CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 06183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello del pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Salerno con la quale era stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese, per la durata di mesi 12, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod.pen. con riguardo ai capi 3) - artt. 110 cod.pen., art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, 5) - artt. 110 cod.pen., art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - per i quali era già stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ha applicato al predetto la misura della degli arresti domiciliari.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, con un ricorso depositato tramite pec, in data 7 novembre 2022, e mediante invio dello stesso ricorso tramite lettera raccomandata, in data 7 novembre 2022, deducendo i motivi sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. e art. 273 cod.proc.pen. e al vizio di motivazione per avere il tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria circa la sussistenza della menzionata aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.2. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione degli artt. 274 e dell'art. 273 comma 3 cod.proc.pen. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso per cassazione proposto in via telematica dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della mancata sottoscrizione in forma digitale dell'atto. L'atto di ricorso è stato trasmesso lunedì 7 novembre 2022, alle ore 12:49, via posta elettronica certificata (dall'indirizzo del suddetto difensore, [OSCURATO:EMAIL] all'indirizzo di "[OSCURATO:EMAIL] ") come allegato alla mail accompagnatoria in formato ".pdf" riproducente il testo a stampa del file, con in calce la sottoscrizione del difensore. Il ricorso è privo della firma digitale. L'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 (applicabile ratione temporis alla predetta impugnazione), stabilisce, infatti, che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore». Tale disposizione rinvia espressamente al precedente comma 6-bis del medesimo articolo, che detta le modalità di proposizione dell'atto di impugnazione e richiede in particolare che «l'atto in forma di documento informatico» sia «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati».La sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilitàt nessuna sanatoria può intervenire sul punto. In tema di disciplina emergenziale„ per la pandemia da Covid-19, è, pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stata ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Pocello, Rv. 282940 — 01; Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., 281537, con riferimento al deposito di una memoria difensiva). 4. Anche il ricorso inviato tramite lettera raccomandata, del 7 novembre 2022, è inammissibile perché tardivamente proposto. L'ordinanza impugnata è stata depositata in data 24 ottobre 2022, è stato dato avviso al difensore in pari data ed è stata notificata al ricorrente in data 26 ottobre 2022. Il ricorso per cassazione inviato mediante R/R il 7 novembre 2022 è tardivo perché depositato in cancelleria del tribunale di Salerno oltre il decimo giorno ex art. 311 cod.proc.pen. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen., la Corte dispone che il dispositivo sia trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al