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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44376/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-13U0B nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di VERONAato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] erlte Ma,5simo Ri(c)arelli [OSCURATO:PERSONA] uolo i IDEPOSíTATA PN CAnir;-::,LEPIA - 1 I, )2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-13U0B nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di VERONAato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Verona in data 27/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] erlte Ma,5simo Ri(c)arelli [OSCURATO:PERSONA] uolo i IDEPOSíTATA PN CAnir;-::,LEPIA - 1 I, )2021
Sentenza Cassazione n. 44376/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris