CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la responsabilità per il reato aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla commisurazione della pena: in relazione alla circostanza prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen, è generico e versato in fatto, poiché prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza dedurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), il che esime dal dilungarsi per rilevarne la manifesta infondatezza atteso che la Corte di merito, alla luce dell'accertato valore della refurtiva, ha argomentato sul punto in conformità ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); nella parte relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali anche specifici — e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento (segnatamente delle condizioni soggettive dell'imputato, le modalità del fatto e l'esiguità del bene sottratto) e adducendo apoditticamente l'eccessività della pena irrogata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co