CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 35617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza Pronunciata in datata 1/3/2023 nel ricorso n. 33059/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Nel dispositivo contenuto nel ruolo d'udienza è stato indicato come giudice del rinvio cui trasmettere gli atti la Corte di Appello di L'Aquila. 3. Il presidente, rilevato che per il rinvio è competente la Corte di Appello di Perugia, ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale indicando, appunto, come giudice di rinvio la Corte di Appello di Perugia in luogo di quella di L'Aquila. 4. Per tale ragione è stata disposta la fascicolazione urgente per la correzione dell'errore materiale. 5. Il dispositivo deve essere corretto come richiesto. P.Q.M. Corregge il dispositivo contenuto nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al procedimento n. 33059/2022 r.g. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, dove si legge "Corte di Appello di L'Aquila", si deve leggere: "Corte di Appello di Perugia". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 26/4/2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore /// CORTE SjPREMA 01 CASSAZIONE Prb-na 3.9,7:2'je.2-.nalP Deposityi p n ì Can),. -ei!c,ú ..,vi Roma, b ...... 4:. . i.7 .. .--.). . 4 ........... [OSCURATO:PERSONA] GiUD ZIARIO - 3 IL