CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 1960
Cassazione n. 18682/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1960 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Morrone Michel3ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che il 28/9/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Cosenza nei suoi confronti in ordine al delitti di cui all'art. cod. pen. per essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, della somma di euro 9.166,00 accreditata per errore dalla costituita parte civile sulla carta Post-Pay intestata all'ordierno ricorrente. A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al disposto dell'art. 124 cod. pen. per non essersi riconosciuta la tardività della querela proposta dalla persona offesa 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646cod. pen. ed alla valutazione delle prove di responsabilità del ricorrente. 2. Con requisitoria scritta in data 21/12/2022 il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile, oltre che per la sua genericità, perché manifestamente infondato, in quanto le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 Genitore e altro, Rv. 266617) hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali è stata ritenuta tempestiva la proposizione della querela in data 21/6/2016, essendo emerso dalla deposizione della persona offesa che questa soltanto tra 1'8 ed il 9 aprile 2016 si rese conto di essere rimasta vittima di un reato, essendo stata accreditata per errore sulla carta Post-Pay del Morrone la somma spettante, invece, al Messina, e non avendo dato seguito il primo alle assicurazioni date alla persona offesa di stornare dal suo conto la somma eventualmente accreditatagli per errore, per di più rendendosi irrintracciabile dal Messina. Il ricorso non si è in alcun modo confrontato con tale ricostruzione dei fatti, del tutto priva di vizi logici o giuridici, limitandosi a richiamare molteplici precedenti giudiziari ed ad affermare genericamente che il dies a quo per la proposizione della querela avrebbe dovuto essere individuato nel mese di gennaio 2016, senza ulteriori specificazioni né argomentazioni. 3.2. Del pari inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto non si confronta in alcun modo con il percorso logico della sentenza impugnata, che ha ricostruito in modo congruo le ragioni della condanna, e si limita a dolersi del preteso ritardo con il quale la persona offesa, caduta in errore a gennaio del 2016 nel fornire l'IBAN al proprio istituto di credito per l'accredito del TFR, avrebbe atteso la fine del mese di marzo prima di contattare il Morrone, con ciò riproponendo le stesse ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontasi con le rassicurazioni che la sentenza ha riferito che il Messina avrebbe ricevuto dall'istituto di credito in ordine allo storno dell'importo erroneamente trasmesso a soggetto diverso, e così riproponendo argomenti che debbono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci