CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43040/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Nuoro dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'ad 659 cod. pen e lo condannava alla pena di 150 euro di ammenda. 2. Propone appello l'imputato, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la responsabilità penale, infatti, sarebbe stata affermata in termini apodittici ed in forza di elementi del tutto insufficienti, nonché trascurando del tutto le risultanze istruttorie di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA] 3. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150). 4. Tanto premesso in generale, ritiene la Corte che proprio in questi ultimi termini si atteggi l'impugnazione in esame, con la quale si argomentano soltanto censure di puro merito, si richiama il contenuto delle deposizioni assunte e si conclude - atteso un lamentato vuoto probatorio - per l'assoluzione dell'imputato, peraltro sotto due diverse ed alternative formule; argomenti, dunque, propri della sola fase di cognizione. L'atto, pertanto, è inammissibile. 5. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza ha comunque affermato la responsabilità del ricorrente con un congruo percorso argomentativo, fondato su concreti elementi istruttori e privo di vizi logici. In particolare, è stata innanzitutto evidenziata l'attendibilità delle deposizioni accusatorie, tali da confermare la contestazione di cui al capo a), peraltro riferita a condotte notturne non quotidiane, ma "a giorni alterni", con carattere intermittente e di breve durata; sul punto, peraltro, la sentenza ha riscontrato in particolare la credibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato, la quale, per un verso, non aveva negato i motivi di contrasto con il padre (legati a differenti e pregresse vicende), e, per altro verso, aveva rimesso la querela sporta contro di lui, così determinando l'improcedibilità per il delitto di cui al capo b). Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha preso in esame le ulteriori emergenze istruttorie (dichiarazioni degli operanti e dei testi Garau e Virdis), negandone valenza - nell'ottica difensiva - con argomento ancora incensurabile; in particolare, si è sottolineato che gli agenti e Virdis avevano riferito di non aver udito alcun rumore, all'atto del sopralluogo, così come Garau, che peraltro aveva dichiarato di abitare ad una qualche distanza dal fabbricato in questione, così che sarebbe stato difficile udire eventuali rumori. In forza di questo compendio probatorio, peraltro, il Tribunale ha ritenuto non decisiva la perizia, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte. 6. Con riguardo, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha sottolineato l'assenza di positivi elementi giustificativi; il trattamento sanzionatorio, peraltro, è stato determinato in misura assai prossima ai minimi edittali, così da non meritare un abbattimento, anche in relazione alla condotta contestata ed alla sua durata di circa un mese. lì 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa d