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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 gennaio 2025

Cassazione n. 38500/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa per delittidi tentata rapina aggravata , tentata violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato commessi in data 6 gennaio 2025 a Milano.

2. Conl’unico motivo di ricorso , il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. ed in relazione ai presupposti ritenuti non idonei a giustificare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen.

Si deduce che, alla luce degli elementi di prova acquisiti,non può affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato in quanto non è stata raggiunta la prova; il Giudice sarebbe incorso in errore, non avendo argomentato adeguatamente il proprio convincimentoe avendo omesso di assolvere l’imputato.

3. Il ricorsoè inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto , chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatoreè consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bisdell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.

4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de planoex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggetto proprio l'affermazione di responsabilità dell'imputato,proponendo una lettura alternativa di dati di fatto rispetto a quelli correttamente valutati dal giudice del patteggiamento in ordine all'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389 - 01 ; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 , Oboroceanu,Rv. 272014 - 01 ; Sez. 6, n. 103 2 del 07/11/2019 dep. 2020 , Pierri , Rv. 278337- 01 ).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremilaa favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa per delittidi tentata rapina aggravata , tentata violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato commessi in data 6 gennaio 2025 a Milano. 2. Conl’unico motivo di ricorso , il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. ed in relazione ai presupposti ritenuti non idonei a giustificare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen. Si deduce che, alla luce degli elementi di prova acquisiti,non può affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato in quanto non è stata raggiunta la prova; il Giudice sarebbe incorso in errore, non avendo argomentato adeguatamente il proprio convincimentoe avendo omesso di assolvere l’imputato. 3. Il ricorsoè inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.Dall'analisi della suddetta norma appare, pertanto , chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatoreè consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Tale vizio, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bisdell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. 4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de planoex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggetto proprio l'affermazione di responsabilità dell'imputato,proponendo una lettura alternativa di dati di fatto rispetto a quelli correttamente valutati dal giudice del patteggiamento in ordine all'affermazione di responsabilità (Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389 - 01 ; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 , Oboroceanu,Rv. 272014 - 01 ; Sez. 6, n. 103 2 del 07/11/2019 dep. 2020 , Pierri , Rv. 278337- 01 ). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremilaa favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/10
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