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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14882/2026

Testo disponibile della fonte

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nsales;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia(sez. dist. di Lecce) n. 2990/2017, depositata il 10/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’avviso diaccertamento n.

TVH010200630/2010, relativo all’anno di imposta 2005.2.

La CTP di Brindisi accolse il ricorso.3.

La CTR della Puglia (sez. dist. di Lecce) dichiarò inammissibilel’appello, siccome tardivamente proposto.

In particolare, a fronte delNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026deposito della sentenza di primo grado in data 21/3/2014, i giudici diseconde cure ritennero che la spedizione del plico ex art. 20, comma 2,d.lgs. n. 546/1992 (richiamato dall’art. 53, comma 2, del medesimod.lgs.) fosse avvenuta in data 7/11/2014, dunque un giorno dopo lascadenza del termine semestrale di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n.546/1992 (come richiamato dall’art. 51, comma 1, ult. parte, delmedesimo d.lgs.).4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui lamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 20,22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 325, 326 e 327, comma 1,c.p.c., “con conseguente nullità della sentenza o del procedimento inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”, nonché la violazione efalsa applicazione degli artt. 20, 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.2697 c.c., per avere ritenuto tardivamente notificato l’appello, nonostante“dalla distinta depositata presso la segreteria della CTR, sezione staccatadi Lecce ed in particolare dal Mod.

ENTR 1 GIORNALIERO di [OSCURATO:PERSONA] può evincere che nei dati ivi inseriti, alla voce “distinta del” vi è appostala data corrispondente al giorno 6 novembre 2014” (pag. 9 del ricorso percassazione).2.

Il secondo motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fattodecisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla data (6novembre 2014) apposta alla suddetta distinta di accettazione dellaspedizione del plico contenente l’atto di appello.3.

I motivi (che possono esaminarsi congiuntamente, attesanel’evidente connessione) sono infondati, rendendosi effettivamenteimpossibile, dall’esame visivo del timbro apposto sull’elenco dei plichiconsegnati all’ufficio postale di Brindisi, prodotto dall’AmministrazioneNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorrente, decifrare l’indicazione del giorno 6 novembre.

Si deve,pertanto, convenire con quanto affermato dai giudici di merito, circa lamancanza di prova della tempestiva spedizione dell’atto di appello,essendo stato prodotto solo il relativo avviso di accertamento (recantetimbro con la data di consegna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).4.

Essendo soccombente la parte che, quale amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura generale, è ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsales;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia(sez. dist. di Lecce) n. 2990/2017, depositata il 10/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’avviso diaccertamento n. TVH010200630/2010, relativo all’anno di imposta 2005.2. La CTP di Brindisi accolse il ricorso.3. La CTR della Puglia (sez. dist. di Lecce) dichiarò inammissibilel’appello, siccome tardivamente proposto. In particolare, a fronte delNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026deposito della sentenza di primo grado in data 21/3/2014, i giudici diseconde cure ritennero che la spedizione del plico ex art. 20, comma 2,d.lgs. n. 546/1992 (richiamato dall’art. 53, comma 2, del medesimod.lgs.) fosse avvenuta in data 7/11/2014, dunque un giorno dopo lascadenza del termine semestrale di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n.546/1992 (come richiamato dall’art. 51, comma 1, ult. parte, delmedesimo d.lgs.).4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui lamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 20,22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 325, 326 e 327, comma 1,c.p.c., “con conseguente nullità della sentenza o del procedimento inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”, nonché la violazione efalsa applicazione degli artt. 20, 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.2697 c.c., per avere ritenuto tardivamente notificato l’appello, nonostante“dalla distinta depositata presso la segreteria della CTR, sezione staccatadi Lecce ed in particolare dal Mod. ENTR 1 GIORNALIERO di [OSCURATO:PERSONA] può evincere che nei dati ivi inseriti, alla voce “distinta del” vi è appostala data corrispondente al giorno 6 novembre 2014” (pag. 9 del ricorso percassazione).2. Il secondo motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fattodecisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla data (6novembre 2014) apposta alla suddetta distinta di accettazione dellaspedizione del plico contenente l’atto di appello.3. I motivi (che possono esaminarsi congiuntamente, attesanel’evidente connessione) sono infondati, rendendosi effettivamenteimpossibile, dall’esame visivo del timbro apposto sull’elenco dei plichiconsegnati all’ufficio postale di Brindisi, prodotto dall’AmministrazioneNumero registro generale 11737/2018Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 14882/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorrente, decifrare l’indicazione del giorno 6 novembre. Si deve,pertanto, convenire con quanto affermato dai giudici di merito, circa lamancanza di prova della tempestiva spedizione dell’atto di appello,essendo stato prodotto solo il relativo avviso di accertamento (recantetimbro con la data di consegna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).4. Essendo soccombente la parte che, quale amministrazione pubblicadifesa dall’Avvocatura generale, è ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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