CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 37084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~he le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato, a far data dall'inizio della applicazione, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 18/12/19. Detta misura, infatti, era stata provvisoriamente sospesa con decreto del 4/11/22 dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, sulla scorta di quanto emergente dal verbale di arresto in flagranza del delitto di spaccio di stupefacenti del Commissariato di Polizia di Stato di Fano e dalle dichiarazioni rese alle forze dell'ordine da [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto di essere cliente abituale del condannato da circa un anno con cadenza di due volte a settimana (e pagamento di circa mille euro mensili per lo stupefacente ceduto). Rileva l'ordinanza in esame che deve disporsi la revoca ex tunc «in quanto le condotte devianti sopra evidenziate per la loro sistematicità, il valore economico della cocaina ceduta, destano allarme sociale, tanto più che il soggetto non si è fatto scrupoli di commettere tali delitti nonostante la fiducia accordatagli con la concessione di eseguire la pena in ambito extramurario, nonostante il suo pessimo curriculum, dimostrando totale inaffidabilità e di non essere in grado di gestire responsabilmente una misura alternativa che non può essere, a giudizio del Collegio sostituita, posta la pericolosità del soggetto ed il rischio di recidivanza». 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione anche con riguardo alla decorrenza ex tunc della revoca. Il difensore rileva che durante i tre anni di applicazione dell'affidamento in prova il suo assistito ha dato prova di serietà da non meritare il trattamento riservatogli con la revoca disposta, sulla base, altresì, di atti di un procedimento non ancora definito in primo grado e di un fatto sulla cui gravità la stessa ordinanza non motiva. E insiste pertanto per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato in ultimo da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)». 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Ancona giustifica l'uso del potere di revoca ad esso conferito, con motivazione logica ed esauriente. Invero, l'ordinanza impugnata, pure a fronte dell'evidenza della trasgressione e dell'arresto in flagranza di Barolo, ha ritenuto tale condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, revocata ex tunc in quanto ritenuta del tutto inadeguata a promuovere un corretto processo di reinserimento sociale del condannato. Conformemente all'insegnamento di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1 n. 4687 del 2019) il Tribunale di sorveglianza ha stimato con congrua motivazione che la articolata attività delinquenziale di Barolo fosse di per se stessa tale, per la sua intrinseca gravità, da A consentire di lasciarsi apprezzare non solo come incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa ma, altresì, come rivelatrice, sul piano logico, di una deliberata volontà del condannato di sottrarsi a programmi di risocializzazione e di revisione del proprio vissuto criminale già a partire dal momento della concessione dell'affidamento in prova. Ne deriva l'infondatezza, ai limiti dell'ammissibilità, dei rilievi difensivi di cui al ricorso, inidonei ad intaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle