CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1980
Cassazione n. 21000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1980 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe priva delle indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, limitandosi a richiamare generali principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della sentenza; Ritenuto che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Considerato, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M