CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 27582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 giugno 2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 61, n. 5) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, in concorso con soggetto non identificato, di una somma contante pari ad euro centonovanta, sottraendola ad [OSCURATO:PERSONA], strappandogliela dalle mani. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. 3. Con la doglianza fa valere la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rammenta che le dichiarazioni della persona offesa, deceduta nelle more del giudizio, sono state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. e che la sentenza si fonda esclusivamente sul loro contenuto. Richiama la sentenza delle Unite n. 27918 del 25/11/2010, secondo la quale "Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale", nonché le sentenze della Corte Edu 14 dicembre 1999 A.M./Italia, 9 febbraio 2006, Cipriani/Italia 18 maggio 2010, Ogaristi/Italia, 7 agosto 1996 Ferranelli e Santangelo/Italia, 5 dicembre 2002 Craxi/Italia. Sottolinea che Corte ha erroneamente interpretato il motivo di gravame, facendo riferimento alla non necessità di richiedere un incidente probatorio in relazione all'età della persona offesa, che all'epoca del fatto aveva 92 anni, mentre a tale questione non si faceva alcun cenno nell'atto di appello, con cui, invece, si contestava l'assenza di garanzie procedimentali idonee a controbilanciare l'oggettiva restrizione subita dalla difesa a causa dell'utilizzazione di una prova determinante sottratta alla garanzia del contraddittorio. 4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va, innanzitutto, ricordato che la decisione delle Sezioni unite n. 27918 del 25/11/2010, richiamata dal ricorrente, secondo cui "Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 dep. 14/07/2011, D.F. Rv. 250199) è stata ribadita, ma ulteriormente precisata da alcune sentenze di questa Corte, avuto riguardo ai successivi pronunciamenti della Corte Edu. Si è, infatti, affermato che "Le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, in quanto tale acquisizione scaturisce dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 Conv. EDU , conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo. (Sez. 2, Sentenza n. 22 del 24/11/2021, dep. 04/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282509; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C. Rv. 279148). In particolare si è sostenuto che "Tra i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio possono essere indicati (a) la "modalità di raccolta" delle dichiarazioni predibattimentali che devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, (b) la compatibilità con i dati di contesto, tra i quali possono essere incluse anche le dichiarazioni dei testi "indiretti", che hanno percepito in ambiente extraprocessuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria contenute nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. pen. La idoneità validante delle dichiarazioni de relato è, stata, peraltro, espressamente affermata dalla Corte di Strasburgo che ha ritenuto che tra gli elementi che bilanciano il difetto ontologico di credibilità che investe le dichiarazioni non assunte in contraddittorio «possono essere indicate in modo particolare le dichiarazioni effettuate in dibattimento dalla persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli avvenimenti immediatamente dopo il loro accadimento» (Schatschaschwili v. Germania, § 128, Al-Khawaja et Tahery , § 156). Si ritiene cioè che la derivazione delle dichiarazioni de relato dalla fonte dichiarativa "primaria" rispetto alla quale le stesse ambiscono costituire elemento di conferma non ne elide l'effetto validante: invero quello che corrobora la credibilità della dichiarazione predibattimentale "diretta" non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione de relato, inevitabilmente confirmatoria di informazione provenienti dalla medesima sorgente di conoscenza, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. pen.: è infatti l'"evento" costituito dal racconto in ambiente extraprocessuale dei contenuti di conoscenza decisivi per la condanna che integra l'effetto confirmatorio della dichiarazione indiretta (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148, in motivazione). 3. Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione del giudice di primo grado, condivisa dalla Corte distrettuale, non fonda l'accertamento di colpevolezza dell'imputato esclusivamente sulla base della denuncia sporta dalla persona offesa, all'epoca novantaduenne e deceduta nelle more, ma anche su una serie di elementi acquisiti nel processo, fra cui il contributo della teste [OSCURATO:PERSONA], che non solo ha dichiarato di essere accorsa alla richiesta di aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e di avere visto quest'ultimo con il portafoglio ancora aperto ed un uomo salire su un'autovettura, ove era presente un'altra persona, per darsi alla fuga, ma ha altresì riconosciuto con certezza, all'epoca dei fatti ed anche nel corso del dibattimento, colui che l'anziano aveva indicato -nell'immediatezza-come autore del furto, individuandolo fra le effigi riprodotte in un album fotografico. A ciò il giudice aggiunge che l'auto Audi, fotograficamente ritratta al momento della fuga, era risultata di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato fermato il giorno prima per un controllo, mentre viaggiava insieme a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale, dunque, non fonda affatto il proprio convincimento solo sulla denuncia formulata da [OSCURATO:PERSONA] e sul riconoscimento dal medesimo effettuato, in fase di indagini, ma ne rinviene la conferma in una pluralità di evidenze probatorie formatesi nel processo, che lette insieme con il contenuto della denuncia acquisita agli atti convergono nel senso della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata, dunque, si pone in linea di continuità con l'ultimo orientamento espresso dal giudice di legittimità, supra riportato, ed appare del tutto incensurabile, mentre il ricorso non si confronta con l'integralità delle motivazioni espresse dalla Corte territoriale. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu