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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 28076/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame, con ordinanza del 18/4/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14/12/2023, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. 2.1.

In data 25/6/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, in cui si evidenzia che in data 12/6/2024 il Tribunale di Cosenza, su istanza del difensore, ha disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinando la liberazione del Perri; che, dunque, è venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.

3. Premesso che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'atto di rinuncia, tenuto conto che lo stesso non è stato sottoscritto dal Nérro, ma solo dal difensore, che non risulta munito di procura speciale, il ricorso va dichiarato comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituiva oggetto della richiesta difensiva nel presente procedimento.

Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4.

Nulla per le spese, atteso che la carenza di interesse è conseguenza di una causa sopravvenuta.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame, con ordinanza del 18/4/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14/12/2023, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. 2.1. In data 25/6/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, in cui si evidenzia che in data 12/6/2024 il Tribunale di Cosenza, su istanza del difensore, ha disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinando la liberazione del Perri; che, dunque, è venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione. 3. Premesso che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'atto di rinuncia, tenuto conto che lo stesso non è stato sottoscritto dal Nérro, ma solo dal difensore, che non risulta munito di procura speciale, il ricorso va dichiarato comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituiva oggetto della richiesta difensiva nel presente procedimento. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. Nulla per le spese, atteso che la carenza di interesse è conseguenza di una causa sopravvenuta. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 202
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