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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19238/2026

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ROMA il 20/10/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'articolo 648 cod. pen., perché, in concorso tra loro, -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della Game and Slot s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che materialmente consegnava gli assegni, su cui v. infra, all'incaricato della "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevevano da persona ignota e utilizzavano assegni provento di reato di furto, consegnandoli al [OSCURATO:PERSONA], in pagamento delle somme dovute sugli incassi delle slot machines presenti nel locale Game and Slot.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione le imputate, per il tramite del proprio difensore, con due diversi atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Con un unico motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 648 cod. pen. e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

Disattendendo i principi posti dalle Sezioni di unite di questa Corte in tema di ricettazione, la Corte territoriale non ha considerato il principio, posto da Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, secondo cui «in tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti».

Nel caso di specie, gli assegni di cui al capo di imputazione non sono mai stati incassati, con conseguente assenza di danno economico.

La Corte territoriale ha insistito nel riferirsi al mero ammontare delle cifre portate dagli assegni, senza replicare al motivo d'appello e senza considerare che l'oggetto della valutazione obiettiva - tanto ai fini dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., quanto ai fini del quarto comma dell'art. 648 cod. pen. -non è la misura della cifra inserita sull'assegno, ma la tenuità o la gravità del danno effettivamente cagionato alla persona offesa. 1Si rimarca, infine, il vizio di motivazione in relazione all'asserita mancata giustificazione alternativa offerta dall'imputata, avendo quest'ultima riferito dello stato di crisi della società Game and slot; a tal riguardo, si osserva anche l'irrilevanza del profilo della mancata conferma di tale situazione di crisi da parte della coimputata.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Col primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 500 del codice di rito, per avere la Corte distrettuale utilizzato, ai fini dell'ascrizione di responsabilità, dichiarazioni rese dal teste Samnnati in fase di indagini, mai confermate in sede dibattimentale.

Inoltre, con travisamento di prova e con forzatura illogica delle dichiarazioni del teste, non si è considerato come quest'ultimo abbia riferito di essersi sempre relazionato soltanto con [OSCURATO:PERSONA], la quale, soltanto in alcune circostanze, si recava nei locali dove era presente la coimputata, [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Col secondo motivo, si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per effettuare una perizia grafica sugli assegni indicati nel capo d'imputazione. 4.3 II terzo motivo ha a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione sia alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., sia alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e dei benefici di legge.

3. La trattazione orale, ritualmente richiesta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non si è svolta per assenza del difensore. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto dichiarare i ricorsi inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il motivo unico è inammissibile, perché aspecifico, là dove lamenta il vizio di motivazione in relazione alla giustificazione alternativa offerta dall'imputata.

Diversamente da quanto contestato, la Corte territoriale ha fornito adeguate ragioni sul punto, chiarendo come la spiegazione proposta dalla ricorrente - riferita allo stato di crisi o di difficoltà della società - fosse generica e, comunque, del 2tutto inidonea a scalfire la ritenuta responsabilità per il delitto ascritto (v., ex plur., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc.

Kebe, Rv. 270120 - 01, anche in motivazione, sub 5.2.1, a proposito dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res).

Quanto alla contestazione del diniego della circostanza attenuante della lieve entità, la doglianza è inammissibile, in quanto manifestamente infondato è l'assunto su cui essa fa leva.

In disparte il significativo ammontare dei tre assegni, di cui al capo d'imputazione, pari a circa 9.000 euro, deve rimarcarsi, soprattutto, l'assenza di decisività dell'argomento secondo cui gli assegni, provento di furto, non venivano incassati.

Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato come ritenuto, e cioè al netto dell'invocata attenuante, il valore da considerare per la valutazione del danno deve essere riferito alla potenziale utilizzabilità degli assegni oggetto di ricettazione (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01, in cui, con riferimento a una fattispecie concernente assegni in bianco, ma con principio estensibile al caso di specie, si è statuito che «non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115- 01).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 La prima parte del primo motivo, relativo all'asserita violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto, dall'esame degli atti processuali (consentito a questa Corte, data la natura processuale dell'eccezione proposta: v.

Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), non risulta previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello la censura sollevata in tal sede (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). 3.2 La doglianza oggetto della seconda parte del primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifica, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell'impugnata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 3 5 \dell'impugnazione, v., ad es., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Sulla base di un'adeguata analisi delle risultanze istruttorie, e con motivazione articolata attraverso sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti rispetto a quelle prescelte dal giudice di primo grado (sicché è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze, in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la Corte distrettuale ha valorizzato, per un verso, le dichiarazioni dibattimentali del teste Sommati, fornendo, per altro verso, adeguata prova logica della responsabilità dell'imputata per l'ascritto delitto.

Dalle dichiarazioni del citato teste, di cui si è evidenziata l'attendibilità (v. p. 3 della gravata sentenza), si è, infatti, desunta la presenza della ricorrente, almeno in un caso (v. p. 3 della sentenza di primo grado), nei locali della società, gestita insieme alla sorella, la coimputata [OSCURATO:PERSONA], al momento della consegna degli assegni, materialmente eseguita sempre da quest'ultima.

Si è poi valorizzato il fatto che gli assegni recassero la sigla "A", iniziale del nome proprio della ricorrente, ciò che, secondo il ragionevole apprezzamento dei giudici di merito, poteva ricollegarsi al ruolo di amministratrice formale della società, ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, al potere di firma della stessa in quanto legale rappresentante della Game and Slot .[OSCURATO:SOCIETA] accentuato, infine, è stato il ruolo di fatto, svolto da entrambe le coimputate, nel gestire l'attività sociale, nonché il loro comune interesse a soddisfare le pretese della società gestita dal Sommati, nei cui confronti le ricorrenti avevano maturato un debito di cospicuo ammontare.

Ne deriva, in conclusione, la correttezza dell'impugnata sentenza anche sotto il profilo dell'articolazione della prova logica a sostegno della responsabilità della ricorrente per il concorso nell'ascritto reato. 3.3 Da quanto appena puntualizzato sub 3.2, anche a proposito dei principi in tema di decisioni di merito conformi, discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

Gioverà ricordare che non sussiste, in capo al giudice d'appello, un obbligo di rinnovazione istruttoria, né, correlativamente, un obbligo di specifica motivazione del diniego, a meno che la richiesta di parte sia riconducibile a specifiche ipotesi elencate nell'art. 603 cod. proc. pen., tra le quali rientrano i casi nei quali il giudice di appello intenda dissentire dalla valutazione della prova dichiarativa espletata in primo grado (Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, Chelini, Rv. 286306- 01) o accerti la violazione del diritto alla prova (Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, Xiumei, Rv. 286075 - 01).

Esclusa la ricorrenza, nel caso in esame, 4 c'5di una di queste due ipotesi, ed escluso, quindi, l'obbligo, in capo al giudice, di rinnovare l'istruttoria, la scelta discrezionale della Corte territoriale di non accogliere l'istanza dell'imputata non è sindacabile neppure sotto il profilo della mancata motivazione sul punto, in vista delle adeguate ragioni rese circa il concorso della ricorrente nel reato ascritto, anche con specifico riguardo al profilo concernente la sottoscrizione degli assegni (v. retro, sub 3.2). 3.4 II terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, alla luce delle medesime ragioni illustrate retro, sub 2.1, per ciò che attiene alla richiesta della concessione della circostanza di cui all'art. 62, primo corna, n. 4, cod. pen. ovvero all'applicazione del quarto comma dell'art. 648 cod. pen.

Le censure, oltre a reiterare quanto già motivatamente disatteso dalla Corte d'appello, eludono il confronto con le pertinenti ragioni con cui quest'ultima, nel motivare il diniego, si è riferita non soltanto all'esoso ammontare delle cifre indicate negli assegni, ma anche - avuto riguardo alla tipologia di reato ascritto - al dolo palesato e alla reiterazione delle condotte delittuose nell'arco di più mesi (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01, a proposito della verifica, ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, dei parametri di apprezzamento della circostanza, desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti, tra l'altro, al profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente).

Inammissibile, infine, è anche la censura relativa all'assenza di motivazione circa gli invocati doppi benefici di legge, alla luce della totale genericità con cui la richiesta era stata formulata con atto d'appello (si veda, ad es., Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01, per il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione).

4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMA il 20/10/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'articolo 648 cod. pen., perché, in concorso tra loro, -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della Game and Slot s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che materialmente consegnava gli assegni, su cui v. infra, all'incaricato della "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevevano da persona ignota e utilizzavano assegni provento di reato di furto, consegnandoli al [OSCURATO:PERSONA], in pagamento delle somme dovute sugli incassi delle slot machines presenti nel locale Game and Slot. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione le imputate, per il tramite del proprio difensore, con due diversi atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Con un unico motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 648 cod. pen. e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, cod. pen. Disattendendo i principi posti dalle Sezioni di unite di questa Corte in tema di ricettazione, la Corte territoriale non ha considerato il principio, posto da Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, secondo cui «in tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti». Nel caso di specie, gli assegni di cui al capo di imputazione non sono mai stati incassati, con conseguente assenza di danno economico. La Corte territoriale ha insistito nel riferirsi al mero ammontare delle cifre portate dagli assegni, senza replicare al motivo d'appello e senza considerare che l'oggetto della valutazione obiettiva - tanto ai fini dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., quanto ai fini del quarto comma dell'art. 648 cod. pen. -non è la misura della cifra inserita sull'assegno, ma la tenuità o la gravità del danno effettivamente cagionato alla persona offesa. 1Si rimarca, infine, il vizio di motivazione in relazione all'asserita mancata giustificazione alternativa offerta dall'imputata, avendo quest'ultima riferito dello stato di crisi della società Game and slot; a tal riguardo, si osserva anche l'irrilevanza del profilo della mancata conferma di tale situazione di crisi da parte della coimputata. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Col primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 500 del codice di rito, per avere la Corte distrettuale utilizzato, ai fini dell'ascrizione di responsabilità, dichiarazioni rese dal teste Samnnati in fase di indagini, mai confermate in sede dibattimentale. Inoltre, con travisamento di prova e con forzatura illogica delle dichiarazioni del teste, non si è considerato come quest'ultimo abbia riferito di essersi sempre relazionato soltanto con [OSCURATO:PERSONA], la quale, soltanto in alcune circostanze, si recava nei locali dove era presente la coimputata, [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Col secondo motivo, si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per effettuare una perizia grafica sugli assegni indicati nel capo d'imputazione. 4.3 II terzo motivo ha a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione sia alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., sia alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e dei benefici di legge. 3. La trattazione orale, ritualmente richiesta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non si è svolta per assenza del difensore. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria in atti, ha chiesto dichiarare i ricorsi inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il motivo unico è inammissibile, perché aspecifico, là dove lamenta il vizio di motivazione in relazione alla giustificazione alternativa offerta dall'imputata. Diversamente da quanto contestato, la Corte territoriale ha fornito adeguate ragioni sul punto, chiarendo come la spiegazione proposta dalla ricorrente - riferita allo stato di crisi o di difficoltà della società - fosse generica e, comunque, del 2tutto inidonea a scalfire la ritenuta responsabilità per il delitto ascritto (v., ex plur., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01, anche in motivazione, sub 5.2.1, a proposito dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res). Quanto alla contestazione del diniego della circostanza attenuante della lieve entità, la doglianza è inammissibile, in quanto manifestamente infondato è l'assunto su cui essa fa leva. In disparte il significativo ammontare dei tre assegni, di cui al capo d'imputazione, pari a circa 9.000 euro, deve rimarcarsi, soprattutto, l'assenza di decisività dell'argomento secondo cui gli assegni, provento di furto, non venivano incassati. Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato come ritenuto, e cioè al netto dell'invocata attenuante, il valore da considerare per la valutazione del danno deve essere riferito alla potenziale utilizzabilità degli assegni oggetto di ricettazione (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01, in cui, con riferimento a una fattispecie concernente assegni in bianco, ma con principio estensibile al caso di specie, si è statuito che «non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115- 01). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 La prima parte del primo motivo, relativo all'asserita violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto, dall'esame degli atti processuali (consentito a questa Corte, data la natura processuale dell'eccezione proposta: v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), non risulta previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello la censura sollevata in tal sede (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). 3.2 La doglianza oggetto della seconda parte del primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifica, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell'impugnata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 3 5 \dell'impugnazione, v., ad es., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Sulla base di un'adeguata analisi delle risultanze istruttorie, e con motivazione articolata attraverso sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti rispetto a quelle prescelte dal giudice di primo grado (sicché è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze, in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità: v., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la Corte distrettuale ha valorizzato, per un verso, le dichiarazioni dibattimentali del teste Sommati, fornendo, per altro verso, adeguata prova logica della responsabilità dell'imputata per l'ascritto delitto. Dalle dichiarazioni del citato teste, di cui si è evidenziata l'attendibilità (v. p. 3 della gravata sentenza), si è, infatti, desunta la presenza della ricorrente, almeno in un caso (v. p. 3 della sentenza di primo grado), nei locali della società, gestita insieme alla sorella, la coimputata [OSCURATO:PERSONA], al momento della consegna degli assegni, materialmente eseguita sempre da quest'ultima. Si è poi valorizzato il fatto che gli assegni recassero la sigla "A", iniziale del nome proprio della ricorrente, ciò che, secondo il ragionevole apprezzamento dei giudici di merito, poteva ricollegarsi al ruolo di amministratrice formale della società, ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, al potere di firma della stessa in quanto legale rappresentante della Game and Slot .[OSCURATO:SOCIETA] accentuato, infine, è stato il ruolo di fatto, svolto da entrambe le coimputate, nel gestire l'attività sociale, nonché il loro comune interesse a soddisfare le pretese della società gestita dal Sommati, nei cui confronti le ricorrenti avevano maturato un debito di cospicuo ammontare. Ne deriva, in conclusione, la correttezza dell'impugnata sentenza anche sotto il profilo dell'articolazione della prova logica a sostegno della responsabilità della ricorrente per il concorso nell'ascritto reato. 3.3 Da quanto appena puntualizzato sub 3.2, anche a proposito dei principi in tema di decisioni di merito conformi, discende l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Gioverà ricordare che non sussiste, in capo al giudice d'appello, un obbligo di rinnovazione istruttoria, né, correlativamente, un obbligo di specifica motivazione del diniego, a meno che la richiesta di parte sia riconducibile a specifiche ipotesi elencate nell'art. 603 cod. proc. pen., tra le quali rientrano i casi nei quali il giudice di appello intenda dissentire dalla valutazione della prova dichiarativa espletata in primo grado (Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024, Chelini, Rv. 286306- 01) o accerti la violazione del diritto alla prova (Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, Xiumei, Rv. 286075 - 01). Esclusa la ricorrenza, nel caso in esame, 4 c'5di una di queste due ipotesi, ed escluso, quindi, l'obbligo, in capo al giudice, di rinnovare l'istruttoria, la scelta discrezionale della Corte territoriale di non accogliere l'istanza dell'imputata non è sindacabile neppure sotto il profilo della mancata motivazione sul punto, in vista delle adeguate ragioni rese circa il concorso della ricorrente nel reato ascritto, anche con specifico riguardo al profilo concernente la sottoscrizione degli assegni (v. retro, sub 3.2). 3.4 II terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, alla luce delle medesime ragioni illustrate retro, sub 2.1, per ciò che attiene alla richiesta della concessione della circostanza di cui all'art. 62, primo corna, n. 4, cod. pen. ovvero all'applicazione del quarto comma dell'art. 648 cod. pen. Le censure, oltre a reiterare quanto già motivatamente disatteso dalla Corte d'appello, eludono il confronto con le pertinenti ragioni con cui quest'ultima, nel motivare il diniego, si è riferita non soltanto all'esoso ammontare delle cifre indicate negli assegni, ma anche - avuto riguardo alla tipologia di reato ascritto - al dolo palesato e alla reiterazione delle condotte delittuose nell'arco di più mesi (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01, a proposito della verifica, ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, dei parametri di apprezzamento della circostanza, desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti, tra l'altro, al profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente). Inammissibile, infine, è anche la censura relativa all'assenza di motivazione circa gli invocati doppi benefici di legge, alla luce della totale genericità con cui la richiesta era stata formulata con atto d'appello (si veda, ad es., Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01, per il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. 5 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris