CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12829/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057AHI0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. Non solo, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto di non particolare tenuità il danno in ragione del valore intrinseco della cosa sottratta (un telefono cellulare), ma altresì facendo riferimento a quello dei dati in esso contenuti. Tale ultima valutazione è frutto dell'applicazione di una condivisibile massima d'esperienza non smentita da alcuna risultanza processuale. Non di meno il ricorrente dimentica che nella commisurazione del danno deve altresì tenersi conto del costo che la persona offesa è costretta a sostenere per rimpiazzarlo ed è in tal senso che la Corte ha correttamente fatta propria la valutazione di alcune "centinaia di euro" suggerita nello stesso ricorso. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d