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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 09732/2026

Testo disponibile della fonte

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ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava con separati ricorsi, dinanzi alla Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Pordenone (di seguito, CGT-1), gliavvisi di accertamento n.

TI703P100153/2023, n.

TI703P100364/2023 en.

TI703P100373/2023, con i quali l’Amministrazione finanziaria,rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019, aveva contestatomaggiori imposte a titolo di Ires (euro 74.640,00 per il 2017, euroNumero registro generale 13757/2025Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 9732/2026Data pubblicazione 16/04/202646.800,00 per il 2018 ed euro 44.169,00 per il 2019), Irap (euro12.441,00 per il 2017, euro 7.917,00 per il 2018 ed euro 7.490,00 per il2019) e Iva (euro 262.900,00 per il 2017, euro 147.400,00 per il 2018 edeuro 112.200,00 per il 2019), oltre interessi e sanzioni.La CGT-1, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente.

In particolare,ritenendo che non ricorresse alcuna ipotesi di interposizione illecita dimanodopera in relazione al rapporto tra la contribuente e la DP Services.r.l., annullava la ripresa a tassazione dell’Iva, mentre, con riguardo allecontestazioni in materia di imposte dirette, dichiarava la non deducibilitàdell’ammortamento dei beni immateriali, perché in violazione degli artt.102 e 109 del t.u.i.r. in mancanza del requisito di certezza dei costi.Inoltre, confermava l’omessa variazione in diminuzionedell’accantonamento ritenuto indeducibile dall’Ufficio con riguardoall’avviso di accertamento riferito al 2017.2.

L’Agenzia delle entrate interponeva gravame esclusivamente nellaparte in cui i giudici di primo grado avevano annullato la ripresa atassazione dell’Iva ritenendo che non ricorresse alcuna ipotesi diinterposizione illecita di manodopera.

La contribuente proponeva appelloincidentale.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-VeneziaGiulia (di seguito, CGT-2) rigettava entrambi gli appelli.3.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso percassazione la società contribuente, affidandosi a due motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione con il qualeha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo leparti concluso, come da documentazione allegata, tre accordi conciliativi inrelazione agli anni d’imposta oggetto di causa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13757/2025Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 9732/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 del t.u.i.r., rubricato “Minusvalenze patrimoniali,sopravvenienze passive e perdite”, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 negato la deducibilità dei costi derivanti daperdite su crediti finanziari da partecipazione.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 109 del t.u.i.r., rubricato “Norme generali sui componenti delreddito d'impresa”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peraver la CGT-2 negato la deducibilità degli ammortamenti dei beniimmateriali.3.

Preliminarmente occorre rilevare che l’Agenzia delle entrate, nelcostituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere in quanto le parti hanno sottoscritto accordi conciliativi(rispettivamente per le annualità 2017, 2018 e 2019) a totale definizionedella presente controversia.In effetti, dagli accordi conciliativi in atti, stipulati ai sensi dell’art.48 d.lgs. n. 546/1992, risulta che le parti hanno definito la presente lite inrelazione ai tre atti impositivi originariamente impugnati dalla societàcontribuente, con compensazione delle spese giudiziali.

In particolare, ladefinizione è avvenuta «sulla scorta della decisione n. 130/03/2025 del10/04/2025 della CGT del FVG ovvero, fermi tutti gli altri rilievi, l’Ufficiorinuncia al disconoscimento della detrazione dell’IVA sulle fatture emesseda [OSCURATO:PERSONA]».Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione si perfezionacon la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nel casodi specie, le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Aseguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9 deld.lgs. n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini del perfezionamentodell’accordo conciliativo, il pagamento della prima rata e la prestazione diidonea garanzia per le rate successive (Cass. 03/05/2025, n. 11598).Numero registro generale 13757/2025Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 9732/2026Data pubblicazione 16/04/20264.

In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava con separati ricorsi, dinanzi alla Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Pordenone (di seguito, CGT-1), gliavvisi di accertamento n. TI703P100153/2023, n. TI703P100364/2023 en. TI703P100373/2023, con i quali l’Amministrazione finanziaria,rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019, aveva contestatomaggiori imposte a titolo di Ires (euro 74.640,00 per il 2017, euroNumero registro generale 13757/2025Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 9732/2026Data pubblicazione 16/04/202646.800,00 per il 2018 ed euro 44.169,00 per il 2019), Irap (euro12.441,00 per il 2017, euro 7.917,00 per il 2018 ed euro 7.490,00 per il2019) e Iva (euro 262.900,00 per il 2017, euro 147.400,00 per il 2018 edeuro 112.200,00 per il 2019), oltre interessi e sanzioni.La CGT-1, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente. In particolare,ritenendo che non ricorresse alcuna ipotesi di interposizione illecita dimanodopera in relazione al rapporto tra la contribuente e la DP Services.r.l., annullava la ripresa a tassazione dell’Iva, mentre, con riguardo allecontestazioni in materia di imposte dirette, dichiarava la non deducibilitàdell’ammortamento dei beni immateriali, perché in violazione degli artt.102 e 109 del t.u.i.r. in mancanza del requisito di certezza dei costi.Inoltre, confermava l’omessa variazione in diminuzionedell’accantonamento ritenuto indeducibile dall’Ufficio con riguardoall’avviso di accertamento riferito al 2017.2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame esclusivamente nellaparte in cui i giudici di primo grado avevano annullato la ripresa atassazione dell’Iva ritenendo che non ricorresse alcuna ipotesi diinterposizione illecita di manodopera. La contribuente proponeva appelloincidentale.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-VeneziaGiulia (di seguito, CGT-2) rigettava entrambi gli appelli.3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso percassazione la società contribuente, affidandosi a due motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione con il qualeha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo leparti concluso, come da documentazione allegata, tre accordi conciliativi inrelazione agli anni d’imposta oggetto di causa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13757/2025Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 9732/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 del t.u.i.r., rubricato “Minusvalenze patrimoniali,sopravvenienze passive e perdite”, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 negato la deducibilità dei costi derivanti daperdite su crediti finanziari da partecipazione.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 109 del t.u.i.r., rubricato “Norme generali sui componenti delreddito d'impresa”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peraver la CGT-2 negato la deducibilità degli ammortamenti dei beniimmateriali.3. Preliminarmente occorre rilevare che l’Agenzia delle entrate, nelcostituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere in quanto le parti hanno sottoscritto accordi conciliativi(rispettivamente per le annualità 2017, 2018 e 2019) a totale definizionedella presente controversia.In effetti, dagli accordi conciliativi in atti, stipulati ai sensi dell’art.48 d.lgs. n. 546/1992, risulta che le parti hanno definito la presente lite inrelazione ai tre atti impositivi originariamente impugnati dalla societàcontribuente, con compensazione delle spese giudiziali. In particolare, ladefinizione è avvenuta «sulla scorta della decisione n. 130/03/2025 del10/04/2025 della CGT del FVG ovvero, fermi tutti gli altri rilievi, l’Ufficiorinuncia al disconoscimento della detrazione dell’IVA sulle fatture emesseda [OSCURATO:PERSONA]».Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione si perfezionacon la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nel casodi specie, le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Aseguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9 deld.lgs. n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini del perfezionamentodell’accordo conciliativo, il pagamento della prima rata e la prestazione diidonea garanzia per le rate successive (Cass. 03/05/2025, n. 11598).Numero registro generale 13757/2025Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 9732/2026Data pubblicazione 16/04/20264. In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese giudiziali. P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il Presidente
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