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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 febbraio 2020

Cassazione n. 11774/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA interlocutoria sul ricorso 14137-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 1383/2020 del "TRIBUNALE di MILANO, depositata il 13/02/2020; 1)\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: CIAT - [OSCURATO:PERSONA] - impugna il decreto del tribunale di Milano che, confermando il decreto del giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva spa che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della stessa procedura ammettendo il credito richiesto in chirografo (in luogo di riconoscere la dedotta prededuzione), rigettava l'opposizione proposta dalla CIAT in epigrafe, confermando l'ammissione allo stato passivo della predetta società per C 141.824,68, al chirografo.

A supporto della decisione di rigetto dell'opposizione, il tribunale di Milano riteneva che le prestazioni di autotrasporto che avevano originato i crediti oggetto dell'opposizione non potevano essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 347/2003 perché la citata norma assegna la prededuzione ai crediti relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, mentre, il medesimo tribunale aveva accertato che nessuna delle prestazioni adempiute dalla opponente poteva rientrare nell'ambito applicativo della norma di riferimento, in quanto la prestazione in concreto effettuata non si inseriva nel processo produttivo dell'acciaio, fornendo la materia prima ad esso destinata, bensì svolgeva la mera prestazione di trasporto del prodotto finito, sicché difettava ab origine l'essenzialità e la funzionalità delle prestazioni stesse, proprio in ragione del loro oggetto (cioè, attività post produzione, in vista della commercializzazione e distribuzione del prodotto destinato alla Ric. 2020 n. 14137 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -2- clientela).

Anche alla luce dell'art. 8 comma 1-bis del DL n. 91/17, norma d'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 347/2003, in virtù della necessaria stretta interpretazione, trattandosi di eccezione al principio della par condicio creditorum, il diritto alla prededuzione in capo agli autotrasportatori, ad avviso del tribunale, doveva essere limitato al trasporto di merci non genericamente ed indistintamente considerato, bensì alle sole prestazioni di trasporto funzionali per gli impianti essenziali (e, quindi, nell'ambito del cd.

"primo acciaio", e per gli interventi ambientali previsti dal piano governativo).

Il tribunale, inoltre, ha rigettato il ricorso, rilevando come il consorzio opponente non avesse prodotto agli atti del giudizio la documentazione relativa al credito azionato, questione che afferisce alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione del credito in prededuzione. [OSCURATO:PERSONA] opponente ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre uva spa in amministrazione straordinaria non ha predisposto difese scritte.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente eccepisce la nullità del procedimento, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la causa era di competenza del collegio, mentre, in violazione di quanto disposto dall'art. 99 L.F., il Presidente non avrebbe fissato davanti al medesimo collegio la comparizione delle parti, ma davanti al giudice relatore designato, con violazione del contraddittorio, avendo scelto arbitrariamente l'iter della procedura.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 95 e 96 Ric. 2020 n. 14137 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 227 3 -3- 3- ( e 111 bis L.F. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché un credito prededucibile, non contestato per collocazione ed ammontare, doveva essere ammesso al passivo senza alcun rilievo d'ufficio da parte del giudice delegato.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 comma 1 DL n. 347/2003 e dell'art. 8 comma 1-bis del DL n. 91/17, convertito in legge n. 263/17, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la prededuzione va necessariamente correlata alla prestazione di tutte le attività che assicurano la continuità del ciclo produttivo e che costituiscono un unicum, per cui in un sistema del genere, il trasporto dei prodotti è l'ultimo ma non meno importante anello della produzione che assicura la continuità del predetto ciclo produttivo.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 99 comma 10 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la motivazione del decreto impugnato era apodittica e priva di ragionevolezza in riferimento al "quadro normativo" evidenziato, essendo prive di fondamento le distinzioni esposte sulle attività che assicurano la funzionalità del ciclo produttivo, in quanto anche l'autotrasporto assicura e garantisce la completa funzionalità degli impianti produttivi.

Ritenuto che Il ricorso si iscrive in una serie di controversie proposte nei confronti della Amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che presentano le medesime questioni in fatto e diritto e che pertanto appare opportuna la loro definizione in una o più udienze tematiche della prima sezione.

Ric. 2020 n. 14137 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -4- P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile della Corte di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio riconvocata per il giorno 30 marzo 2022. /[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA interlocutoria sul ricorso 14137-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. 1383/2020 del "TRIBUNALE di MILANO, depositata il 13/02/2020; 1)\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: CIAT - [OSCURATO:PERSONA] - impugna il decreto del tribunale di Milano che, confermando il decreto del giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva spa che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della stessa procedura ammettendo il credito richiesto in chirografo (in luogo di riconoscere la dedotta prededuzione), rigettava l'opposizione proposta dalla CIAT in epigrafe, confermando l'ammissione allo stato passivo della predetta società per C 141.824,68, al chirografo. A supporto della decisione di rigetto dell'opposizione, il tribunale di Milano riteneva che le prestazioni di autotrasporto che avevano originato i crediti oggetto dell'opposizione non potevano essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 347/2003 perché la citata norma assegna la prededuzione ai crediti relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, mentre, il medesimo tribunale aveva accertato che nessuna delle prestazioni adempiute dalla opponente poteva rientrare nell'ambito applicativo della norma di riferimento, in quanto la prestazione in concreto effettuata non si inseriva nel processo produttivo dell'acciaio, fornendo la materia prima ad esso destinata, bensì svolgeva la mera prestazione di trasporto del prodotto finito, sicché difettava ab origine l'essenzialità e la funzionalità delle prestazioni stesse, proprio in ragione del loro oggetto (cioè, attività post produzione, in vista della commercializzazione e distribuzione del prodotto destinato alla Ric. 2020 n. 14137 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- clientela). Anche alla luce dell'art. 8 comma 1-bis del DL n. 91/17, norma d'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 347/2003, in virtù della necessaria stretta interpretazione, trattandosi di eccezione al principio della par condicio creditorum, il diritto alla prededuzione in capo agli autotrasportatori, ad avviso del tribunale, doveva essere limitato al trasporto di merci non genericamente ed indistintamente considerato, bensì alle sole prestazioni di trasporto funzionali per gli impianti essenziali (e, quindi, nell'ambito del cd. "primo acciaio", e per gli interventi ambientali previsti dal piano governativo). Il tribunale, inoltre, ha rigettato il ricorso, rilevando come il consorzio opponente non avesse prodotto agli atti del giudizio la documentazione relativa al credito azionato, questione che afferisce alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione del credito in prededuzione. [OSCURATO:PERSONA] opponente ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre uva spa in amministrazione straordinaria non ha predisposto difese scritte. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente eccepisce la nullità del procedimento, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la causa era di competenza del collegio, mentre, in violazione di quanto disposto dall'art. 99 L.F., il Presidente non avrebbe fissato davanti al medesimo collegio la comparizione delle parti, ma davanti al giudice relatore designato, con violazione del contraddittorio, avendo scelto arbitrariamente l'iter della procedura. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 95 e 96 Ric. 2020 n. 14137 sez. M1 - ud. 01-12-2021 227 3 -3- 3- ( e 111 bis L.F. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché un credito prededucibile, non contestato per collocazione ed ammontare, doveva essere ammesso al passivo senza alcun rilievo d'ufficio da parte del giudice delegato. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 comma 1 DL n. 347/2003 e dell'art. 8 comma 1-bis del DL n. 91/17, convertito in legge n. 263/17, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la prededuzione va necessariamente correlata alla prestazione di tutte le attività che assicurano la continuità del ciclo produttivo e che costituiscono un unicum, per cui in un sistema del genere, il trasporto dei prodotti è l'ultimo ma non meno importante anello della produzione che assicura la continuità del predetto ciclo produttivo. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 99 comma 10 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la motivazione del decreto impugnato era apodittica e priva di ragionevolezza in riferimento al "quadro normativo" evidenziato, essendo prive di fondamento le distinzioni esposte sulle attività che assicurano la funzionalità del ciclo produttivo, in quanto anche l'autotrasporto assicura e garantisce la completa funzionalità degli impianti produttivi. Ritenuto che Il ricorso si iscrive in una serie di controversie proposte nei confronti della Amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che presentano le medesime questioni in fatto e diritto e che pertanto appare opportuna la loro definizione in una o più udienze tematiche della prima sezione. Ric. 2020 n. 14137 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -4- P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile della Corte di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio riconvocata per il giorno 30 marzo 2022. /[OSCURATO:PERSONA].
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