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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 13409/2026

Testo disponibile della fonte

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bunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 12 novembre 2025 con la quale il Tribunale di ReggioCalabria ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 settembre 2025,ha disposto il sequestro preventivo di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagatiper il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. ed altro.2.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceviolazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 512-bis cod. pen.nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso diconfrontarsi con le specifiche argomentazioni formulate dalla difesa nellamemoria depositata nel procedimento di riesame, trascurando di esaminare glielementi prospettati a sostegno dell’insussistenza dei presupposti del vincolocautelare reale.In particolare, i giudici del riesame non avrebbero svolto alcunavalutazione in ordine alla effettiva natura fittizia dell’intestazione degli immobilialla ricorrente né avrebbero fornito adeguata motivazione circa la riconducibilitàagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle risorse economicheutilizzate per l’acquisto dei suddetti beni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi dedotti dalla ricorrente non sono consentiti in sede dilegittimità, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.1.1.

Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione èammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando oerrores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608–01, da ultimo Sez. 2, n. 2248dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruni, non massimata), inidoneità non ravvisabile nel casooggetto di scrutino.1.2.

Il Tribunale non si è limitato a un mero rinvio per relationemall’ordinanza genetica, ma ha espressamente esaminato e disatteso le doglianzedifensive oggi riproposte, offrendo una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici.

Ne consegue che l’apparato giustificativo del provvedimentoimpugnato si integra con quello dell’ordinanza applicativa della misura cautelarereale, saldandosi con essa in un unitario e organico tessuto argomentativo.Ciò posto, occorre evidenziare che la ricorrente, pur lamentandoformalmente violazione di legge e apparenza di motivazione, contesta in realtà laconcreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iterargomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.Il richiamo alla violazione di legge e alla dedotta apparenza dellamotivazione si appalesa meramente strumentale, risolvendosi, in realtà, nellaprospettazione di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.Il Tribunale ha, infatti, fornito un apparato motivazionale adeguato e coerente,illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive equalificando come fittizio il trasferimento oggetto di contestazione, all’esito di unapuntuale ricostruzione delle vicende intercorse.In tale contesto, il Tribunale ha evidenziato come i temi d’incolpazionetrovino solido fondamento nella documentazione in atti e nelle conversazioniintercettate nel corso delle indagini.

In particolare, i giudici del riesame hannodesunto dal complessivo compendio indiziario come la ricorrente abbia svolto ilruolo di soggetto interposto rispetto agli interponenti [OSCURATO:PERSONA] e GioacchinoPiromalli, assumendo la veste di apparente titolare del terreno specificamenteindicato nel capo di imputazione (cfr. pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).1.3.

Quanto agli indici oggettivi dell’interposizione, il Tribunale havalorizzato plurimi elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate inoccasione delle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato l’intenzione diprocedere ad acquisti fittizi di terreni dagli eredi di imprenditori contigui alla coscaPiromalli e di intestare i beni a soggetti terzi privi di precedenti giudiziari; è stata,inoltre, rimarcata l’ulteriore affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui talunilotti erano già confluiti nella disponibilità di altri rami familiari, tra cui quellofacente capo a [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente nonché la circostanzache questi ultimi avevano acquisito il terreno mediante negozio dichiarativo diintervenuta usucapione, modalità operativa frequentemente adottata dalla cosca.Da tale quadro indiziario il Tribunale ha tratto, con motivazione immune davizi logici, la conclusione secondo cui la ricorrente, mediante la propria condotta,ha consentito ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nonno e padredella stessa, di realizzare operazioni economiche redditizie e funzionali all’elusionedella normativa in materia di misure di prevenzione.Deve, di conseguenza, escludersi che il provvedimento impugnato siaaffetto da violazione di legge, neppure sotto il profilo della dedotta carenzaassoluta di motivazione nei termini sopra delineati.

L’ordinanza impugnatapresenta, per le ragioni dinanzi esposte, un apparato argomentativo articolato ecoerente con le risultanze investigative, non riconducibile né alla nozione dimotivazione “assente” né a quella di motivazione “apparente”.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 12 novembre 2025 con la quale il Tribunale di ReggioCalabria ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 settembre 2025,ha disposto il sequestro preventivo di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagatiper il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. ed altro.2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduceviolazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 512-bis cod. pen.nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso diconfrontarsi con le specifiche argomentazioni formulate dalla difesa nellamemoria depositata nel procedimento di riesame, trascurando di esaminare glielementi prospettati a sostegno dell’insussistenza dei presupposti del vincolocautelare reale.In particolare, i giudici del riesame non avrebbero svolto alcunavalutazione in ordine alla effettiva natura fittizia dell’intestazione degli immobilialla ricorrente né avrebbero fornito adeguata motivazione circa la riconducibilitàagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle risorse economicheutilizzate per l’acquisto dei suddetti beni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi dedotti dalla ricorrente non sono consentiti in sede dilegittimità, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.1.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione èammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando oerrores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608–01, da ultimo Sez. 2, n. 2248dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruni, non massimata), inidoneità non ravvisabile nel casooggetto di scrutino.1.2. Il Tribunale non si è limitato a un mero rinvio per relationemall’ordinanza genetica, ma ha espressamente esaminato e disatteso le doglianzedifensive oggi riproposte, offrendo una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici. Ne consegue che l’apparato giustificativo del provvedimentoimpugnato si integra con quello dell’ordinanza applicativa della misura cautelarereale, saldandosi con essa in un unitario e organico tessuto argomentativo.Ciò posto, occorre evidenziare che la ricorrente, pur lamentandoformalmente violazione di legge e apparenza di motivazione, contesta in realtà laconcreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iterargomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.Il richiamo alla violazione di legge e alla dedotta apparenza dellamotivazione si appalesa meramente strumentale, risolvendosi, in realtà, nellaprospettazione di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.Il Tribunale ha, infatti, fornito un apparato motivazionale adeguato e coerente,illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive equalificando come fittizio il trasferimento oggetto di contestazione, all’esito di unapuntuale ricostruzione delle vicende intercorse.In tale contesto, il Tribunale ha evidenziato come i temi d’incolpazionetrovino solido fondamento nella documentazione in atti e nelle conversazioniintercettate nel corso delle indagini. In particolare, i giudici del riesame hannodesunto dal complessivo compendio indiziario come la ricorrente abbia svolto ilruolo di soggetto interposto rispetto agli interponenti [OSCURATO:PERSONA] e GioacchinoPiromalli, assumendo la veste di apparente titolare del terreno specificamenteindicato nel capo di imputazione (cfr. pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).1.3. Quanto agli indici oggettivi dell’interposizione, il Tribunale havalorizzato plurimi elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate inoccasione delle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato l’intenzione diprocedere ad acquisti fittizi di terreni dagli eredi di imprenditori contigui alla coscaPiromalli e di intestare i beni a soggetti terzi privi di precedenti giudiziari; è stata,inoltre, rimarcata l’ulteriore affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui talunilotti erano già confluiti nella disponibilità di altri rami familiari, tra cui quellofacente capo a [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente nonché la circostanzache questi ultimi avevano acquisito il terreno mediante negozio dichiarativo diintervenuta usucapione, modalità operativa frequentemente adottata dalla cosca.Da tale quadro indiziario il Tribunale ha tratto, con motivazione immune davizi logici, la conclusione secondo cui la ricorrente, mediante la propria condotta,ha consentito ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nonno e padredella stessa, di realizzare operazioni economiche redditizie e funzionali all’elusionedella normativa in materia di misure di prevenzione.Deve, di conseguenza, escludersi che il provvedimento impugnato siaaffetto da violazione di legge, neppure sotto il profilo della dedotta carenzaassoluta di motivazione nei termini sopra delineati. L’ordinanza impugnatapresenta, per le ragioni dinanzi esposte, un apparato argomentativo articolato ecoerente con le risultanze investigative, non riconducibile né alla nozione dimotivazione “assente” né a quella di motivazione “apparente”.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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