CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 1959
Cassazione n. 43084/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.6.1959, contro l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 13.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Vercelli, in data 12.7.2002, aveva assolto l'imputata dai fatti di cui ai capi A) e B) della rubrica e l'aveva riconosciuta responsabile del delitto di cui al capo C) e della contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. (così riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 544-ter cod. pen.); così, di conseguenza, l'aveva condannata alla pena complessiva e finale di mesi 1 di reclusione ed euro 5.000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato le spese; 2. ricorre per cassazione il difensore della Storelli lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 581, commi 1, lett. d), e 1 -bis cod. proc. pen., 591, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. in relazione all'art. 601 cod. proc. pen.; vizio di motivazione: richiama il tenore della ordinanza secondo cui l'atto di appello non si sarebbe confrontato con le argomentazioni del provvedimento impugnato quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed aggiunge che il riferimento alla insufficienza del mero stato di incensuratezza era stato invece contrastato con il richiamo alla situazione di indigenza e di fragilità personale che connotava l'imputata e con il riferimento al comportamento processuale dell'imputata che si era sottoposta ad esame; rileva come nell'atto di appello anche la difesa si era premurata di contrastare le considerazioni svolte in punto di dosimetria della pena dalla sentenza di primo grado; conclude stigmatizzando il tentativo della Corte territoriale di spendere argomenti in punto di infondatezza veicolandoli come profili di inammissibilità; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto nessun elemento è addotto a confutazione della puntuale ricostruzione, da parte della Corte d'appello, dei profili di genericità dell'impugnazione che, nel censurare il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena irrogata, non si confrontava con i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado ripresi dalla Corte d'appello nel proprio provvedimento. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. 4.1 Nella sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale di Vercelli aveva escluso di poter riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. che la difesa aveva sollecitato "... senza allegare specifiche circostanze meritevoli di valutazione" (cfr., pag. 9 della sentenza); il primo giudice aveva segnalato che "... nel caso di specie non si ravvisano elementi in grado di far ritenere l'imputata meritevole di tali attenuanti atteso che ... lo stato di incensuratezza non può, da solo, condurre ad un'attenuazione in concreto della pena"; aveva fatto piuttosto riferimento alle dichiarazioni rese dalla Storelli in sede di esame "... prive di qualsiasi aggancio con la realtà e sostanzialmente negatorie non solo della propria responsabilità (...) ma anche degli elementi oggettivo acquisiti al fascicolo (...)" (cfr., ivi). 4.2 A fronte di siffatta motivazione, la difesa, con l'atto di appello, si era limitata a richiamare la ratio delle circostanze attenuanti generiche senza operare alcun riferimento al caso concreto salvo ribadire che la ricorrente era incensurata e che si trovava in una situazione di forte indigenza dovuta alla mancanza di un lavoro stabile e che, infine, era stata segnalata alla ASL di Vercelli come "persona fragile". 4.3 L'ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile il gravame, dopo aver ampiamente ribadito i principi ormai consolidati e sanciti dalle SS.UU. "Galtelli", ha fatto presente che, con il motivo articolato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la difesa si era limitata a reiterare elementi di valutazione già considerati dal Tribunale omettendo, invece, di confrontarsi con la motivazione che aveva sorretto la decisione assunta sul punto dal primo giudice. Si tratta di considerazioni conformi alle risultanze processuali e che la difesa, come ben evidenziato dalla Corte di appello, non aveva nemmeno tentato di contrastate con la propria impugnazione limitandosi, invero, ad addurre elementi pacificamente (e normativamente) irrilevanti (quali lo stato di incensuratezza) ovvero legittimamente già giudicati recessivi rispetto a quelli invece valorizzati dal Tribunale per escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche ovvero, comunque, pervenire ad un trattamento sanzionatorio più mite. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de