CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2025
Cassazione n. 12777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 03/11/2025 della Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]';lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’annullamento del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. La Corte d’appello di Genova, con ordinanza emessa il 3 novembre 2025,ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un procedimento penale nel qualegli era stato contestato il reato di cui all’art. 628, comma 1, cod. pen., poiderubricato nei reati di cui all’art. 624 e 581 cod. pen., conclusosi con sentenzadi non doversi procedere per mancanza di querela. La Corte ha accolto larichiesta di indennizzo per il periodo di detenzione sofferto tra il 29 novembre2017 e il 22 gennaio 2019, liquidando in favore del [OSCURATO:PERSONA] la complessivasomma di €.98.812,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.2.Ricorre per Cassazione il Ministero dell ’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo motivo deduce, in via preliminare, l’inammissibilità delladomanda di riparazione. L’art. 314 cod. proc. pen. stabilisce infatti chel’indennizzo per l’ingiusta detenzione può essere richiesto soltanto ove ricorrauna delle formule di proscioglimento tassativamente stabilite, e pertantodoveva escludersi in caso di proscioglimento per difetto di querela a seguitodella derubricazione dell’imputazione. Lamenta poi mancanza e illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso del tutto la motivazione in ordine alla sussistenzadella colpa grave ostativa con riferimento alla condotta del ricorrenteanteriormente alla emissione dei provvedimenti custodiali. [OSCURATO:PERSONA] infatti tenuto un comportamento aggressivo e violento ed aveva anchereso dichiarazioni confessorie. Detta condotta doveva considerarsi ostativa aldiritto alla riparazione in quanto idonea ad ingenerare l’apparenza di unanecessità di intervento della autorità giudiziaria. Con l’ultimo motivo di ricorso,deduce vizio di violazione di legge in relazione all’ art. 112 cod. proc. civ. Conla domanda introduttiva del giudizio il ricorrente non aveva chiesto laliquidazione degli interessi in suo favore e, conseguentemente, i giudici dimerito avevano pronunciato ultra petita. Inoltre, secondo un consolidatoindirizzo giurisprudenziale, gli interessi sulla somma liquidata a titolo diindennizzo, aventi natura di interessi corrispettivi e non moratori, sonoriconoscibili, se richiesti, dopo il passaggio in giudicato della pronuncia chedichiara il diritto alla riparazione, poiché solo in tale momento il credito puòconsiderarsi certo, liquido ed esigibile. La Corte genovese non solo avevaliquidato interessi non richiesti, ma aveva fissato la decorrenza dalla data delladomanda benchè a detta epoca il credito era certamente incerto e inesigibile,con conseguente violazione dell’art. 1282 cod. civ.3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Zadra, depositando memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità ormaiconsolidato, la riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta nel caso diproscioglimento per mancanza di querela, nella ipotesi di derubricazione del reato inuna fattispecie più lieve per cui non è prevista la procedibilità d’ufficio ( cfr. Sez. 4,n.37934 del 28/10/2025, n.m.; Sez. 4, n.13418 del 12/3/2024, n.m;Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 – 01;Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 - 01.) Si è infatti affermatoche tra le cause di non punibilità richiamate dall’art. 273 cod. proc. pen., la cuipresenza rende illegittima l'applicazione della misura cautelare, si debba annoverarela mancanza di querela, anche sul rilievo dell'obbligo del giudice di dichiarareimmediatamente con sentenza in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., la mancanza di una condizione di procedibilità(Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Greco, Rv. 240333 – 01;Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194 – 01).2. Deve inoltre ribadirsi che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, anchein relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previstedagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen ( cd. “ ingiustizia formale”) deve essere verificatala ricorrenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato (Sez.U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell’affermare dettoprincipio le Sezioni Unite di questa Corte hanno però chiarito, in ragione delmeccanismo applicativo della condizione ostativa all’indennizzo, che sel'accertamento dell' insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura custodiale avviene sulla base degli stessi precisi elementi che aveva adisposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in forza esclusivamente diuna loro diversa valutazione, non vi è spazio per l’apprezzamento della condizioneostativa del diritto alla riparazione. In questi casi, infatti, la possibilità di valutarel'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato è preclusa dallaconstatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura,degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenzadelle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell'interessato,ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergicarispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare.3. Tanto chiarito, la Corte territoriale ha argomentato, alla luce del principioribadito dalle SU D’Ambrosio, che, essendosi celebrato il giudizio abbreviato,l’applicazione della misura cautelare era stata disposta dall’Autorità giudiziariaprocedente sulla base dei medesimi elementi esaminati nel successivo vaglioprocessuale e diversamente valutati nel processo di merito come idonei a configurareuna mera ipotesi di furto semplice e percosse, procedibili a querela di parte. Ladoglianza del Ministero ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanzaimpugnata e, pertanto, è del tutto aspecifica, posto che la Corte territoriale, lungidal non valutare il presupposto della configurabilità della colpa grave ostativa, hacorrettamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati, ben spiegando leragioni per le quali detta valutazione, nel caso in esame, era irrilevante.4. E’ invece fondato il motivo attinente alla condanna al pagamento degli interessisulla somma liquidata a titolo di indennizzo. Questa Corte di legittimità e questastessa Sezione hanno da tempo chiarito che, in materia di riparazione per l'ingiustadetenzione, gli interessi al tasso legale -non già moratori, bensì corrispettivi - sullasomma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. vannoriconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativadomanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultrapetita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez.4, n. 1856 del 7/1/2016, Ministero della [OSCURATO:PERSONA] delle finanze, Rv. 265580, Sez. 4,n.46966 del 5 aprile 2017, n.m; Sez. 4, n.34003 del 21 6/2022, n.m.,Sez. 4 - n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01). Nella specie, come emergedalla istanza in atti, la parte ricorrente non aveva proposto domanda di pagamentodegli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicchè larelativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato, sancito dalla norma sopra richiamata. Va altresì ribaditoche la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato delprovvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – non aventenatura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1678 del27/11/2007, dep. 2008, Ministero [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238677; Sez. 3, n. 45706 del26/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251595). Va pertanto dispostol'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla condannadel Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione degli interessi legalisulla somma liquidata a titolo di indennizzo. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente gliinteressi legali, statuizione che elimina. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLOREDANA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]