CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 dicembre 2020
Cassazione n. 08310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026TOMICIC ANA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]1049ZAZA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2656/2020 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 987/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1049/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di RoNmumae roh dai r accolta generale 8310/2026accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma delDlaat a pubblicazione 03/04/2026pronuncia di primo grado, ha condannato l’Inps a corrisponderein favore della medesima la somma di 7.570,00 euro a titolo diindennità Dis-Coll, oltre interessi a decorrere dal 121° giornodalla domanda amministrativa.Tomicic aveva domandato l’indennità Dis-Coll perché versava instato di disoccupazione per aver lavorato negli anni dal 2014 al2017, come ricercatrice assegnista, alle dipendenze della“[OSCURATO:PERSONA] di Roma”, in forza di molteplici contratti dicollaborazione coordinata e continuativa, l’ultimo dei qualiavente decorrenza dal 1° luglio 2016 e scadenza il 30 giugno2017.Il Tribunale ha ritenuto che a Tomicic non spettasse la indennitàrichiesta, giacché in base all’art. 7 della l. n. 81 del 2017 laprovvidenza era dovuta solamente per gli “eventi didisoccupazione” verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. LaCorte d’appello, invece, ha osservato che il rapporto di lavorofra Tomicic e l’Università era cessato il 30 giugno 2017, per cuialla data del 1° luglio 2017 la lavoratrice si trovava in stato didisoccupazione.2. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso, illustratoda successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 27 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’artN. u3m6er0o r,e gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026primo comma, n. 3), c.p.c., l’Inps lamenta la violazione dNeulml’earor dti. r accolta generale 8310/202615bis del d.lgs. n. 22 del 2015, introdotto dall’art. 7, comma 1Da,t a pubblicazione 03/04/2026della l. n. 81 del 2017, per avere la Corte d’appello affermatoche l’indennità Dis-Coll spetta anche alla controparte in quantol’evento di disoccupazione si era verificato a decorrere dal 1°luglio 2017.L’Istituto previdenziale rileva che l’art. 7, comma 1, cit., haesteso l’indennità Dis-Coll anche agli assegnisti e ai dottori diricerca universitari, ma solo per gli “eventi di disoccupazione”verificatisi a partire dal 1° luglio 2017. Sostiene che la nozionedi “eventi di disoccupazione” deve intendersi riferitaall’accadimento specifico che causa la disoccupazione e non già– come invece ritenuto dalla Corte d’appello – allo stato didisoccupazione, con la conseguenza, in relazione ai dottori diricerca e agli assegnisti, che i rapporti di collaborazione cessatisino al 30 giugno 2017 non sono compresi nell’ambitosoggettivo della tutela previdenziale apprestata dalla Dis-Coll.Evidenzia, quanto al caso di specie, che l’evento che hadeterminato lo stato di disoccupazione si è verificato prima del1° luglio 2017, giacché il rapporto di collaborazione è cessato il30 giugno 2017.2. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dalla controricorrente, secondo cui l’Inpssarebbe incorso nella violazione degli artt. 366, n. 6), e 369,secondo comma, n. 4), c.p.c., in quanto non avrebbe prodottogli atti di causa indicati nel ricorso e dei quali intende avvalersi,cioè la domanda di Dis-Coll, la ricevuta della medesima e lacopia dei contratti di lavoro.2.1. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, la violazione dell’obbligo di deposito degli atti e deidocumenti sui quali il ricorso o il controricorso si fondaNunmoer oè re gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026legittimamente predicabile solamente quando la mNaunmcerao tdai r accolta generale 8310/2026produzione riguarda atti o documenti, già acquisiti al giudizio dDait a pubblicazione 03/04/2026merito, il cui esame sia necessario per la decisione della causa(v. Cass. n. 12028 del 2010). A tal fine, il giudizio sullasufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criteriovalutativo del giudice e non della parte (v. Cass. n. 15063 del2003).2.2. Nella specie, l’esame dei numerosi documenti indicati dallacontroricorrente non è affatto necessario, giacché essilettura della sentenza impugnata (come la presentazione delladomanda di Dis-Coll e la data di cessazione del rapporto dicollaborazione). Ne deriva che la parte ricorrente non è incorsanella violazione dell’obbligo sancito dall’art. 369 c.p.c. e,pertanto, l’eccezione sollevata è destituita di concretofondamento.3. Nel merito, il ricorso è infondato.3.1. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, haintrodotto in via sperimentale, per gli eventi di disoccupazioneverificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, «unaindennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL», inmodifica o superamento delle forme contrattuali prefiguratidall’art. 1, comma 7, lettera a), della l. n. 183 del 2014.La tutela è stata temporaneamente estesa anche agli «eventi didisoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 esino al 31 dicembre 2016» (art. 1, comma 310, della l. n. 208del 2015), ma è rimasta immutata la platea dei destinatari inprecedenza individuati, ossia i collaboratori coordinati econtinuativi.Lo scenario normativo è mutato con l’art. 7, comma 1, dNeulmlaer ol r.e gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/202622 maggio 2017, n. 81, che ha inserito nell’art. 15 cNuitm.e rou dni r accolta generale 8310/2026comma 15bis, in base al quale «A decorrere dal 1° luglio 201D7at a pubblicazione 03/04/2026la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonchéagli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio inrelazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorreredalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta pergli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c),e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolosono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricercacon borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, èdovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento».Dunque, a decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è statariconosciuta «ai soggetti di cui al comma 1 nonché agliassegnisti e ai dottorandi di ricerca con la borsa di studio inrelazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorreredalla stessa data».3.2. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire (v. Cass. n.3831 del 2025) che l’indennità di disoccupazione mensiledenominata Dis-Coll, prevista per i lavoratori con rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta ancheagli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studiolimitatamente agli eventi di disoccupazione successivi al 1°luglio 2017. In particolare, è stata respinta la tesi che conferivaall’art. 7, comma 1, cit., un carattere meramente esplicativodelle disposizioni già racchiuse nel comma 1 dell’art. 15,A questo scopo, la Corte ha valorizzato una serie di elementi,Numero registro generale 15903/2021fra cui l’indicazione di un preciso discrimine temporale (luglioN umero sezionale 1049/2026Numero di raccolta generale 8310/20262017), inconciliabile con il carattere interpretativo della normDaat a pubblicazione 03/04/2026(cfr. punti 5 e 6 della motivazione).3.3. La presente controversia ruota intorno all’individuazionedell’esatto significato da assegnare alla locuzione “eventi didisoccupazione” contenuta nell’art. 15, comma 15bis, cit., conlo scopo di selezionare, sul piano cronologico, l’ambito dioperatività della Dis-Coll riconosciuta senza limiti di tempo finaliai collaboratori coordinati e continuativi e, per la prima volta,anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa distudio.In punto di fatto, la Corte d’appello ha accertato che il rapportodi collaborazione intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e l’Università “LaSapienza” è terminato il 30 giugno 2017. Ha ritenuto, quindi,che alla stessa spettasse la Dis-Coll perché, alla data del 1°luglio 2017, ella si trovava in stato di disoccupazione.Secondo l’Inps, nella specie l’evento di disoccupazione che hainteressato l’odierna controricorrente non legittima ilriconoscimento della prestazione in oggetto perché anteriore al1° luglio 2017. Ciò in quanto, a giudizio dell’Istitutoprevidenziale, l’espressione “eventi di disoccupazione” deveintendersi riferita agli accadimenti che hanno determinato lacessazione del rapporto di collaborazione, come la risoluzionedel rapporto o la scadenza del relativo termine, e non già allostato di disoccupazione che a tale cessazione consegue.3.4. L’interpretazione prospettata dall’Inps non può esserecondivisa per più ragioni.Sul piano strettamente testuale, la norma in esame indica i fattigeneratori del diritto alla percezione della Dis-Coll, in presenzadegli altri requisiti previsti dalla legge, negli “eventi didisoccupazione”, specificando cioè che le situazioni chelegittimano l’erogazione della prestazione in oggetto sono lNeugmaertoe re gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026alla “disoccupazione” in sé e non al fatto che ha determinNuamteoro ldai r accolta generale 8310/2026cessazione del pregresso rapporto di collaborazione (ovvero dDait a pubblicazione 03/04/2026dottorato o di assegno di ricerca). Dalla lettura della normaemerge, dunque, che il riferimento agli “eventi didisoccupazione” verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 ha loscopo di selezionare sul piano oggettivo le situazioni tutelabili inrelazione alla platea di possibili beneficiari soggettivamente piùestesa rispetto al passato per effetto della scansione temporaleintrodotta mediante la l. n. 81 del 2017 (cfr. nuovamente Cass.n. 3831 del 2025, ai punti 6 e 7 della motivazione).L’esame complessivo dell’art. 15 cit. corrobora taleconvincimento, perché dalla lettura della disposizione emergeche, allorquando il legislatore ha inteso riferirsi all’accadimentostorico che ha causato la cessazione del rapporto dicollaborazione, ha utilizzato una locuzione diversa da “eventi didisoccupazione” adoperata dal comma 15bis per descriverel’evento oggetto della tutela previdenziale. In particolare: a) ilcomma 2, nel delineare i requisiti contributivi che devono essereposseduti da chi aspira al riconoscimento della Dis-Coll, fariferimento all’evento di cessazione dal lavoro (nellaformulazione ratione temporis applicabile al caso di specie: «LaDIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 chepresentino congiuntamente i seguenti requisiti: … b) possanofar valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che vadal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento dicessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere,nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dallavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto dicollaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad unmese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metàdell’importo che dà diritto all’accredito di un mesNeum erod rie gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026contribuzione»); b) allo stesso modo, la misura Numdeerol ldai r accolta generale 8310/2026provvidenza è determinata, ai sensi del comma 3, sulla base dDealt a pubblicazione 03/04/2026reddito imponibile percepito in un arco temporale fissato inrelazione all’evento della cessazione del rapporto di lavoro («LaDIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenzialirisultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante darapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno incui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all'annosolare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,o frazione di essi»); c) analogamente, il comma 6 stabilisce ladurata del trattamento commisurandola ai mesi di contribuzioneaccreditati in rapporto all’evento di cessazione del rapporto dilavoro («La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numerodi mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nelperiodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedentel’evento di cessazione del lavoro al predetto evento …»).3.5. A supporto della prospettazione contenuta in ricorso l’Inpsrichiama alcuni precedenti di questa Corte nei quali sicontroverteva della data di decorrenza del termine di decadenzaper la proposizione dell’istanza amministrativa volta aconseguire la prestazione previsto in tema di indennità didisoccupazione dal r.d.l. n. 1827 del 1936 e applicabile ancheall’indennità di mobilità in forza del rinvio contenuto nell’art. 7,comma 12, della l. n. 223 del 1991 (v. Cass., Sez. Un., n. 17389del 2002 e successive conformi, fra cui, da ultimo, Cass. n.10744 del 2022).Tuttavia, il richiamo non è pertinente, giacché il dies a quo peril computo del periodo indennizzabile, cui si ricollega il termineper la presentazione dell’istanza, è individuato nel giorno della“cessazione dal lavoro”, che è locuzione affatto diversa da qNuumeerlola re gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026della cui interpretazione si discute in questo giudizio. Numero di raccolta generale 8310/20263.6. Del resto, la tesi dell’Inps finisce per valorizzarDeat a pubblicazione 03/04/2026oltremisura il significato del termine “evento” qualeaccadimento storicamente definito che cagiona la cessazione delrapporto di collaborazione (cioè, nella specie, la scadenza delcontratto di ricerca), ma non considera che, in ambitoprevidenziale, il concetto di “evento protetto” alludepropriamente ad un fatto o ad una situazione rispetto ai quali illegislatore, nel concorso di specifici requisiti, prevedel’intervento del sistema di protezione sociale che si traduce inmisure di sostegno, indennizzo o tutela. Con riferimento allaDis-Coll, dunque, l’evento protetto non può che essereindividuato nello stato di disoccupazione che deriva dallacessazione del rapporto di collaborazione, perché è esattamentein tale situazione che la legge identifica il fatto rivelatore dellacondizione soggettiva di bisogno per fronteggiare la quale èprevista l’erogazione della provvidenza in oggetto.3.7. Né giova alla tesi dell’Inps il richiamo, contenuto nellamemoria illustrativa, al precedente rappresentato da Cass. n.34491 del 2024, trattandosi di pronuncia che concerne unaspecifica norma transitoria relativa alla disciplina della mini-ASpI, cioè l’art. 2, comma 24, della l. n. 92 del 2012 («Leprestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimentoai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni dellaminiASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013»), daltenore affatto diverso dall’art. 15, comma 15bis, del d.lgs. n. 22del 2015, in quanto diretta a selezionare l’ambito temporaleentro il quale opera l’assorbimento dell’indennità didisoccupazione a requisiti ridotti nelle prestazioni della Nmumienroi -registro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026ASpI. Numero di raccolta generale 8310/20263.8. In conclusione, deve affermarsi che l’art. 15, comma 15biDsa,t a pubblicazione 03/04/2026del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, laddove stabilisce che adecorrere dal 1º luglio 2017 la Dis-Coll è riconosciuta ai soggettidi cui al comma 1 dello stesso art. 15, nonché agli assegnisti eai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione aglieventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessadata, va interpretato nel senso che, per eventi di disoccupazionedevono intendersi le situazioni di disoccupazione che si sonoverificate a partire da tale data e non già gli accadimenti chehanno determinato la cessazione del rapporto pregresso.4. La sentenza impugnata si è attenuta all’esposto criteriointerpretativo, avendo riconosciuto il diritto alla Dis-Coll infavore dell’odierna controricorrente, il cui rapporto dicollaborazione con la “[OSCURATO:PERSONA] di Roma”, qualeassegnista di ricerca, era cessato il 30 giugno 2017, con laconseguenza che l’evento di disoccupazione si era verificato apartire dal giorno successivo. Il ricorso proposto dall’Inps,pertanto, dev’essere respinto.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, quindi, a carico dell’Inps, con distrazione infavore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione,affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta deiparametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 esuccessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del2022) e del valore della causa.6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di Ncuamuersoe re gistro generale 15903/2021Numero sezionale 1049/2026originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamenNutmoe r(o vdi. r accolta generale 8310/2026Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 percompetenze ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetarioper spese generali nella misura del 15% ed accessori come perlegge, con distrazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026La PresidenteGabriella Marchese