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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 2021

Cassazione n. 25565/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 4/1/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 24/12/2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 378, 416-bis.1 cod. pen. per aver favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Giada deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. per omessa notifica alla indagata dell'avviso di udienza di riesame.

2.2. Con il secondo motivo, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla consapevolezza della ricorrente di ospitare dei latitanti, segnatamente con riguardo all'argomento secondo il quale contraddittorio il contenuto dell'interrogatorio della ricorrente, limitandosi a sostenere che non sarebbe importante conoscere il momento in cui si possa sostenere che i latitanti abbiano fatto ingresso nell'abitazione.

2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante speciale fondata su un ragionamento meramente presuntivo in ordine ai suoi presupposti e sull'assioma indimostrato della coincidenza della condotta favoreggiatrice del soggetto con quello della cosca di riferimento.

2.4. Con il quarto motivo, illogicità della motivazione in ordine alla adeguatezza della misura adottata, non essendo stati addotti elementi specifici che inducano l'inquinamento probatorio e, quanto al pericolo di reiterazione, non risultando conferente il giudizio di contraddittorietà delle dichiarazioni della indagata.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, essendo stata tardivamente richiesta la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non proponibile in questa sede di legittimità essendo principio consolidato che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (Conf.

Sez. 1, n. 1930 del 30/04/1993, Rv. 194249; diff.

Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 28/03/1996, Rv. 204536) (Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, Rv. 277515).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto all'incensurabile motivazione sulla gravità indiziaria fondata su dati obiettivi, documentali e captativi che hanno dato conto della conoscenza da parte della ricorrente della presenza dei latitanti nella abitazione a lei riconducibile, tanto che era la donna a preparare loro pietanze per il pranzo, avendo contezza del consumo di energia elettrica presso quell'immobile.

4. Il terzo motivo è generico rispetto all'incensurabile valutazione in fatto che ha considerato il ruolo di organizzatore del Morelli all'interno della 'ndrina Pardea-Ranisi operante nel vibonese da svariati anni e del quale era nota nel territorio in cui risiede la ricorrente la caratura criminale sia in ragione della diffusione mediatica della operazione Rinascita-Scoli che della pervasività della predetta 'ndrina su quel territorio.

5. Il quarto motivo è generico rispetto alla corretta motivazione che, oltre che sulla insuperata duplice vigente presunzione cautelare, senza incorrere in vizi logici ha considerato le modalità della condotta assunta dalla ricorrente ricollegabile ad altri soggetti e tenuto conto delle dichiarazioni contraddittorie e in alcune parti false rese dalla donna.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 4/1/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 24/12/2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 378, 416-bis.1 cod. pen. per aver favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Giada deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. per omessa notifica alla indagata dell'avviso di udienza di riesame. 2.2. Con il secondo motivo, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla consapevolezza della ricorrente di ospitare dei latitanti, segnatamente con riguardo all'argomento secondo il quale contraddittorio il contenuto dell'interrogatorio della ricorrente, limitandosi a sostenere che non sarebbe importante conoscere il momento in cui si possa sostenere che i latitanti abbiano fatto ingresso nell'abitazione. 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante speciale fondata su un ragionamento meramente presuntivo in ordine ai suoi presupposti e sull'assioma indimostrato della coincidenza della condotta favoreggiatrice del soggetto con quello della cosca di riferimento. 2.4. Con il quarto motivo, illogicità della motivazione in ordine alla adeguatezza della misura adottata, non essendo stati addotti elementi specifici che inducano l'inquinamento probatorio e, quanto al pericolo di reiterazione, non risultando conferente il giudizio di contraddittorietà delle dichiarazioni della indagata. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, essendo stata tardivamente richiesta la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non proponibile in questa sede di legittimità essendo principio consolidato che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (Conf. Sez. 1, n. 1930 del 30/04/1993, Rv. 194249; diff. Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 28/03/1996, Rv. 204536) (Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, Rv. 277515). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto all'incensurabile motivazione sulla gravità indiziaria fondata su dati obiettivi, documentali e captativi che hanno dato conto della conoscenza da parte della ricorrente della presenza dei latitanti nella abitazione a lei riconducibile, tanto che era la donna a preparare loro pietanze per il pranzo, avendo contezza del consumo di energia elettrica presso quell'immobile. 4. Il terzo motivo è generico rispetto all'incensurabile valutazione in fatto che ha considerato il ruolo di organizzatore del Morelli all'interno della 'ndrina Pardea-Ranisi operante nel vibonese da svariati anni e del quale era nota nel territorio in cui risiede la ricorrente la caratura criminale sia in ragione della diffusione mediatica della operazione Rinascita-Scoli che della pervasività della predetta 'ndrina su quel territorio. 5. Il quarto motivo è generico rispetto alla corretta motivazione che, oltre che sulla insuperata duplice vigente presunzione cautelare, senza incorrere in vizi logici ha considerato le modalità della condotta assunta dalla ricorrente ricollegabile ad altri soggetti e tenuto conto delle dichiarazioni contraddittorie e in alcune parti false rese dalla donna. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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