CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 32393/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17769-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2406 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 4641/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell'INPS per contributi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata nell'anno 2004; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 2, comma 1, d.P.R. n. 322/1998, 36 -bis, comma 2°, lett. f), e 36 -ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all'accertamento dell'obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 11557 del 2021); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]