CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28846/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con sentenzadel 23/11/2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 2 e 8del d. lgs. 74/200 (capi 1 e 2) – fatta eccezione per quelli relativi alla annualità2016 oggetto del capo 2– e per i reati di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. 74/2000(capo 3) e 81 cod. pen. e 2 d. lgs. 74/2000 (capo 4), alla pena di anni tre e mesiquattro di reclusione.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24 settembre 2025, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione tra i fatti oggettodel presente giudizio e quelli per i quali è intervenuta condanna irrogata consentenza della Corte di appello di Brescia del 22 settembre 2022, irrevocabile il 13giugno 2023, determina la pena inflitta a titolo di continuazione in anni due direclusione e ha rideterminato complessivamente la pena in anni quattro direclusione.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, haproposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione dilegge e vizio di motivazione. La difesa contesta la qualifica di amministratore difatto della ditta individuale “A.G.A di [OSCURATO:PERSONA]”. Si osserva che AdrianConacel era presente in Italia e svolgeva il ruolo di amministratore, non soloformale, della A.G.A., come si desume dalle seguenti circostanze: 1) il signorConacel, nel 2017, attivava ben due schede telefoniche italiane, circostanza checontrasta con quanto affermato dai giudici di appello, secondo i quali la presenzadi [OSCURATO:PERSONA] era solo sporadica; 2) il teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario del capannone,presso cui si trova la sede operativa AGA, riferiva d aver ricevuto la richiesta dilocazione da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. oltre checoinquilino di [OSCURATO:PERSONA]) e di aver incontrato quest’ultimo solo in occasione dellaformalizzazione del contratto di affitto e raramente per il pagamento dei canoni dilocazione; 4) dall’immagine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che il citofono dell’immobileindicava ancora la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella propria residenza italiana; 5) dalverbale di udienza del 22.9.2022 della Corte di appello di Brescia, prodotto delladifesa, contente la deposizione del teste D’[OSCURATO:PERSONA], sentito ex art. 507 cod.proc. pen. in merito all’attività di indagine dell’Agenzia delle Dogane nell’ambitodel procedimento penale “collegato”, emerge che nel corso dell’accesso ispettivodel 2017 era presente un soggetto, verosimilmente [OSCURATO:PERSONA], presso la sedeA.G.A. in Montirone.Osserva la difesa che il giudice di primo grado aveva travisato la provatestimoniale del teste D’[OSCURATO:PERSONA], mentre il giudice di appello aveva omesso qualsiasivalutazione in relazione a detta prova decisiva. La difesa sottolinea che il giudicedi primo grado si era limitato ad affermare laconicamente che era tutto dadimostrare che il rappresentante rumeno, di cui il funzionario D’[OSCURATO:PERSONA] parlava nelcorso del processo collegato, fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA], e che la Corte di appello nonaveva integrato detta motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito hannoomesso un rigoroso accertamento del ruolo di amministratore di fattodell’imputato, desunto solamente dai suoi rapporti commerciali con la società AGAe dall’attività ad esso sottesa, quale il trasporto della merce compravenduta.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto non sussiste il viziodenunciato, atteso che il provvedimento ha evidenziato le responsabilità delricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna, saldando in manieralogica e congrua le fonti di prova in atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata deve essereconsiderata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché,ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possonoessere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpoargomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd."doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello,esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dellaprima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).2. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che la Corte territoriale ritienesvolto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principiosecondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggettodella qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteritipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attivitàgestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio inmodo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od allafunzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportanonecessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo nonepisodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850;Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv.224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualificadi amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase dellasequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, qualii rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settoregestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di unavalutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congruae logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n.8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.; da ult., tra lenon massimate, Sez. 2, n. 3181 del 18/12/2025, dep.2026, Lanzanova; Sez. 3, n.18650 del 14/4/2026).Le due sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente,trattandosi di doppia conforme, con motivazione priva di profili di illegittimità,hanno chiarito che il ruolo di amministratore di fatto dell’odierno ricorrente delladitta individuale A.G.A. è stato desunto dalle seguenti circostanze: 1)commissionava i trasporti della merce da e verso il capannone di Montirone; 2)dirigeva, attraverso i suoi dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], le operazioni di carico e scaricodel materiale: 3) i contatti con il proprietario del capannone erano tenuti dalBernardelli, anch’egli dipendente della “[OSCURATO:SOCIETA]” e residente nella stessaabitazione dove era domiciliato il [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello sottolinea come una sporadica presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italianon fosse sufficiente per ritenere che lo stesso si occupasse effettivamentedell’azienda così come il dato che il nome comparisse sul citofono nel 2018 nonappariva indicativa di un rinnovato impegno a gestire l’azienda.I giudici di merito si sono attenuti ai principi di diritto, sopra enucleati, per laqualificazione di “amministratore di fatto” dell’odierno ricorrente, evidenziando chelo stesso gestiva in maniera continuativa e significativa la ditta A.G.A., che erasolo uno schermo attraverso il quale la “[OSCURATO:SOCIETA]” effettuava operazioni.La difesa sollecita una rilettura del dato probatorio non consentita in questasede.4. La difesa lamenta poi il travisamento della prova in relazione alladeposizione del teste D’[OSCURATO:PERSONA].Occorre premettere che il «travisamento della prova» è quel vizio in forza delquale la Corte, lungi da procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto(e del contenuto delle prove) prende in esame gli elementi di prova risultanti daglitravisamenti all’interno della decisione.Giova, al riguardo, rammentare che detto vizio - che si risolve nellautilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della provaesistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri attidel processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solose l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elementofrainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta"doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultatoprobatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. E146del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Quanto all'ipotesi della "doppiaconforme", è stato, inoltre, affermato che il vizio in questione può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, perrispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato datiprobatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del meritosiano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite informa di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in terminiinequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambele sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriodelle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, RV. 280155; Sez. 2, n. 5336del 9/1/2018, L., Rv. 272018).Nel caso in esame, le censure della difesa sono generiche in quanto non siprecisa in che termini il dato omesso o erroneamente valutato avrebbe comportatouna diversa decisione.Infatti, nella sentenza di primo grado, vengono richiamate le dichiarazioni delfunzionario D’[OSCURATO:PERSONA] e valutate come non rilevanti, in quanto non risulta provatoche il “rappresentante rumeno”, menzionato dal predetto teste, fosse proprioConacel, ma in ogni caso si sottolinea come il solo “cenno” alla sua presenza nonsarebbe sufficiente a far sorgere alcun ragionevole dubbio sulla tenutadell’impianto accusatorio. Il giudice di primo grado, con valutazione nonsuscettibile di censure, in quanto priva di profili di illogicità, ha evidenziato che itesti escussi non hanno mai fatto riferimento ad un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] e,infatti, nessuno ha ricordato di aver ricevuto ordini, commissioni, istruzioni da lui,o di avere con lui direttamente trattato affari (cfr. sentenza di primo grado pag.7). La Corte di appello non ha ritenuto di richiamare le dichiarazioni del testeD’[OSCURATO:PERSONA], evidentemente ritenute superflue, in quanto non idonee a scardinarel’impianto accusatorio, evidenziando come una sporadica presenza del [OSCURATO:PERSONA](peraltro fino al 2015) non fosse sufficiente per ritenere che lo stesso si occupassedella gestione dell’azienda.Si tratta di valutazioni di merito non suscettibili di censura in questa sede.5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento dellespese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorsodeterminando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che,tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equoquantificare nella somma di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePIA [OSCURATO:PERSONA]