CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15013/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoli udita la relazione svolta dal Presidente; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagata [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per i reati di cui all'art. 74 dPR n. 309/1990 e 81, cpv., cod. pen e 73 del medesimo dPR n. 309 (come risulta dal provvedimento impugnato, pagina 2, nota 1), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame di conferma del decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP nei suoi confronti ai sensi dell'art. 74 co. 7 -bis dPR n. 309/1990 con riferimento alla somma di euro 60.100,00, inizialmente sottoposta a sequestro probatorio, rinvenuta in banconote di vario taglio presso l'abitazione della predetta, all'interno di un borsone riposto nel vano contenitore del letto. Il ricorso articola un unico motivo, dedotto in relazione al vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., ai principi di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 1 Prot. 1 CEDU e vizio di motivazione apparente in ordine ai requisiti del sequestro. La ricorrente evidenzia che, nonostante le deduzioni difensive valevoli a comprovare la lecita provenienza della somma (regali di nozze mutuo, risparmi), il Tribunale del riesame avrebbe affermato che, trattandosi di sequestro di valore, tale documentazione non rilevava; deduce inoltre che sebbene per il sequestro preventivo non sia prevista una disposizione analoga all'art. 292 del codice di rito, è necessario che il giudice evidenzi la sussistenza del fumus e del periculum (come da ultimo specificato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Ellade) e che il Tribunale del riesame non abbia sul punto fatto buon governo degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a richiamare il mero ruolo di "custode" della ricorrente, ulteriormente mantenendo il sequestro sull'intera somma sequestrata anziché limitarlo a quella indicata nella conversazione del 12 ottobre 2022, captata con n. 1762, nella quale si faceva riferimento alla custodia di una somma inferiore (euro 15.000,00), così violando il principio di proporzionalità, tanto più tenuto conto della mancata valutazione delle produzioni difensive in punto di origine lecita della provvista. All'udienza fissata per la trattazione orale, la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, mentre il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 21.1 Va anzitutto premesso che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che, come chiarito da questa Corte, in tale nozione si devono comprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). 2. Alla luce di tali principi, deve osservarsi che, nel caso oggetto del presente scrutinio, la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta profili di apparenza né di omissione, e che neppure ricorrono le violazioni di legge dedotte in ricorso. Il Tribunale ha, infatti, sviluppato un itinerario argomentativo pieno e coerente sia con riferimento al fumus che al periculum, anche tenuto conto della particolare natura per equivalente del sequestro, adottato ai sensi dell'art. 74 comma 7-bis del dPR n. 309/1990. Quanto alla valutazione relativa alla non rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa nel corso della precedente fase di riesame, oggetto di censura, va preliminarmente chiarito che, anche alla luce della recente sentenza Sezioni Unite Massini, deve ritenersi che il sequestro per equivalente (nel caso di specie equivalente al profitto accrescitivo del reato) abbia natura eminentemente recuperatoria, sicché, a fronte della sussistenza di elementi di prova o di indagine sulla cui base inferire che il reato ascritto al soggetto abbia prodotto un profitto (nel caso di specie, il denaro provento dell'attività di cessione, custodito dall'indagata alla quale, secondo l'ipotesi accusatoria, si ascrive specifico ruolo nel sodalizio di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990), l'equivalente valore di tale profitto è suscettibile di confisca, senza che possa rilevare la prospettazione di una fonte ulteriore e lecita del bene. Sul punto della riconducibilità dell'intera provvista sequestrata all'attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti costituente scopo del sodalizio, peraltro, il Tribunale ha valorizzato plurimi elementi: in primo luogo, il modestissimo profilo reddituale della coppia BIONDILLO - [OSCURATO:PERSONA], ed ancora il ruolo della ricorrente di custode dei proventi in denaro dell'attività di spaccio svolta dal fratello (sicché, a rigore, neppure vi è spazio per una ripartizione di quote del profitto, atteso che il ruolo della ricorrente era quello di custodire l'intero profitto, proprio allo scopo, come emerge dalle captazioni di seguito richiamate e riportate sinteticamente nell'ordinanza impugnata, di garantire la disponibilità di una somma contanti in caso di eventuali arresti). Inoltre, il Tribunale di Napoli ha sottolineato il contenuto di plurime captazioni dalle quali emerge che la [OSCURATO:PERSONA] riceveva dalla madre il denaro quotidianamente incassato dal fratello attraverso lo spaccio(pagina 5-6 e 8-9 dell'ordinanza impugnata, tra queste in particolare il progr. 1477 del 6 ottobre 2022), tra le quali non solo la captazione del colloquio all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] n. 1762 del 12 ottobre 2022 tra questi e la madre, citato dalla difesa, ma anche un ulteriore colloquio (progr. 5101 del 9.12.2022), in cui [OSCURATO:PERSONA] affermava "..che per quando lo arresteranno avrà 50 60 mila euro così può farsi anche 5 anni di galera che loro avranno 1000 euro disponibili al mese"). Con le predette captazioni (in particolare, con l'ultima citata, valevole anche a fornire adeguata e ragionevole motivazione circa la proporzione tra la somma sequestrata e quella riconducibile al provento di attività di spaccio) il ricorrente omette ogni confronto, così obliterando snodi argomentativi del provvedimento impugnato certamente rilevanti, anche in punto di destinazione della somma al sostentamento mensile e, quindi, di pericolo di dispersione della provvista per il progressivo utilizzo e la relativa spendita (pagina 7 dell'ordinanza). 3. Quanto al fumus, inoltre, il Tribunale del riesame di Napoli ha svolto congrua e logica motivazione sia con riferimento all'attività di spaccio svolta dal fratello della ricorrente (in proposito richiamando anche la captazione progr. 1477 del 6/10/2022, sinteticamente riproposta anche con riferimento alla parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, grazie all'attività di vendita di stupefacenti, ormai svolta da circa sei anni, ha potuto sostenere numerose e consistenti spese, nonché, a pagina 9, singole captazioni relative alle forniture), sia con riferimento all'affidamento alla odierna ricorrente del provento delle cessioni, che, infine, alla quantificazione del profitto dell'associazione (a pag. 8 penultimo capoverso e successivo si specifica che la somma sequestrate appare prima facie di importo nettamente inferiore al profitto derivante dalle attività delittuose svolte dal gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]), argomenti a fronte dei quali il ricorso si limita ad una censura generica in ordine alla quantificazione del profitto ed alla proporzionalità della misura. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4 P.Q.M