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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 31003/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 515/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Luca n. 10. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4566/2017, depositata in data 18 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA].

Preavv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400090856000 su un autoveicolo di proprietà, per un ammontare complessivo di € 258.191,96, in cui risultavano ricomprese quattro cartelle di pagamento riportanti debiti di natura tributaria per complessivi € 89.886,00: la n. 071/2013/0092445644/000 notificata in data 17/06/2013 a mezzo raccomandata RR (relativa alla TARSU, sanzioni ed interessi per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 di complessivi € 1359,47); la n. 071/2013/0143017024/000 notificata in data 29/11/2013 a mezzo PEC (relativa ad addizionali comunali e regionali IRPEF, ritenute alla fonte, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2010 di complessivi € 8625,07); la n. 071/2014/0068560904/000 notificata in data 06/05/2014 a mezzo PEC (relativa al diritto annuale camera di commercio per l’anno d’imposta 2011 di complessivi € 62,00); la n. 071/2014/0092029248 notificata in data 11/06/2014 a mezzo PEC (relativa ad IRES ed IVA, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2010 di complessivi € 79.839,92).

2. Avverso il preavviso di fermo amministrativo, le cartelle di pagamento ed i relativi ruoli esattoriali la società proponeva ricorso dinnanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 25040/2015, annullava il preavviso di fermo limitatamente alle tre cartelle ritenute irritualmente notificate a mezzo PEC, ritenendo regolare la notifica della prima cartella tramite raccomandata RR presso la sede della società.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinnanzi la C.t.r. della Campania e, contestualmente, proponeva appello il Concessionario, deducendo la regolare notifica anche delle tre cartelle trasmesse a mezzo PEC; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 4566/2017, depositata in data 18 maggio 2017, rigettava l’appello della società ed accoglieva quello del Concessionario.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.p.r. 602/73 e degli artt. 20, comma 2 e 71 d. lgs. 82/2005 e degli artt. 4, 6, 22 e 23 del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] (CAD), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.», la società ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto regolare la notifica di cartelle di pagamento attraverso la semplice produzione in giudizio, da parte del Concessionario, della ricevuta di consegna della PEC.

2. Il motivo è infondato.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (cfr. tra tante Cass.27/11/2019, n. 30948) quello secondo cui, con riferimento alla necessità della sottoscrizione, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (nello stesso senso Cass. 02/02/2023, n. 18867).

Tale principio trae fondamento dall’assunto ormai consolidato secondo cui la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Su un piano più generale si deve riaffermare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.

2.1. Ancora, si è chiarito (Cass. 2019/30948 cit.) che - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.

CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Più in generale, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez.

T, 30 marzo 2023, n. 9009).

2.2. Inoltre, sulla predetta questione di merito sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto chiarito che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso; infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperita dalla Procura notificante» (così, Cass., Sez.

U., 18 maggio 2022, n. 15979).

2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha correttamente applicato i principi testè declinati laddove ha ritenuto corretta la documentazione prodotta a riprova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, esibendo la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio all’indirizzo PEC del destinatario, rilasciata dal c.d.

Gestore, nell’osservanza delle modalità del d.P.R. n. 68/2005 all’indirizzo risultante dagli elenchi a tale fine previsti dallaa legge.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 515/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Luca n. 10. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4566/2017, depositata in data 18 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]. Preavv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400090856000 su un autoveicolo di proprietà, per un ammontare complessivo di € 258.191,96, in cui risultavano ricomprese quattro cartelle di pagamento riportanti debiti di natura tributaria per complessivi € 89.886,00: la n. 071/2013/0092445644/000 notificata in data 17/06/2013 a mezzo raccomandata RR (relativa alla TARSU, sanzioni ed interessi per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 di complessivi € 1359,47); la n. 071/2013/0143017024/000 notificata in data 29/11/2013 a mezzo PEC (relativa ad addizionali comunali e regionali IRPEF, ritenute alla fonte, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2010 di complessivi € 8625,07); la n. 071/2014/0068560904/000 notificata in data 06/05/2014 a mezzo PEC (relativa al diritto annuale camera di commercio per l’anno d’imposta 2011 di complessivi € 62,00); la n. 071/2014/0092029248 notificata in data 11/06/2014 a mezzo PEC (relativa ad IRES ed IVA, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2010 di complessivi € 79.839,92). 2. Avverso il preavviso di fermo amministrativo, le cartelle di pagamento ed i relativi ruoli esattoriali la società proponeva ricorso dinnanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 25040/2015, annullava il preavviso di fermo limitatamente alle tre cartelle ritenute irritualmente notificate a mezzo PEC, ritenendo regolare la notifica della prima cartella tramite raccomandata RR presso la sede della società. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinnanzi la C.t.r. della Campania e, contestualmente, proponeva appello il Concessionario, deducendo la regolare notifica anche delle tre cartelle trasmesse a mezzo PEC; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 4566/2017, depositata in data 18 maggio 2017, rigettava l’appello della società ed accoglieva quello del Concessionario. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.p.r. 602/73 e degli artt. 20, comma 2 e 71 d. lgs. 82/2005 e degli artt. 4, 6, 22 e 23 del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] (CAD), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.», la società ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto regolare la notifica di cartelle di pagamento attraverso la semplice produzione in giudizio, da parte del Concessionario, della ricevuta di consegna della PEC. 2. Il motivo è infondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (cfr. tra tante Cass.27/11/2019, n. 30948) quello secondo cui, con riferimento alla necessità della sottoscrizione, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (nello stesso senso Cass. 02/02/2023, n. 18867). Tale principio trae fondamento dall’assunto ormai consolidato secondo cui la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Su un piano più generale si deve riaffermare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. 2.1. Ancora, si è chiarito (Cass. 2019/30948 cit.) che - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Più in generale, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009). 2.2. Inoltre, sulla predetta questione di merito sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto chiarito che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso; infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperita dalla Procura notificante» (così, Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). 2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha correttamente applicato i principi testè declinati laddove ha ritenuto corretta la documentazione prodotta a riprova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, esibendo la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio all’indirizzo PEC del destinatario, rilasciata dal c.d. Gestore, nell’osservanza delle modalità del d.P.R. n. 68/2005 all’indirizzo risultante dagli elenchi a tale fine previsti dallaa legge. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel
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