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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08256/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/05/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Caltagirone, in data 29/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anthony, in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata, danneggiamento, lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, reati che, unificati dal vincolo della continuazione, sono stati ascritti allo stesso.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di elementi idonei a comprovare il reato contestato, e alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen.

In particolare, la difesa lamenta l'insufficiente grado di certezza del quadro probatorio ai fini della configurabilità del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo I) dell'imputazione.

Viene inoltre richiamata quella giurisprudenza di legittimità in forza della quale il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in base alla tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta, elemento distintivo rilevante sul piano oggettivo che determina inevitabilmente delle ripercussioni anche sul piano soggettivo, nonché quella giurisprudenza in forza della quale si ha il reato di cui all'art. 393 cod. pen., laddove la pretesa non appaia del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata nella realtà.

In tale contesto, ad avviso del ricorrente, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nella convinzione della legittimità della propria pretesa, la quale non può apparire esorbitante, coincidendo la stessa con il pregresso debito che i VALENTI avevano nei confronti dello stesso.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena, dal momento che il Tribunale di Caltagirone avrebbe dovuto irrogare una pena inferiore, partendo dai minimi edittali e riconoscendo le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti - anziché equivalenti - rispetto alle circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

1.1. Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

È d'uopo inoltre precisare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di amnnissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

1.2. Con riguardo specifico al primo motivo di ricorso, innanzitutto, come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello di Catania, il quadro probatorio deve ritenersi sufficiente: questo è, infatti, imperniato sulle dichiarazioni delle persone offese, le quali, oltre ad aver trovato riscontro nelle lesioni personali subite da VALENTI Alessandro, non solo sono state ritenute precise, puntuali ed uniformi, ma non hanno neppure costituito oggetto di contestazione da parte della difesa (v. pp. 4-5 della sentenza di appello).

A ciò si aggiunga che, essendo stato il processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, si è pervenuti alla ricostruzione della vicenda fattuale anche mediante la c.n.r. del 14/09/2017 redatta dai CC della Stazione di Scordia, il verbale di arresto in flagranza e le denunce sporte da VALENTI Giovanni, VALENTI Elena e VALENTI Alessandro (v. p. 3 della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Caltagirone).

1.3. Come sopra accennato, è manifestamente infondata anche la censura concernente l'asserita necessaria derubricazione della fattispecie in oggetto dal delitto di cui all'art. 629 cod. pen. al reato disciplinato dall'art. 393 cod. pen.

A tal proposito, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che si è recentemente affermato con la sentenza sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 02, alla luce della quale «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie».

Con riguardo al caso di specie, è opportuno evidenziare che la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sussistenza del reato di tentata estorsione e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando entrambi i filoni interpretativi precedenti alle [OSCURATO:PERSONA] Filardo: sia quello che valorizzava le modalità oggettive della condotta (Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316 — 01), sia quello che poneva al centro dell'attenzione l'elemento intenzionale del soggetto agente (v.

Sez. 2, n. 46288 del 3 novembre 2016, Musa e altro, Rv. 268361 — 01, cit.).

Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto sussistente il delitto di estorsione, motivando in termini logicamente coerenti ed incensurabili, non soltanto in ragione dell'orientamento ormai superato (per cui ha affermato che dalle forme di violenza intimidatoria e di sistematica pervicacia in cui si è estrinsecata la minaccia si ricava l'ingiustizia del profitto che il soggetto agente intendeva perseguire), ma anche in virtù dell'interpretazione ormai affermatasi come dominante.

Nella sentenza della Corte d'Appello è stata, infatti, ritenuta la sussistenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione anche in ragione del fatto che l'agente, a fronte dell'inesistenza di alcun rapporto di credito/debito pregresso tra le parti - circostanza solo "labialmente" dedotta dalla difesa - ha perseguito il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (v. pp. 6-7 della sentenza di appello).

Pertanto, la sentenza resa dalla Corte d'appello di Catania, nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado, motivando in termini logicamente coerenti circa la sussistenza del reato di tentata estorsione nel caso di specie, si è anche espressa in termini del tutto aderenti alla tesi accolta dalle [OSCURATO:PERSONA] Fila rdo.

Come correttamente affermato da entrambi i giudici di merito, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] non ha agito nella consapevolezza - seppur erronea - di esercitare una pretesa creditoria, motivo per cui la sua condotta è stata correttamente ascritta all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen., anziché a quella di cui all'art. 393 cod. pen. 1.4.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che anche su questo punto la nnotivazione della Corte d'Appello di Catania appare connotata da logicità e coerenza in ordine sia alla determinazione della pena, sia alla valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, le quali sono state ritenute equivalenti e non prevalenti sulle circostanze aggravanti.

È stata, infatti, valorizzata la particolare gravità dei fatti contestati (estorsione continuata aggravata, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di arma impropria), le circostanze concrete del fatto (gravi minacce di morte, aggressione e violenze perpetrate nei confronti delle parti offese al fine di costringerle a consegnargli la somma di denaro richiesta), nonché la personalità dell'imputato, sul quale gravano numerosi precedenti penali (v. p. 7 della sentenza della Corte d'Appello di Catania, nella parte in cu richiama le statuizioni del Tribunale di Caltagirone).

Con riguardo specifico alle circostanze attenuanti generiche, occorre inoltre rilevare che secondo la Corte d'Appello di Catania, a fronte del comportamento processuale dell'odierno imputato, il quale aveva espresso la volontà di sottoporsi ad adeguate cure presso il SERT, le stesse sono state correttamente riconosciute dal giudice di primo grado (v. p. 7 della sentenza di appello).

Tuttavia, l'autorità giurisdizionale non ha ritenuto opportuno un diverso bilanciamento, a fronte dell'insussistenza di elementi di segno positivo ulteriori rispetto a quelli indicati dal primo giudice, sulla base di una motivazione che appare del tutto incensurabile e con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato.

2. Le considerazioni fin qui svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/05/2020 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Caltagirone, in data 29/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anthony, in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata, danneggiamento, lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, reati che, unificati dal vincolo della continuazione, sono stati ascritti allo stesso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di elementi idonei a comprovare il reato contestato, e alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen. In particolare, la difesa lamenta l'insufficiente grado di certezza del quadro probatorio ai fini della configurabilità del reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo I) dell'imputazione. Viene inoltre richiamata quella giurisprudenza di legittimità in forza della quale il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in base alla tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta, elemento distintivo rilevante sul piano oggettivo che determina inevitabilmente delle ripercussioni anche sul piano soggettivo, nonché quella giurisprudenza in forza della quale si ha il reato di cui all'art. 393 cod. pen., laddove la pretesa non appaia del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata nella realtà. In tale contesto, ad avviso del ricorrente, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nella convinzione della legittimità della propria pretesa, la quale non può apparire esorbitante, coincidendo la stessa con il pregresso debito che i VALENTI avevano nei confronti dello stesso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena, dal momento che il Tribunale di Caltagirone avrebbe dovuto irrogare una pena inferiore, partendo dai minimi edittali e riconoscendo le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti - anziché equivalenti - rispetto alle circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 1.1. Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). È d'uopo inoltre precisare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di amnnissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. 1.2. Con riguardo specifico al primo motivo di ricorso, innanzitutto, come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello di Catania, il quadro probatorio deve ritenersi sufficiente: questo è, infatti, imperniato sulle dichiarazioni delle persone offese, le quali, oltre ad aver trovato riscontro nelle lesioni personali subite da VALENTI Alessandro, non solo sono state ritenute precise, puntuali ed uniformi, ma non hanno neppure costituito oggetto di contestazione da parte della difesa (v. pp. 4-5 della sentenza di appello). A ciò si aggiunga che, essendo stato il processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, si è pervenuti alla ricostruzione della vicenda fattuale anche mediante la c.n.r. del 14/09/2017 redatta dai CC della Stazione di Scordia, il verbale di arresto in flagranza e le denunce sporte da VALENTI Giovanni, VALENTI Elena e VALENTI Alessandro (v. p. 3 della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Caltagirone). 1.3. Come sopra accennato, è manifestamente infondata anche la censura concernente l'asserita necessaria derubricazione della fattispecie in oggetto dal delitto di cui all'art. 629 cod. pen. al reato disciplinato dall'art. 393 cod. pen. A tal proposito, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che si è recentemente affermato con la sentenza sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 02, alla luce della quale «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie». Con riguardo al caso di specie, è opportuno evidenziare che la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sussistenza del reato di tentata estorsione e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando entrambi i filoni interpretativi precedenti alle [OSCURATO:PERSONA] Filardo: sia quello che valorizzava le modalità oggettive della condotta (Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316 — 01), sia quello che poneva al centro dell'attenzione l'elemento intenzionale del soggetto agente (v. Sez. 2, n. 46288 del 3 novembre 2016, Musa e altro, Rv. 268361 — 01, cit.). Il giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto sussistente il delitto di estorsione, motivando in termini logicamente coerenti ed incensurabili, non soltanto in ragione dell'orientamento ormai superato (per cui ha affermato che dalle forme di violenza intimidatoria e di sistematica pervicacia in cui si è estrinsecata la minaccia si ricava l'ingiustizia del profitto che il soggetto agente intendeva perseguire), ma anche in virtù dell'interpretazione ormai affermatasi come dominante. Nella sentenza della Corte d'Appello è stata, infatti, ritenuta la sussistenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione anche in ragione del fatto che l'agente, a fronte dell'inesistenza di alcun rapporto di credito/debito pregresso tra le parti - circostanza solo "labialmente" dedotta dalla difesa - ha perseguito il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (v. pp. 6-7 della sentenza di appello). Pertanto, la sentenza resa dalla Corte d'appello di Catania, nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado, motivando in termini logicamente coerenti circa la sussistenza del reato di tentata estorsione nel caso di specie, si è anche espressa in termini del tutto aderenti alla tesi accolta dalle [OSCURATO:PERSONA] Fila rdo. Come correttamente affermato da entrambi i giudici di merito, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] non ha agito nella consapevolezza - seppur erronea - di esercitare una pretesa creditoria, motivo per cui la sua condotta è stata correttamente ascritta all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen., anziché a quella di cui all'art. 393 cod. pen. 1.4. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che anche su questo punto la nnotivazione della Corte d'Appello di Catania appare connotata da logicità e coerenza in ordine sia alla determinazione della pena, sia alla valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, le quali sono state ritenute equivalenti e non prevalenti sulle circostanze aggravanti. È stata, infatti, valorizzata la particolare gravità dei fatti contestati (estorsione continuata aggravata, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di arma impropria), le circostanze concrete del fatto (gravi minacce di morte, aggressione e violenze perpetrate nei confronti delle parti offese al fine di costringerle a consegnargli la somma di denaro richiesta), nonché la personalità dell'imputato, sul quale gravano numerosi precedenti penali (v. p. 7 della sentenza della Corte d'Appello di Catania, nella parte in cu richiama le statuizioni del Tribunale di Caltagirone). Con riguardo specifico alle circostanze attenuanti generiche, occorre inoltre rilevare che secondo la Corte d'Appello di Catania, a fronte del comportamento processuale dell'odierno imputato, il quale aveva espresso la volontà di sottoporsi ad adeguate cure presso il SERT, le stesse sono state correttamente riconosciute dal giudice di primo grado (v. p. 7 della sentenza di appello). Tuttavia, l'autorità giurisdizionale non ha ritenuto opportuno un diverso bilanciamento, a fronte dell'insussistenza di elementi di segno positivo ulteriori rispetto a quelli indicati dal primo giudice, sulla base di una motivazione che appare del tutto incensurabile e con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato. 2. Le considerazioni fin qui svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 ge
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