5. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degliartt. 1, 6 co. 1, 67 e 71 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986,dell’art. 14 comma 4 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993,dell’art. 36 comma 34 bis del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, dell’art.7 del D.LGS. n. 546 del 31 dicembre 1992 nonché dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Error in iudicando per totaleinsussistenza degli elementi di fatto posti a base della ripresa atassazione del maggior reddito imputato al contribuente per gli annid’imposta 2007 e 2009», il ricorrente deduce che la CTR del Venetorecepisce in maniera acritica la ricostruzione dei fatti della Guardiadi finanza nonostante con l’appello fosse stata posta in lucel’inconsistenza delle accuse indiziarie. Con il motivo vieneevidenziato a) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva optato per il ritoabbreviato, non era stato condannato alla pena di anni sei, mesi duee giorni venti di reclusione e che l’unica sentenza penale pronunciatanei suoi confronti era stata emessa non nel 2004 ma nel 2014; b)che nel giudizio di merito erano state svolte varie considerazionisull’inattendibilità delle chiamate di correo di [OSCURATO:PERSONA] ePiergiorgio Baita; c) che la sentenza non si sofferma sull’attendibilitàdei dichiaranti se si eccettua il richiamo a una massima della Cortedi cassazione; d) che, a seguito di un accurato esame, sarebbeemerso che le dichiarazioni di Mazzacurati sono vaghe e fumose; che8 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/2026le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono prive di un’esattaData pubblicazione 24/04/2026collocazione temporale e provengono da un correo mentre ledichiarazioni di altri soggetti, come quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonconfigurano una confessione in quanto coinvolgono Chisso solo derelato; e) che la vicenda del ricorrente, confrontata con quelle di altriindagati, evidenzia un inspiegabile “doppiopesismo giudiziario”; f)che dalla sentenza di patteggiamento non poteva farsi discendere laprova della responsabilità; g) che il contribuente aveva spiegato chela decisione di patteggiare era dipesa dal peggioramento delle suecondizioni di salute durante il periodo di carcerazione e dal fatto chela maggior parte delle 24 persone arrestate nel giugno 2014 con la“retata del MOSE” era uscita dal carcere solo dopo aver deciso dipatteggiare; h) che la fantasiosa ricostruzione sulle ragionidell’acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA] erano state confermate conun’incredibile motivazione, tenuto conto di altre dichiarazionidell’accusatore Baita facenti riferimento a un valore di ottantamilaeuro e del fatto che il corrispettivo di una cessione avvenuta fra altrepersone era stata equiparata a una posta reddituale delcontribuente.6. Il terzo motivo è inammissibile.6.1 Occorre precisare che la motivazione della sentenza di meritocontiene degli errori con riferimento alla vicenda processuale penaledel contribuente, risultando comunque corretto che la sentenzapenale pronunciata nei suoi confronti era stata confermata dallasentenza della Corte di cassazione richiamata nella motivazione delladecisione. Nei confronti del contribuente era stata pronunciata dalGIP del Tribunale di Venezia la sentenza di applicazione pena28/11/2014, n. 9476, confermata con sentenza dalla Corte dicassazione 30/7/2015 n. 33765, per i reati previsti dagli artt. 81cpv., 110, 319, 321 e 323 c.p., disponendosi contestualmente laconfisca del denaro, dei beni, ed ogni altra utilità di cui l'imputato9 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/2026era titolare, anche per interposta persona, fino alla concorrenza diData pubblicazione 24/04/2026due milioni di euro quale prezzo dei reati previsti dall'art. 319 c.p.6.2 Parte ricorrente sostiene “la totale infondatezza degli elementi difatto posti a base della ripresa”, contestazione che poco si attagliaalla denunciata violazione di legge perché richiama inevitabilmenteun’erronea valutazione delle prove e semmai l’omesso esame di fattidecisi oggetto di discussione tra le parti. Il motivo contiene poimolteplici riferimenti normativi, a loro volta non ripresi nellatrattazione delle singole parti dell’esposizione, confronta l’asseritainconsistenza del quadro probatorio con delle argomentazionidifensive e si sofferma lungamente sul contenuto delle chiamate dicorreo, criticando la carente motivazione della sentenza. Lamenta,infine, l’alterazione delle regole sull’onere della prova e l’errataqualificazione giuridica di un fatto costituito dalla cessione di quotesocietarie su richiesta del ricorrente.6.3 Il motivo è inammissibile fondamentalmente poiché l’esposizionecumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice dilegittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamenteproponibili. La formulazione del motivo deve permettere di coglierecon chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essereprospettate in maniera tale da consentirne l'esame separatoesattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare seesse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 26790/2018). Inbase all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso deve contenere imotivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere dispecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciòcomporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata el'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile edesauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovverole carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum dellasentenza gravata (Cass. 15517/2020).10 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 10995/20266.4 Inoltre, pur deducendo apparentemente plurime violazioni diData pubblicazione 24/04/2026norme di legge, il motivo è diretto in realtà, ad ottenere da questaCorte la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità inun nuovo non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017).Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare non è l’analisi el’applicazione delle norme invocate, bensì l’apprezzamento delleprove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.17744/2022, Cass. 3340/2019 e Cass. 24155/2017). Il ricorrentenon può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.23872/2020 e Cass. 9097/2017).6.5 Occorre precisare che, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbiaera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando ilricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assoltotale onere (Cass. 9055/2022 e Cass. 26769/2018).11 di 12Numero registro generale 28314/2018Numero sezionale 2987/20267. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi inNumero di raccolta generale 10995/2026favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametriD adtae plu dbb.limcaz.io ne 24/04/2026n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 8.000,00. Sussistono i presupposti processuali per imporreal contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la PresidenteRoberta Crucitti12 di 12