CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 23 dicembre 2020 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 25 giugno 2019 per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza • stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo pari a 0.5650 grammi, da cui sono ricavabili 2,48 dosi medie singole (in Palermo il 11 aprile 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e reso una motivazione contraddittoria, attesi gli errori che emergerebbero dal confronto tra il verbale di perquisizione personale e domiciliare e l'annotazione della [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, la Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello sul contrasto tra il verbale di perquisizione e la relazione di servizio della polizia giudiziaria. Nel' verbale di perquisizione del ricorrente la polizia giudiziaria avrebbe dato atto del rinvenimento di una sola dose di marijuana e di aver visto l'indagato ingerire una dose, ritenuta di hashish, nonché dell'esito «negativo» della perquisizione domiciliare; nell'annotazione di servizio la polizia giudiziaria avrebbe invece dato atto del rinvenimento nel domicilio di una dose di hashish e di un bilancino di precisione, nonché che la perquisizione domiciliare sarebbe avvenuta alla presenza di soggetti quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello avrebbe errato nel considerare l'incertezza sui soggetti intervenuti alla perquisizione come errore materiale; non avrebbe tenuto conto del diverso contenuto dei due atti di polizia giudiziaria e che dalla relazione sull'analisi della sostanza stupefacente risulta che l'accertamento fu eseguito sulla sola dose rinvenuta sulla persona dell'imputato, a dimostrazione della genuinità del verbale di perquisizione e della erroneità dell'annotazione di servizio della polizia giudiziaria. La motivazione sarebbe, altresì, illogica perché i Giudici avrebbero imposto all'imputato l'onere di provare una ricostruzione alternativa dei fatti; la motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto che la quantità minima accertata non sia rilevante ai fini della dimostrazione dell'uso personale, in quanto destinata alla cessione, mentre il mancato rinvenimento di altre dosi nell'abitazione assumerebbe una rilevanza decisiva, tenuto conto del modesto quantitativo rinvenuto. Una corretta valutazione degli elementi di prova avrebbe certamente portato ad un esito diverso dalla condanna. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del maggiore valore probatorio del verbale di perquisizione rispetto all'annotazione di servizio; inoltre, poiché ai sensi dell'art. 373, comma 6, cod. proc. pen. alle annotazioni è applicabile l'art.142 cod. proc. pen., la Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'annotazione per incertezza assoluta sulle persone intervenute e porre alla base della sua decisione il verbale di perquisizione domiciliare, non potendo ritenere le incongruenze degli errori materiali. Il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso rispetto a quello riportato nel capo d'imputazione, che concerne solo la marijuana dal peso complessivo di 0,5650 grammi, da cui sono ricavabili 2,48 dosi e non anche per la detenzione di più dosi di marijuana e di hashish, o per la detenzione del bilancino. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Con l'atto di appello il difensore ha dedotto il travisamento della prova e la conseguente contraddittorietà della motivazione; determinante per la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato è stato il riferimento nella sentenza di primo grado alla pluralità delle dosi rinvenute ed al bilancino di precisione. 1.2. La Corte di appello ha fondato la decisione soprattutto sul contatto tra il ricorrente e l'altro soggetto, sul rinvenimento di due dosi, di cui una ingerita, e del bilancino di precisione. 1.3. Orbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, nel verbale di perquisizione del 11 aprile 2017, redatto alle ore 20.40, si fa riferimento ad una dose «verosimilmente» di hashish ingerita; la Corte di appello ha invece dato per provato che ciò che fu ingerito era hashish. Per altro, il verbale di perquisizione è del tutto generico quanto al contatto ed allo scambio: in sostanza, come contestato con l'appello, il verbale non fa comprendere se il ricorrente sia stato l'acquirente o il cedente, mentre la Corte di appello ha valorizzato tale dato ritenendolo un elemento di prova a carico in antitesi con quanto emerge dal verbale. 1.4. Il contrasto segnalato dal ricorrente tra gli atti di polizia giudiziaria è reale. Il verbale di perquisizione del 11 aprile 2017, redatto alle ore 20.40, e quello redatto alle 20.10, danno atto della perquisizione domiciliare con esito negativo; nell'annotazione di servizio delle ore 20.40 si dà atto, invece, del ritrovamento nella camera da letto del ricorrente di due dosi, di cui una «verosimilmente» marijuana e l'altra «verosimilmente» hashish e di un bilancino di precisione; in tale relazione di servizio si indica di aver sottoposto a sequestro le dosi rinvenute nella camera da letto ed il bilancino. 1.5. La spiegazione fornita sul contrasto tra tali fonti di prova è del tutto apparente perché, come correttamente rilevato già con l'appello, l'annotazione di servizio delle ore 20.40 contrasta non solo con i verbali di perquisizione, prima indicati, ma anche con il verbale di sequestro del 11 aprile 2017, ore 20.35, che ha ad oggetto solo una bustina di marijuana, quella rinvenuta per strada nella perquisizione personale, oltre che con l'esito dell'analisi sulla sostanza stupefacente in sequestro, cioè sulla sola dose di marijuana. 1.6. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Corte di appello è tenuta a verificare in concreto, rispondendo adeguatamente ai motivi di appello, quale fu l'oggetto dello scambio e chi rivestì la qualità di acquirente; se effettivamente il 11 aprile 2017 furono rinvenuti e sottoposti a sequestro nel domicilio dell'imputato il bilancino e le altre due dosi di sostanza stupefacente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per n