CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 40880/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente C eN ORDINANZA sul ricorso n. 633/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 43/20. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 54, presso lo studio «Tremonti, Romagnoli, Piccardi ed associati». - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO, n. 4200/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2017, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7671 del 20 giugno 2016, nonché l'appello incidentale promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA], avverso la medesima sentenza. 2. Il Tribunale di Milano, adito dalla società [OSCURATO:PERSONA] e dal socio [OSCURATO:PERSONA] con azione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società dal marzo 2002 all'aprile 2012, aveva condannato il Colella al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di euro 46.729,35, oltre accessori, a causa degli inadempimenti posti in essere, quale amministratore della società, negli esercizi 2008, 2010, 2011 e 2012, disponendo la compensazione della somma di euro 216.729,35 riconosciuta a titolo di risarcimento, con la somma, pari ad euro 170.000,00, spettante al Colella, a titolo di compensi per gli esercizi 2006, 2007 e 2009, nei quali non erano risultati inadempimenti all'incarico gestorio; il giudice di primo grado, inoltre, aveva negato al Colella il diritto al compenso per gli anni 2008, 2010, 2011 e 2012, I pur riconoscendone la spettanza in astratto(atteso che le delibere sociali che avevano riconosciuto il compenso non era state impugnat), in ragione dell'eccezione di inadempimento che si desumeva da tutti gli scritti difensivi degli attori. 3. La Corte di appello, per quel che rileva in questa sede, sul primo motivo di gravame proposto dal Colella avente ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 1460 cod. civ., ha affermato che il Tribunale aveva correttamente dedotto l'eccezione di inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA], alla luce del fatto che gli attori, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dal Colella di pagamento del proprio compenso per una somma complessiva di euro 360.781,00, ne avevano chiesto il rigetto «quanto meno sotto il profilo della responsabilità per inadempimento ai doveri commessi alla carica di amministratore», ovvero avevano chiesto al giudice di «operare una compensazione fra i crediti risarcitori della società e le pretese economiche formulate da Colella», con ciò individuando i due elementi essenziali che caratterizzavano l'eccezione di inadempimento ex art.1460 cod. civ., ovvero il grave inadempimento di una parte e il relativo rifiuto della controparte di adempiere alla propria prestazione; inoltre, gli attori avevano motivato il rifiuto di corrispondere i compensi per l'attività di amministratore svolta in ragione delle condotte distrattive contestate al Colella. 4. I giudici di secondo grado, poi, correggendo la motivazione del Tribunale, non hanno riconosciuto il compenso spettante per le ultime tre mensilità dell'anno 2012, perchè il Colella non aveva dimostrato l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci del compenso e, dunque, mancava il titolo sulla base del quale la società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pagare tale importo, tenuto anche conto delle argomentazioni difensive della società [OSCURATO:PERSONA] sull'esistenza di un accordo che prevedeva che il compenso del Colella era già ricompreso nel mandato conferito alla società di commercialisti del Colella. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 6. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) resiste con controricorso. 7. La società resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ.: la sentenza della Corte di appello è errata per avere fatto applicazione dell'art. 1460 cod. civ. poichè, nella specie, l'inadempimento non era consumato ed irreversibile e non sussisteva un disequilibrio contrattuale da rimuovere, sia pure provvisoriamente, presupposti entrambi previsti dall'art. 1460 cod. civ.; in particolare, il rapporto in esame si era pacificamente risolto nel 2012 e, quindi, al momento dell'instaurazione del giudizio l'inadempimento era oramai consumato e irreversibile ed era stato proprio il Giudice di prime cure a ristabilire l'equilibrio tra le parti, liquidando il danno ilfavore della società [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 II motivo è infondato. 1.3. La Corte territoriale ha rigettato il primo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente sull'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 1460 cod. civ., rilevando che: -il Tribunale aveva correttamente dedotto l'eccezione di inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA], alla luce del fatto che gli attori, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dal Colella di pagamento del proprio compenso per una somma complessiva di euro 360.781,00, ne avevano chiesto il rigetto «quanto meno sotto il profilo della responsabilità per inadempimento ai doveri con1rilessi alla carica di amministratore», ovvero avevano chiesto al giudice di «operare una compensazione fra i crediti risarcitori della società e le pretese economiche formulate da Colella», con ciò individuando i due elementi essenziali che caratterizzavano l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 affermato cod. civ., ovvero il grave inadempimento di una parte e il relativo rifiuto della controparte di adempiere alla propria prestazione; -gli attori avevano motivato il rifiuto di corrispondere i compensi per l'attività di amministratore svolta, in ragione delle condotte distrattive contestate al Colella. 1.4 Con ciò applicando i principi statuiti da questa Corte secondo cui l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod.civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere (Cass., 28 maggio 2021, n. 14986). 1.5 Ai fini, poi, della valutazione prevista dall'art. 1460 cod. civ., l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, comma primo, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il problema riguarda, dunque, solo la giustificazione dell'inadempimento di una parte in 'ragione dell'inadempimento dell'altra (Cass., 26 gennaio 2006, n. 1690; Cass., 13 maggio 2021, n. 12719). Consegue che l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Cass., 13 maggio 2021, n. 12719, citata; Cass., 15 novembre 2017, n. 26973). Non sussiste, pertanto, il vizio di violazione e falsa applicazione denunciato, peraltro genericamente, dato che non si confronta con il dato normativo di cui all'art. 1460 cod. civ.. Peraltro, a prescindere dalla correttezza sotto il profilo giuridico del richiamo operato dai giudici di merito all'art. 1460 cod. civ., assume rilievo anche il rapporto di sinallagmaticità esistente tra il diritto al compenso dell'amministratore e l'inadempimento dello stesso alla propria prestazione, con la conseguenza che l'accertato inadempimento del ricorrente ai propri doveri di amministratore, di per sé,legittimava il rigetto della domanda riconvenzionale inerente il pagamento del compenso dovuto per gli anni 2008, 2010 e 2011. 2. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso a