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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03661/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, riqualificata la recidiva come infraquinquennale, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] al capo c) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, e rideterminata la pena ne ha confermato la responsabilità penale affermata a suo carico in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui al capo a) (artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, legge fall., contestatogli per aver distratto attrezzature e macchine agricole, un'auto ed il valore dell'azienda, il cui avviamento e la cui clientela venivano totalmente stornati a favore della [OSCURATO:PERSONA] G.ppe di [OSCURATO:PERSONA], dalla fallita V.G. s.r.I.), b) (artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, primo comma, legge fall., contestatogli per non aver tenuto le scritture contabili o per averle distrutte in tal modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari al fine di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profitto di non rendere rintracciabili i beni societari su cui i creditori potessero rivalersi), d) (art. 223, secondo comma, legge fall., contestato per aver cagionato il fallimento della società per effetto delle operazioni dolose rappresentate dal mancato pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali per un totale di euro 481.178,59, cumulati a partire dal 2009) ed e) (art. 216, terzo comma, legge fall, contestato per aver eseguito pagamenti in favore di una serie di creditori costituiti da lavoratori mentre al contempo non effettuava pagamenti all'erario, INPS ed INAIL, che accumulavano così una debitoria di euro 481.178,59) dell'imputazione, commessi in qualità di liquidatore dal 28 marzo 2013, e responsabile anche ex art. 40, secondo comma, cod. pen., della fallita V.G. s.r.I..

2. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per i residui delitti.

Nel caso di specie infatti la recidiva avrebbe ben potuto essere disapplicata, in quanto non vi sarebbe continuità con le precedenti condanne, tra l'altro risalenti nel tempo.

Il delitto perseguito con la sentenza de qua non apparirebbe neppure particolarmente grave e tale da dover ritenere sussistente la recidiva diversamente qualificata ed applicata.

La disapplicazione della recidiva consentirebbe poi l'estinzione dei residuali delitti contestati al ricorrente per intervenuta prescrizione, già riconosciuta dal Giudice dell'appello per l'ipotesi di cui al capo c), tra l'altro con ragionamento non comprensibile stante la sovrapponibilità del delitto ex artt. 2634 cod. civ. e 223, secondo comma, legge fall. ivi contestato alle altre ipotesi residue.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con quella dei lavori di pubblica utilità, poiché in ragione della vicenda e della personalità del ricorrente vi sarebbero tutte le condizioni per poter sostituire la pena de qua con quella dei lavori di pubblica utilità, atteso che la pena detentiva rappresenterebbe una sanzione oltremodo gravosa a fronte della vicenda giudiziaria ed in grado di pregiudicare la finalità rieducativa della pena.

Di conseguenza, la valutazione sulla sostituibilità delle pene detentive fino a quattro anni e gli elementi prognostici sulla non recidivanza del reato e sulla realistica probabilità che le prescrizioni della pena sostitutiva saranno adempiute dovrebbero entrare a far parte dell'oggetto della decisione del giudice della cogn izio ne. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo, prima che genericamente formulato, non è consentito in quanto non dedotto con i motivi di appello.

1.1. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

In particolare, il motivo di ricorso che denuncia la mancata disapplicazione della recidiva non può ritenersi consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inamnnissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3, ove per le lagnanze dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] sono state richiamate quelle, analoghe, del coimputato [OSCURATO:PERSONA], concentrate sulla richiesta di assoluzione e, in subordine, sulla riqualificazione giuridica del fatto di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con un unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (ex multis, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv.270627). 1.2.Del resto, anche a voler ritenere che la decisione della Corte d'appello sulla riqualificazione della recidiva da reiterata ad infra-quinquennale abbia determinato la reviviscenza della facoltà difensiva di contestare la stessa sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto de quo, il motivo di ricorso difetta di qualsiasi concreta indicazione, suscettibile di vaglio da parte del collegio, a riguardo della "discontinuità" tra il precedente penale e i reati di bancarotta perpetrati nell'ambito del presente procedimento e si rivela pertanto affetto da genericità intrinseca ed estrinseca.

1.3. Nemmeno è sostenibile che il giudice di appello potesse escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (sez.3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470). 2.11 secondo motivo, in parte inammissibile per a-specificità, non può essere accolto.2.1.

La richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata correttamente formulata in sede di formalizzazione delle conclusioni nella fase della discussione del processo d'appello, come consentito dall'art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di procedimento penale pendente in appello al momento dell'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il motivo di ricorso avverso il diniego opposto con la pronuncia impugnata è stato confezionato in modo generico, come generica si è palesata l'istanza avanzata nel corso della trattazione orale del giudizio di gravame, riportata in sentenza (pag.3).

2.2. L'indicazione specifica "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che devono sorreggere ogni atto d'impugnazione [art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)] - è invero funzionale alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di innpugnazione, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (ex multis, sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275841).

La ragione di ricorso, dopo aver riprodotto un ampio stralcio della motivazione della sentenza di questa Corte, sez.2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, si è soffermato sulla ratio dell'introduzione nell'ordinamento penale dell'art. 20 bis cod. pen. ed ha concluso, in assenza di confronto con le argomentazioni spese sul punto dalla decisione della Corte territoriale, per la sussistenza di "tutte le condizioni per poter sostituire la pena de qua con quella ex art. 56 Legge n. 689/4981 in caso di conferma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di prime cure (SIC n.d.r.), ovvero con quella dei lavori di pubblica utilità , atteso che la pena detentiva rappresenterebbe una sanzione oltremodo gravosa a fronte della presente vicenda giudiziaria, atteso che la pena detentiva comminata finirebbe per pregiudicare là finalità rieducativa della pena".

Può aggiungersi che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non può ritenersi esaurientemente formulata con la semplice sollecitazione di una pronuncia giurisdizionale che ne apprezzi favorevolmente i contenuti, ma deve essere argomentata in guisa da fornire al giudice di merito prima e alla Corte di Cassazione poi gli elementi circostanziali, almeno nella cornice satisfattiva dell'onere di allegazione, suscettibili di una verifica processuale e, di conseguenza, di mirato e puntuale dovere di risposta nei limiti del sindacato previsto dalla legge, conforme e proporzionata al tema specificamente devoluto (nello stesso senso, sez.7, n. 34123 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Se è vero che l'art. 545 bis comma 2 cod. proc. pen. - richiamato dalla disciplina del processo dall'appello dall'art. 598 bis, comma 1 bis cod. proc. pen. introdotto dal D. L.vo n. 31 del 2024 - stabilisce che sia compito del giudice, ove si risolva ad applicare una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. ed ai fini degli obblighi e delle prescrizioni relative, acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie - e siano dunque di sua esclusiva competenza la scelta e le modalità di esecuzione della pena sostitutiva - rimane onere dell'interessato fornire all'autorità giudiziaria gli indicatori di vaglio dell'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato e delle eventuali prescrizioni a prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

Tale onus allegandi , in uno con l'obbligo di misurarsi con gli enunciati di fatto e di diritto esposti nel provvedimento censurato, è tanto più doveroso ove l'articolato della sentenza impugnata abbia chiarito le ragioni della reiezione dell'istanza, come nel caso di specie avvenuto con la stigmatizzazione di un'"inclinazione deviante incompatibile con l'elaborazione di una prognosi positiva in merito alla capacità di reggere l'impegno del lavoro sostitutivo, avuto riguardo alla gravità predittiva delle condotte delittuose agite ed all'essere il suddetto incorso nelle presenti violazioni nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena per similari condotte delittuose antecedenti".

Ciò tanto più che la ragione fondante del beneficio della sospensione condizionale della pena risponde a finalità di prevenzione speciale e di rieducazione del condannato (ex multis, sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588; sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv. 240858), al pari delle pene sostitutive, che la Consulta (sent. n. 139 del 2025) ha definito, infatti, come <vere e proprie pene [...] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale>.

Di tal che, sfugge a critica di illogicità una motivazione che, prendendo le mosse dall'insuccesso di uno strumento modulato allo scopo, concluda per una prognosi sfavorevole in caso di richiesta di accesso ad un istituto la cui ratio riposi sui medesimi presupposti. 3.Deve piuttosto rilevarsi, per tuziorismo, che il giudice di secondo grado ha erroneamente applicato sulla pena-base comminata per il reato sub a) l'aumento per la continuazione di mesi 6 di reclusione per il reato sub d), relativo al delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, attinente al medesimo fallimento, tra l'altro dopo aver ritenuto la sussistenza della peculiare ipotesi di continuazione, con effetto aggravatore, di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. - quella dei più fatti di bancarotta - in quanto contestata "in fatto", obliterata dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, valutate prevalenti.

In altri termini, ha tenuto conto due volte dell'aumento di pena previsto per la continuazione fallimentare.

Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665).

Non si tratta, tuttavia, di pena illegale (nei sensi precisati da sez.

U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886), atteso il principio di diritto, pienamente condivisibile, secondo il quale, in caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato (sez.5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990).

La pena comminata è invece senz'altro illegittima, ma il ricorrente non ha formulato in proposito uno specifico motivo di ricorso.

Solo in caso di pena illegale questa Corte avrebbe potuto intervenire di ufficio, anche in presenza di un ricorso inammissibile (sez.

U n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv.283689). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, riqualificata la recidiva come infraquinquennale, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] al capo c) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, e rideterminata la pena ne ha confermato la responsabilità penale affermata a suo carico in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui al capo a) (artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, legge fall., contestatogli per aver distratto attrezzature e macchine agricole, un'auto ed il valore dell'azienda, il cui avviamento e la cui clientela venivano totalmente stornati a favore della [OSCURATO:PERSONA] G.ppe di [OSCURATO:PERSONA], dalla fallita V.G. s.r.I.), b) (artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, primo comma, legge fall., contestatogli per non aver tenuto le scritture contabili o per averle distrutte in tal modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari al fine di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profitto di non rendere rintracciabili i beni societari su cui i creditori potessero rivalersi), d) (art. 223, secondo comma, legge fall., contestato per aver cagionato il fallimento della società per effetto delle operazioni dolose rappresentate dal mancato pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali per un totale di euro 481.178,59, cumulati a partire dal 2009) ed e) (art. 216, terzo comma, legge fall, contestato per aver eseguito pagamenti in favore di una serie di creditori costituiti da lavoratori mentre al contempo non effettuava pagamenti all'erario, INPS ed INAIL, che accumulavano così una debitoria di euro 481.178,59) dell'imputazione, commessi in qualità di liquidatore dal 28 marzo 2013, e responsabile anche ex art. 40, secondo comma, cod. pen., della fallita V.G. s.r.I.. 2. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per i residui delitti. Nel caso di specie infatti la recidiva avrebbe ben potuto essere disapplicata, in quanto non vi sarebbe continuità con le precedenti condanne, tra l'altro risalenti nel tempo. Il delitto perseguito con la sentenza de qua non apparirebbe neppure particolarmente grave e tale da dover ritenere sussistente la recidiva diversamente qualificata ed applicata. La disapplicazione della recidiva consentirebbe poi l'estinzione dei residuali delitti contestati al ricorrente per intervenuta prescrizione, già riconosciuta dal Giudice dell'appello per l'ipotesi di cui al capo c), tra l'altro con ragionamento non comprensibile stante la sovrapponibilità del delitto ex artt. 2634 cod. civ. e 223, secondo comma, legge fall. ivi contestato alle altre ipotesi residue. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con quella dei lavori di pubblica utilità, poiché in ragione della vicenda e della personalità del ricorrente vi sarebbero tutte le condizioni per poter sostituire la pena de qua con quella dei lavori di pubblica utilità, atteso che la pena detentiva rappresenterebbe una sanzione oltremodo gravosa a fronte della vicenda giudiziaria ed in grado di pregiudicare la finalità rieducativa della pena. Di conseguenza, la valutazione sulla sostituibilità delle pene detentive fino a quattro anni e gli elementi prognostici sulla non recidivanza del reato e sulla realistica probabilità che le prescrizioni della pena sostitutiva saranno adempiute dovrebbero entrare a far parte dell'oggetto della decisione del giudice della cogn izio ne. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo, prima che genericamente formulato, non è consentito in quanto non dedotto con i motivi di appello. 1.1. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In particolare, il motivo di ricorso che denuncia la mancata disapplicazione della recidiva non può ritenersi consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inamnnissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3, ove per le lagnanze dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] sono state richiamate quelle, analoghe, del coimputato [OSCURATO:PERSONA], concentrate sulla richiesta di assoluzione e, in subordine, sulla riqualificazione giuridica del fatto di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con un unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (ex multis, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv.270627). 1.2.Del resto, anche a voler ritenere che la decisione della Corte d'appello sulla riqualificazione della recidiva da reiterata ad infra-quinquennale abbia determinato la reviviscenza della facoltà difensiva di contestare la stessa sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto de quo, il motivo di ricorso difetta di qualsiasi concreta indicazione, suscettibile di vaglio da parte del collegio, a riguardo della "discontinuità" tra il precedente penale e i reati di bancarotta perpetrati nell'ambito del presente procedimento e si rivela pertanto affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. 1.3. Nemmeno è sostenibile che il giudice di appello potesse escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato, trattandosi di un'ipotesi non prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (sez.3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470). 2.11 secondo motivo, in parte inammissibile per a-specificità, non può essere accolto.2.1. La richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata correttamente formulata in sede di formalizzazione delle conclusioni nella fase della discussione del processo d'appello, come consentito dall'art. 95 del D. Lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di procedimento penale pendente in appello al momento dell'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il motivo di ricorso avverso il diniego opposto con la pronuncia impugnata è stato confezionato in modo generico, come generica si è palesata l'istanza avanzata nel corso della trattazione orale del giudizio di gravame, riportata in sentenza (pag.3). 2.2. L'indicazione specifica "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che devono sorreggere ogni atto d'impugnazione [art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)] - è invero funzionale alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di innpugnazione, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (ex multis, sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275841). La ragione di ricorso, dopo aver riprodotto un ampio stralcio della motivazione della sentenza di questa Corte, sez.2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, si è soffermato sulla ratio dell'introduzione nell'ordinamento penale dell'art. 20 bis cod. pen. ed ha concluso, in assenza di confronto con le argomentazioni spese sul punto dalla decisione della Corte territoriale, per la sussistenza di "tutte le condizioni per poter sostituire la pena de qua con quella ex art. 56 Legge n. 689/4981 in caso di conferma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di prime cure (SIC n.d.r.), ovvero con quella dei lavori di pubblica utilità , atteso che la pena detentiva rappresenterebbe una sanzione oltremodo gravosa a fronte della presente vicenda giudiziaria, atteso che la pena detentiva comminata finirebbe per pregiudicare là finalità rieducativa della pena". Può aggiungersi che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non può ritenersi esaurientemente formulata con la semplice sollecitazione di una pronuncia giurisdizionale che ne apprezzi favorevolmente i contenuti, ma deve essere argomentata in guisa da fornire al giudice di merito prima e alla Corte di Cassazione poi gli elementi circostanziali, almeno nella cornice satisfattiva dell'onere di allegazione, suscettibili di una verifica processuale e, di conseguenza, di mirato e puntuale dovere di risposta nei limiti del sindacato previsto dalla legge, conforme e proporzionata al tema specificamente devoluto (nello stesso senso, sez.7, n. 34123 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Se è vero che l'art. 545 bis comma 2 cod. proc. pen. - richiamato dalla disciplina del processo dall'appello dall'art. 598 bis, comma 1 bis cod. proc. pen. introdotto dal D. L.vo n. 31 del 2024 - stabilisce che sia compito del giudice, ove si risolva ad applicare una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. ed ai fini degli obblighi e delle prescrizioni relative, acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie - e siano dunque di sua esclusiva competenza la scelta e le modalità di esecuzione della pena sostitutiva - rimane onere dell'interessato fornire all'autorità giudiziaria gli indicatori di vaglio dell'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato e delle eventuali prescrizioni a prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Tale onus allegandi , in uno con l'obbligo di misurarsi con gli enunciati di fatto e di diritto esposti nel provvedimento censurato, è tanto più doveroso ove l'articolato della sentenza impugnata abbia chiarito le ragioni della reiezione dell'istanza, come nel caso di specie avvenuto con la stigmatizzazione di un'"inclinazione deviante incompatibile con l'elaborazione di una prognosi positiva in merito alla capacità di reggere l'impegno del lavoro sostitutivo, avuto riguardo alla gravità predittiva delle condotte delittuose agite ed all'essere il suddetto incorso nelle presenti violazioni nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena per similari condotte delittuose antecedenti". Ciò tanto più che la ragione fondante del beneficio della sospensione condizionale della pena risponde a finalità di prevenzione speciale e di rieducazione del condannato (ex multis, sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588; sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv. 240858), al pari delle pene sostitutive, che la Consulta (sent. n. 139 del 2025) ha definito, infatti, come <vere e proprie pene [...] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale>. Di tal che, sfugge a critica di illogicità una motivazione che, prendendo le mosse dall'insuccesso di uno strumento modulato allo scopo, concluda per una prognosi sfavorevole in caso di richiesta di accesso ad un istituto la cui ratio riposi sui medesimi presupposti. 3.Deve piuttosto rilevarsi, per tuziorismo, che il giudice di secondo grado ha erroneamente applicato sulla pena-base comminata per il reato sub a) l'aumento per la continuazione di mesi 6 di reclusione per il reato sub d), relativo al delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, attinente al medesimo fallimento, tra l'altro dopo aver ritenuto la sussistenza della peculiare ipotesi di continuazione, con effetto aggravatore, di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. - quella dei più fatti di bancarotta - in quanto contestata "in fatto", obliterata dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, valutate prevalenti. In altri termini, ha tenuto conto due volte dell'aumento di pena previsto per la continuazione fallimentare. Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665). Non si tratta, tuttavia, di pena illegale (nei sensi precisati da sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886), atteso il principio di diritto, pienamente condivisibile, secondo il quale, in caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato (sez.5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990). La pena comminata è invece senz'altro illegittima, ma il ricorrente non ha formulato in proposito uno specifico motivo di ricorso. Solo in caso di pena illegale questa Corte avrebbe potuto intervenire di ufficio, anche in presenza di un ricorso inammissibile (sez. U n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv.283689). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rig
Sentenza Cassazione n. 03661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris