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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32757/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/10/2021 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 6 ottobre 2021, il Tribunale di Lecce, per quanto in questa sede rileva, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto e di euro 14.500,00 di ammenda ciascuna, con la sospensione condizionale della pena e la restituzione dell'immobile, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, avendo la pronuncia ad oggetto i reati ex art. 81, 110 cod. pen., 181, comma 1, del d.

Igs. n. 42 del 2004 e 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, reati contestati alle imputate per avere realizzato, in concorso tra loro e con altri tre soggetti, la Zecca quale committente dei lavori e la Sabetta quale proprietaria dell'area, interventi edilizi abusivi su area privata, tutti funzionali alla realizzazione di un manufatto abitativo, in assenza del prescritto permesso a costruire e dei nullaosta delle Autorità preposte alla tutela dei .vincoli ivi insistenti; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 1° giugno 2020, data del sequestro di P.G.

2. Avverso la sentenza del Tribunale salentino, ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore delle imputate, sollevando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., evidenziandosi che la sentenza sarebbe viziata per avere il giudice disposto, fuori dall'accordo, la restituzione dell'immobile subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, violando la volontà delle parti.

La quantificazione della pena come concordata nelle istanze ex artt. 444 cod. proc. pen. depositate il 22 luglio 2021 era stata infatti subordinata alla sospensione condizionale della pena, alla non menzione e alla restituzione dell'immobile al legittimo proprietario, richiesta quest'ultima sulla quale peraltro il Pubblico ministero aveva parimenti prestato il proprio consenso, per cui il giudice al più avrebbe dovuto rigettare la richiesta, ove non condivisa, ma non avrebbe dovuto modificarne il contenuto sostanziale. 2.2 Con il secondo motivo, si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge rispetto all'erronea applicazione degli artt. 321 e 323 cod. proc. pen.: si osserva che la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui ha subordinato la restituzione dell'immobile al ripristino dello stato dei luoghi, omettendo così di considerare il sequestro preventivo cui l'immobile era sottoposto, che rendeva impossibile il ripristino in questione.

Dunque, la declaratoria di permanenza del vincolo reale sarebbe illegittima, in considerazione del venir meno delle esigenze cautelari con la sentenza.

Tale declaratoria riconoscerebbe altresì un'ultrattività sine tempore al provvedimento di sequestro, che peraltro difetterebbe anche di qualsivoglia motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.

1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la statuizione censurata dalla difesa non presenta vizi di legittimità.

Ed invero, negli ultimi due righi del dispositivo, è scritto testualmente: "pena sospesa per tutti gli imputati, per Zecca e Sabetta con restituzione dell'immobile, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi".

Dunque, premesso che la sospensione condizionale della pena non è stata subordinata ad alcuna condizione, deve osservarsi che la sola restituzione in favore delle imputate del manufatto abusivo è stata subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, statuizione questa che, pur non essendo stata congruamente giustificata nella motivazione, appare tuttavia non illegittima, posto che la remissione in pristino dello stato dei luoghi costituisce non l'esito di una iniziativa arbitraria del giudice, ma l'attuazione 'dell'espressa previsione contenuta nell'art. 181 comma 2 del d.

Igs. n. 181 del 2004, previsione applicabile anche nel caso in cui il procedimento sia definito con patteggiamento.

Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 52819 del 26/01/2017, Rv. 271832), secondo cui, in caso di patteggiamento per i reati in violazione dei vincoli paesaggistici, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di rimessione in . pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannato, pur in difetto di accordo tra le parti, in quanto si tratta di statuizione obbligatoria applicabile indipendentemente dal loro consenso.

Nel caso di specie si è proceduto anche per il reato di cui all'art. 181 del d.

Igs. n. 42 del 2004, per cui l'imposizione da parte del giudice del patteggiamento dell'ordine di remissione in pristino risulta legittima, ancorché correlata alla restituzione dell'immobile abusivo all'avente diritto, presupponendo del resto il dissequestro delle opere abusive il preventivo o comunque temporalmente ravvicinato ripristino della loro condizione di liceità, a tutela del bene protetto.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascuna ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/10/2021 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 6 ottobre 2021, il Tribunale di Lecce, per quanto in questa sede rileva, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto e di euro 14.500,00 di ammenda ciascuna, con la sospensione condizionale della pena e la restituzione dell'immobile, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, avendo la pronuncia ad oggetto i reati ex art. 81, 110 cod. pen., 181, comma 1, del d. Igs. n. 42 del 2004 e 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, reati contestati alle imputate per avere realizzato, in concorso tra loro e con altri tre soggetti, la Zecca quale committente dei lavori e la Sabetta quale proprietaria dell'area, interventi edilizi abusivi su area privata, tutti funzionali alla realizzazione di un manufatto abitativo, in assenza del prescritto permesso a costruire e dei nullaosta delle Autorità preposte alla tutela dei .vincoli ivi insistenti; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 1° giugno 2020, data del sequestro di P.G. 2. Avverso la sentenza del Tribunale salentino, ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore delle imputate, sollevando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., evidenziandosi che la sentenza sarebbe viziata per avere il giudice disposto, fuori dall'accordo, la restituzione dell'immobile subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, violando la volontà delle parti. La quantificazione della pena come concordata nelle istanze ex artt. 444 cod. proc. pen. depositate il 22 luglio 2021 era stata infatti subordinata alla sospensione condizionale della pena, alla non menzione e alla restituzione dell'immobile al legittimo proprietario, richiesta quest'ultima sulla quale peraltro il Pubblico ministero aveva parimenti prestato il proprio consenso, per cui il giudice al più avrebbe dovuto rigettare la richiesta, ove non condivisa, ma non avrebbe dovuto modificarne il contenuto sostanziale. 2.2 Con il secondo motivo, si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge rispetto all'erronea applicazione degli artt. 321 e 323 cod. proc. pen.: si osserva che la sentenza sarebbe contraddittoria nella misura in cui ha subordinato la restituzione dell'immobile al ripristino dello stato dei luoghi, omettendo così di considerare il sequestro preventivo cui l'immobile era sottoposto, che rendeva impossibile il ripristino in questione. Dunque, la declaratoria di permanenza del vincolo reale sarebbe illegittima, in considerazione del venir meno delle esigenze cautelari con la sentenza. Tale declaratoria riconoscerebbe altresì un'ultrattività sine tempore al provvedimento di sequestro, che peraltro difetterebbe anche di qualsivoglia motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati. 1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la statuizione censurata dalla difesa non presenta vizi di legittimità. Ed invero, negli ultimi due righi del dispositivo, è scritto testualmente: "pena sospesa per tutti gli imputati, per Zecca e Sabetta con restituzione dell'immobile, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi". Dunque, premesso che la sospensione condizionale della pena non è stata subordinata ad alcuna condizione, deve osservarsi che la sola restituzione in favore delle imputate del manufatto abusivo è stata subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, statuizione questa che, pur non essendo stata congruamente giustificata nella motivazione, appare tuttavia non illegittima, posto che la remissione in pristino dello stato dei luoghi costituisce non l'esito di una iniziativa arbitraria del giudice, ma l'attuazione 'dell'espressa previsione contenuta nell'art. 181 comma 2 del d. Igs. n. 181 del 2004, previsione applicabile anche nel caso in cui il procedimento sia definito con patteggiamento. Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 52819 del 26/01/2017, Rv. 271832), secondo cui, in caso di patteggiamento per i reati in violazione dei vincoli paesaggistici, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di rimessione in . pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannato, pur in difetto di accordo tra le parti, in quanto si tratta di statuizione obbligatoria applicabile indipendentemente dal loro consenso. Nel caso di specie si è proceduto anche per il reato di cui all'art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, per cui l'imposizione da parte del giudice del patteggiamento dell'ordine di remissione in pristino risulta legittima, ancorché correlata alla restituzione dell'immobile abusivo all'avente diritto, presupponendo del resto il dissequestro delle opere abusive il preventivo o comunque temporalmente ravvicinato ripristino della loro condizione di liceità, a tutela del bene protetto. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascuna ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al
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