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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:703
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 394/25 [Volta] ( i ) Minister van Asiel en Migratie con l’intevento di : A, i suoi figli e B [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 7, paragrafo 2 – Misure di integrazione – Normativa nazionale che subordina il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata a un familiare di un cittadino dell’Unione europea al superamento di un esame di integrazione civica all’estero – Cittadini di determinati altri paesi terzi esentati da tale obbligo unicamente in base alla loro nazionalità – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di non discriminazione – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali – Parità di trattamento » Introduzione

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) invita la Corte a interpretare la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare( 2 ), alla luce del requisito di integrazione civica all’estero previsto dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA].

Tale requisito di integrazione civica comprende un esame che l’interessato deve sostenere nel proprio Paese terzo d’origine.

2. A differenza della causa sfociata nella sentenza K e A( 3 ), la causa in esame non verte né sull’ammissibilità né sulle modalità di applicazione di tale esame di integrazione civica.

Essa solleva la questione se l’esenzione dall’obbligo di soddisfare il requisito di integrazione all’estero, riconosciuta ai cittadini di determinati [OSCURATO:PERSONA] terzi in base alla loro nazionalità, sia conforme ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

Si tratta di una questione al contempo delicata e inedita, che offre alla Corte l’opportunità di precisare i limiti del margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione di un trattamento differenziato ai cittadini di diversi [OSCURATO:PERSONA] terzi nell’ambito del quadro normativo istituito dalla direttiva 2003/86.

Quadro normativo Diritto dell’Unione

3. Sono segnatamente pertinenti, nella specie, l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, nonché gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 2000

4. L’articolo 14 della Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge sugli stranieri (legge sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000( 4 ), nel testo applicabile alle controversie oggetto dei procedimenti principali (in prosieguo: la «Vw 2000»), dispone, al paragrafo 1 : «[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «ministro»)] ha la facoltà di:

a) accogliere, respingere o non esaminare la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato; (...) »

5. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della legge medesima: «Una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 14, può essere respinta se:

a) lo straniero non è in possesso di un visto di lunga durata il cui rilascio sia stato motivato da uno scopo corrispondente a quello della domanda di permesso di soggiorno; (…)

h) lo straniero, che non appartiene a una delle categorie di cui all’articolo 17, paragrafo 1, dopo aver ottenuto un soggiorno regolare nei [OSCURATO:PERSONA], sarebbe obbligato all’integrazione civica ai sensi degli articoli 3 e 4 del Wet inburgering 2021 (legge sull’integrazione civica del 2021), e non possiede una conoscenza di base della lingua neerlandese e della società dei [OSCURATO:PERSONA]; (...)»

6. Il successivo articolo 17, paragrafo 1, così recita: « Una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 14, non è respinta per la mancanza di un visto di lunga durata, se:

a) lo straniero ha la cittadinanza di uno dei paesi da designare con decreto del [OSCURATO:PERSONA] di concerto con il [OSCURATO:PERSONA] degli Esteri; (...)» Vb 2000

7. L’articolo 3.71 del Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenwet 2000) [regolamento di attuazione della legge sugli stranieri (regolamento sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000( 5 ), nella versione applicabile alle controversie oggetto dei procedimenti principali (in prosieguo: il «Vb 2000»), dispone, al paragrafo 1 : «La domanda diretta a ottenere un permesso di soggiorno a tempo determinato è respinta qualora lo straniero non disponga di un visto per soggiorno di lunga durata valido».

8. L’articolo 3.71a del Vb 2000 dispone, al paragrafo 1, quanto segue : «Uno straniero possiede una conoscenza di base della lingua neerlandese e della società dei [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della [Vw 2000], qualora abbia superato, nell’anno immediatamente precedente la domanda di visto per soggiorno di lunga durata, l’esame di base relativo all’integrazione civica di cui all’articolo 3.98a» Vc 2000

9. Il punto B1/4.7 della Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare sugli stranieri), nella versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: la «Vc 2000»), intitolato «Integrazione civica all’estero», così dispone: «Al fine di determinare se il requisito di integrazione civica all’estero costituisca una condizione, si applicano le seguenti disposizioni: • articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della [Vw 2000]; (...) In applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della [Vw 2000], l’[Immigratie- en Naturalisatiedienst (servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione, [OSCURATO:PERSONA])] respinge la domanda di visto per soggiorno di lunga durata qualora lo straniero non abbia superato l’esame di base relativo all’integrazione civica all’estero, salvo che ne sia esentato o dispensato. (...) Le esenzioni Ai fini della valutazione dell’esenzione dal requisito di integrazione civica all’estero, si applicano le seguenti disposizioni: • articolo 16, paragrafo 1, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, della [Vw 2000]; (...)» Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

10. In data, rispettivamente, 1° e 19 settembre 2021, il coniuge di B e il partner di A (in prosieguo, menzionati individualmente :i «soggiornanti») presentavano, a nome di tali due cittadine di paesi terzi, una domanda di visto per soggiorno di lunga durata per le medesime e, quanto alla seconda, per i suoi figli, ai fini del ricongiungimento familiare nei [OSCURATO:PERSONA].

11. Con decisioni, rispettivamente, del 2 febbraio e del 21 dicembre 2021, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») respingeva le domande, in base al rilievo che le due cittadine di paesi terzi non soddisfacevano l’obbligo di superare all’estero la prima fase del loro percorso di integrazione civica nei [OSCURATO:PERSONA], comprendente la verifica di una conoscenza elementare della lingua e della società neerlandesi (alla luce del requisito di integrazione civica all’estero), requisito dal quale esse non potevano essere esentate.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], non sussisteva neppure alcun motivo per la concessione di una dispensa dal requisito di integrazione civica all’estero, in considerazione di particolari circostanze individuali.

12. Con decisioni del 3 settembre 2021 e del 22 maggio 2023, il Segretario di Stato respingeva le opposizioni proposte, rispettivamente, da A e da B.

13. Con sentenze del 23 gennaio 2023 e del 16 aprile 2024, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo fondati i ricorsi proposti da A e da B avverso tali due sentenze, ne disponeva l’annullamento, in base al rilievo che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000 opererebbe, ai fini dell’applicazione del requisito di integrazione civica all’estero, una distinzione fondata sulla nazionalità, in violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»)( 6 ), in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, requisito che risulterebbe in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86.

A tal riguardo, il giudice medesimo rilevava che i cittadini stranieri non esentati dal suddetto requisito sarebbero vittime di una disparità di trattamento rispetto a quelli che beneficerebbero della dispensa, pur trovandosi in una situazione comparabile, considerato che, in entrambi i casi, tali cittadini stranieri intenderebbero esercitare nei [OSCURATO:PERSONA] il loro diritto alla vita familiare.

Inoltre, detto giudice osservava che, sebbene il requisito di integrazione civica persegua un obiettivo legittimo, vale a dire promuovere l’integrazione nei [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, tuttavia, adeguatamente motivato il fatto che il requisito in questione costituirebbe un mezzo idoneo al conseguimento di tale obiettivo e che, pertanto, la disparità di trattamento sarebbe oggettivamente giustificata.

14. Avverso tali sentenze il Segretario di Stato ricorreva in appello dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), giudice del rinvio.

15. Tale giudice rileva che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della Vw 2000, il [OSCURATO:PERSONA], che è ormai l’autorità competente in materia di ricongiungimento familiare, può respingere una domanda di visto per soggiorno di lunga durata nel caso in cui il cittadino straniero non soddisfi il requisito di integrazione civica all’estero, ove il superamento dell’esame di base dimostrerebbe, conformemente all’articolo 3.71a, paragrafo 1, del Vb 2000, il possesso, da parte dell’interessato, di una conoscenza di base della lingua e della società neerlandesi.

Tale requisito di integrazione civica all’estero sarebbe pertanto collegato all’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata.

Ne conseguirebbe che i cittadini di paesi stranieri soggetti a quest’ultimo obbligo dovrebbero altresì soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero, mentre i cittadini di paesi stranieri esentati dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata sarebbero parimenti esentati dal requisito di integrazione civica all’estero.

Orbene, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000 e al punto B1/4.7 della Vc 2000, tale esenzione si applicherebbe unicamente ai cittadini stranieri in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, dell’Australia, del Canada, della Corea del Sud, della Confederazione svizzera, degli [OSCURATO:PERSONA], del Giappone, di Monaco, della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], della Città del Vaticano, ,.

Verrebbe quindi operata una distinzione fondata sulla nazionalità.

16. Pertanto, i cittadini stranieri soggetti all’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata non potrebbero, quindi, beneficiare del ricongiungimento familiare fintantoché non abbiano superato l’esame di integrazione civica all’estero, fermo restando che coloro che abbiano superato tale esame sarebbero soggetti, successivamente al loro ingresso nei [OSCURATO:PERSONA], a un obbligo di integrazione civica al pari dei cittadini stranieri che già soggiornino nei [OSCURATO:PERSONA], in particolare dei cittadini stranieri esentati dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata.

Ai cittadini stranieri non esentati dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata sarebbe pertanto imposta una limitazione supplementare.

17. A parere del giudice del rinvio, la questione che si pone nella specie è volta ad acclarare se il diritto dell’Unione osti alla disparità di trattamento operata dal diritto dei [OSCURATO:PERSONA], in base alla nazionalità, tra i cittadini stranieri tenuti a soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero e quelli che ne sono esentati per il solo fatto di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata.

18. In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a) e paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE (…), alla luce degli articoli 7, 20, 21 e 52 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa come quella di cui all’articolo 16, paragrafo 1, parte iniziale e lettera h), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della [Vw 2000], in cui, sulla base di accordi bilaterali nel contesto del commercio estero, per ottenere un visto di lunga durata viene fatta una distinzione a seconda della cittadinanza tra stranieri che devono soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero e stranieri che sono esentati dal requisito in parola».

19. Hanno presentato osservazioni scritte A e i suoi figli, B, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco, nonché la Commissione europea.

20. Le osservazioni orali di A, B, del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione sono state sentite all’udienza del 20 maggio 2026.

Analisi

21. Con la propria questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/86, nel combinato disposto, eventualmente, con gli articoli 20 e 21 della Carta, osti ad una normativa nazionale che opera, ai fini dell’ottenimento di un visto per soggiorno di lunga durata, una distinzione fondata sulla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di adempiere una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all’estero, e quelli che ne sono esentati.

22. Esaminerò tale problematica giuridica dopo aver brevemente esaminato la questione della competenza della Corte e formulato talune osservazioni sulle disposizioni che occorre interpretare ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale.

Su lla competenza della Corte

23. La controversia nel procedimento principale riguarda un ricongiungimento familiare nel quale il soggiornante è un cittadino dell’Unione.

Essa non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86.

Quest’ultima, infatti, conformemente all’articoli 1, all’articolo 2, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 3, disciplina unicamente le fattispecie nelle quali il soggiornante è un cittadino di un paese terzo legalmente residente nel territorio di uno Stato membro.

24. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni nelle quali, sebbene i fatti di cui al procedimento principale non rientrino direttamente nella sfera di applicazione di tale diritto, dette disposizioni siano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle disposizioni medesime ( 7 ).

25. Dalla decisione di rinvio risulta che, in forza del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], una situazione interna quale quella di cui al procedimento principale, nella quale il soggiornante è un cittadino dei [OSCURATO:PERSONA], è assimilata a una situazione rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nella quale il soggiornante è un cittadino di un paese terzo.

Si deve pertanto concludere che la Corte è competente a rispondere alla questione pregiudiziale sottopostale ( 8 ).

Nel merito Il contesto normativo dell’analisi

26. Occorre, in limine, delimitare il quadro giuridico pertinente ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale.

27. A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se l’esenzione dall’obbligo di soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero istituita dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] possa costituire una disposizione «più favorevole» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 4 o 5, della direttiva 2003/86.

28. Al fine di potersi pronunciare su tale questione occorre, preliminarmente, collocare tali disposizioni nel contesto nel quale esse si inseriscono.

29. Ricordo che, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 fissa le condizioni ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

30. A termini del suo articolo 3, paragrafo 1, la direttiva medesima si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi.

I successivi paragrafi da 2 a 5 specificano le categorie di persone escluse dal campo di applicazione della direttiva stessa, nonché le disposizioni alle quali essa non osta.

31. In particolare, a termini dell’articolo 3, paragrafo 4, la direttiva 2003/86 fa salve, segnatamente, le disposizioni più favorevoli negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e dei paesi terzi, dall'altra.

Inoltre, il successivo paragrafo 5 del medesmo articolo 3 lascia impregiudicata la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

32. Occorre esaminare, in limine, la questione se una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro esenta i cittadini di determinati paesi terzi dal requisito di integrazione civica all’estero possa essere qualificata, come prospettato dal giudice nazionale nella questione pregiudiziale e come sostenuto da tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni scritte, come una misura «più favorevole» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86.

33. Preciso sin d’ora che, a mio avviso, tale questione richiede una risposta negativa.

34. Infatti, anzitutto, tali disposizioni riflettono una tecnica normativa classica del diritto dell’Unione.

In assenza di consenso sul grado di armonizzazione da adottare, il legislatore dell’Unione può prevedere che un atto di diritto derivato non osti all’adozione o al mantenimento, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di disposizioni che vadano oltre i requisiti dal medesimo stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi di tale atto.

35. A titolo esemplificativo, l’articolo 3 della direttiva 2011/95 ( 9 ) autorizzava gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad «introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli» per quanto riguarda sia la determinazione dei soggetti che possono beneficiare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, sia gli elementi della protezione internazionale.

Il considerando 14 della direttiva medesima precisava che si trattava di «disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva».

Analogamente, l’articolo 13 della direttiva 2003/109 ( 10 ) prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva» ( 11 ).

36. Si tratta, dunque, di un’autorizzazione che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall’atto di diritto derivato .

37. Inoltre, per quanto riguarda la direttiva 2003/86, occorre rilevare che il Parlamento europeo ha illustrato la proposta di modifica legislativa corrispondente al contenuto dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, indicando che la direttiva è intesa a stabilire norme minime e che il presente emendamento riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri il diritto di prevedere condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla proposta di direttiva( 12 ).

Inoltre, nei propri orientamenti relativi all’applicazione della direttiva 2003/86, la Commissione ha preso in considerazione, quali misure più favorevoli, unicamente deroghe a condizioni imposte da tale direttiva.

Inoltre, nei suoi orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86( 13 ), la Commissione ha previsto, tra le misure più favorevoli, esclusivamente deroghe a una condizione imposta da tale direttiva.( 14 ).

38. Quanto alla normativa nazionale di cui trattasi, che esenta i cittadini di determinati paesi terzi dal requisito di integrazione civica all’estero, essa produce certamente l’effetto di accordare un trattamento più favorevole a determinate categorie di cittadini di paesi terzi.

Tale elemento non consente, tuttavia, di concludere nel senso dell’esistenza di una «condizione più favorevole» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86.

Infatti, l’esenzione prevista dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] non deriva da una condizione prevista da tale direttiva, bensì da un criterio di nazionalità istituito dalla normativa nazionale ai fini dell’applicazione del requisito di integrazione civica, preliminare all’ingresso nel territorio, consentito dalla direttiva stessa.

39. Infine e, in ogni caso, per quanto attiene più specificamente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2003/86, ricordo che il suo tenore letterale menziona gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi dall’Unione oppure da quest’ultima congiuntamente con i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale interpretazione letterale è, del resto, avvalorata dai lavori preparatori della direttiva 2003/86.

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione precisa infatti che, «[n]el momento in cui si adopera per armonizzare le norme in materia di ricongiungimento familiare, la Comunità europea mantiene i suoi impegni internazionali e gli accordi, comunitari o misti, già entrati in vigore»( 15 ).

Orbene, rilevo che gli accordi con i paesi terzi menzionati dal giudice del rinvio sono stati conclusi da un solo Stato membro , vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].

In tali circostanze, non vedo sotto quale profilo tale disposizione possa essere pertinente ai fini della risposta alla presente questione pregiudiziale.

40. Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che l’esenzione concessa a determinati cittadini di paesi terzi non deriva sistematicamente dalla conclusione di un accordo con un paese terzo, come dimostra, in particolare, la situazione dei cittadini della Corea del Sud.

41. Ritengo, pertanto, che l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86 non sia pertinente nella fattispecie.

42. Per contro, l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, eventualmente nel combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta, mi sembra essere la disposizione pertinente ai fini della risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio.

Sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 e degli articoli 20 e 21 della Carta

43. Ricordo, in limine, che l’articolo 4 della direttiva 2003/86 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare, in presenza di determinate condizioni, il ricongiungimento familiare di taluni congiunti del soggiornante( 16 ) senza potersi avvalere di discrezionalità in proposito( 17 ).

44. Tali condizioni sono enunciate negli articoli 6 e 7 della presente direttiva.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che la persona che ha presentato la domanda di ricongiungimento familiare fornisca la prova che il richiedente disponga, in primo luogo, di un alloggio considerato normale per sé e per la propria famiglia; in secondo luogo, di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi per sé stesso e per i suoi familiari e, in terzo luogo, di risorse stabili, regolari e sufficienti che gli consentano di provvedere al proprio sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

45. L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2003/86, inoltre, fa riferimento non a «condizioni», bensì a «misure» d’integrazione, disponendo che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere ai cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale».

46. Tale disposizione è formulata come una facoltà concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri e, secondo i lavori preparatori della direttiva 2003/86, è stata introdotta al fine di sancire la possibilità, già prevista in particolare nei [OSCURATO:PERSONA], di istituire esami di integrazione civica ( 18 ). [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di manovra nell’attuazione di tale disposizione.

Esaminerò, nelle considerazioni che seguono, i limiti di tale margine di manovra, così come precisati nella sentenza K e A , nonché le conseguenze che ne derivano nel caso di specie.

47. In primo luogo, la causa all’origine della sentenza K e A riguardava la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] relativa proprio all’esame di integrazione civica.

Innanzitutto, la Corte ha espressamente riconosciuto che la direttiva 2003/86 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di subordinare il rilascio di un’autorizzazione all’ingresso al rispetto di determinate misure preliminari di integrazione ( 19 ).

Successivamente, ha verificato, alla luce del principio di proporzionalità, se il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato il proprio margine di manovra nell’organizzazione di tale esame in modo compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione ( 20 ).

48. A tale riguardo, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che l’esame in questione costituiva una vera e propria «misura di integrazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva de qua , essendo volta a facilitare l’integrazione dei familiari del soggiornante.

Infatti, l’acquisizione delle conoscenze relative alla lingua e alla società dello Stato membro ospitante, necessarie per superare tale esame, favoriva indubbiamente l’interazione tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini di tale Stato membro, nonché lo sviluppo di relazioni sociali tra di essi ( 21 ).

49. In secondo luogo, la Corte ha precisato che le condizioni di applicazione dell’obbligo di superare tale esame eccederebbero quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare in tre ipotesi.

50. La prima è quella in cui tale valutazione sia diretta a selezionare le persone autorizzate a esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.

Ciò avverrebbe, in particolare, qualora l’applicazione di tale obbligo comportasse un rifiuto automatico del ricongiungimento familiare, senza tenere conto degli sforzi compiuti dagli interessati per soddisfare il requisito di integrazione( 22 ).

51. La seconda è quella in cui non si tenga conto di particolari circostanze individuali ai fini della concessione, ai familiari del soggiornante, di un’esenzione dall’obbligo di superare l’esame ( 23 ).

52. La terza riguarda il caso in cui l'importo delle spese relative all'esame di integrazione risulti eccessivo in considerazione della loro incidenza finanziaria sui cittadini di paesi terzi interessati ( 24 ).

53. In questi ultimi due casi, infatti, le condizioni di applicazione di tale obbligo avrebbero l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ( 25 ).

54. In sintesi, il margine di manovra concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 trova il proprio limite nel divieto di imporre requisiti di integrazione che eccedano quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare.

Infatti, l’obbligo di conformarsi a tali requisiti di integrazione è tale da compromettere l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, e ciò si verifica laddove le modalità di attuazione di tali requisiti siano tali da costituire, per i familiari del richiedente, un ostacolo difficilmente superabile alla realizzazione di tale ricongiungimento.

55. Per contro, tale limitazione del margine di manovra degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sembra estendersi alla determinazione delle categorie di cittadini di paesi terzi tenuti a conformarsi a una misura di integrazione prima del loro ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante.

Rilevo, a questo proposito, che, nella sentenza K e A , la Corte si è astenuta dall’esaminare se la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] fosse «incoerente» rispetto all’obiettivo di facilitare l’integrazione dei familiari del richiedente il ricongiungimento, esentando i cittadini di alcuni paesi terzi dall’obbligo di superare tale esame ( 26 ).

Tale rilievo suggerisce che l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 non è volto a restringere ulteriormente il margine di manovra di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tale riguardo.

56. Alla luce del suo oggetto, come risulta dal considerando 6, tale direttiva mira esclusivamente a garantire la tutela della famiglia e a promuovere o a preservare la vita familiare.

Essa garantisce così al richiedente che ne faccia richiesta un diritto soggettivo al ricongiungimento familiare quando ricorrono le condizioni previste da tale direttiva.

Ciò premesso, se il legislatore dell’Unione avesse inteso disciplinare il margine di manovra degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel determinare le categorie di cittadini di paesi terzi tenuti a conformarsi a una misura di integrazione prima del loro ingresso nel territorio, è lecito ritenere che lo avrebbe espressamente previsto.

Tale questione riguarda, infatti, l’esercizio del diritto sovrano degli [OSCURATO:PERSONA], da tempo riconosciuto dal diritto internazionale, di controllare l’ingresso dei cittadini stranieri nel proprio territorio ( 27 ).

57. In tal senso, la determinazione delle categorie di cittadini di paesi terzi soggetti a tale misura di integrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, nonché di quelle che ne sono esentate, rientra nell’esercizio delle prerogative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di ammissione degli stranieri nel proprio territorio.

Tali prerogative si esercitano, in particolare, mediante il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.

Orbene, poiché il ricongiungimento familiare ha proprio come finalità un soggiorno di lunga durata ( 28 ), la sua realizzazione è subordinata all’ottenimento di un permesso di tal genere( 29 ).

58. Va ricordato che i visti relativi a soggiorni superiori a tre mesi costituiscono, ai sensi dell’articolo 18( 30 ) della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen( 31 ), visti nazionali rilasciati dal singolo Stato membro interessato in base alla propria normativa .

In tal senso, la definizione delle categorie di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di ottenere un visto per soggiorni di lunga durata o esenti da tale obbligo rientra esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale.

59. Ogni Stato membro rimane quindi libero, nell’ambito della propria politica estera e nel perseguimento di una pluralità di obiettivi economici, sociali o diplomatici, di esentare i cittadini di determinati paesi terzi dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorni di lunga durata.

In una situazione del genere, è naturale che tale Stato esenti gli stessi cittadini da un altro requisito preliminare al loro ingresso nel proprio territorio, quale l’obbligo di soddisfare una misura di integrazione civica.

La normativa nazionale controversa nella specie si colloca proprio in tale logica.

60. Orbene, se l’esenzione dall’obbligo di adempiere una misura di integrazione dovesse necessariamente essere concessa a tutti i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero costretti o ad estendere tale esenzione a tutti i cittadini di paesi terzi, oppure a revocarla a coloro ai quali viene concessa l’esenzione dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorni di lunga durata.

Una simile interpretazione impedirebbe loro di trarre, in materia di misure di integrazione, le conseguenze delle scelte di ordine economico, sociale o diplomatico che compiono in materia di visti per soggiorni di lunga durata.

61. Ritengo, pertanto, che la limitazione del margine di manovra degli [OSCURATO:PERSONA] membri non si estenda alla determinazione delle categorie di cittadini di paesi terzi assoggettati ad una misura di integrazione anteriormente al loro ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante.

62. In secondo luogo, alla luce dell’interpretazione proposta, occorre acclarare se l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta , possa offrire ai cittadini di paesi terzi che non sono esentati, ai sensi della legislazione dello Stato membro ospitante, dall’obbligo di adempiere una misura di integrazione anteriormente del loro ingresso nel territorio di quest’ultimo, la tutela derivante dal divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità.

63. Ritengo che a tale questione debba essere data risposta negativa.

64. Ricordo, infatti, che il diritto derivato in esame riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra tale da preservare le loro prerogative in materia di ammissione degli stranieri sul proprio territorio, impedendo ampiamente, in tal modo, che la Carta svolga una funzione suppletiva che consenta di adottare un approccio più protettivo nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi membri della famiglia del soggiornante, sebbene un approccio del genere mi sembrerebbe, in astratto, pienamente auspicabile.

Le ragioni alla base di tale conclusione saranno esposte più dettagliatamente nelle considerazioni esposte in prosieguo.

65. Va rammentato, anzitutto, che le disposizioni della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] che istituiscono una differenza di trattamento tra i cittadini dei singoli paesi terzi rientrano in un regime specifico espressamente autorizzato dall’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 volto a contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo della direttiva medesima.

Tale regime costituisce quindi un’attuazione del diritto dell’Unione ( 32 ).

Tali disposizioni devono essere conformi alla Carta.

66. Si pone quindi la questione della conformità di tale regime all’articolo 20 e all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta.

Per rispondere a tale questione, è opportuno richiamare il contenuto di questi due articoli nonché le modalità con cui si articolano i rispettivi ambiti di applicazione.

67. L’articolo 21, paragrafo 2, della Carta vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità «[n]ell’ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute», mentre l’articolo 20 della Carta sancisce, con sette parole ormai famose, il principio secondo cui «[t]utte le persone sono uguali davanti alla legge».

68. Sembra artificiale tracciare una linea di demarcazione rigida tra i campi di applicazione di queste due disposizioni.

Mentre la seconda enuncia un principio di carattere generale, la prima ne costituisce un’applicazione in fattispecie particolari.

In questa prospettiva, l’articolo 21 della Carta appare come una lex specialis rispetto alla lex generalis rappresentata dal precedente articolo 20 ( 33 ).

69. Per quanto riguarda, tuttavia, le disparità di trattamento fondate sulla nazionalità che riguardano i cittadini di paesi terzi, la Corte si è sempre rifiutata di valutarle alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta ( 34 ).

Più in particolare, la Corte ha ricordato che, alla luce delle Spiegazioni relative alla Carta ( 35 ), l’articolo 21, paragrafo 2, della medesima corrisponde all’articolo 18, primo comma, TFUE ( 36 ) et deve quindi trovare applicazione conformemente a quest’ultima disposizione.

Orbene, secondo la Corte, l’articolo 18, primo comma, TFUE riguarda le situazioni, rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità ( 37 ), e non è destinata ad essere applicata nel caso di un’eventuale differenza di trattamento tra due categorie di cittadini di paesi terzi ( 38 ).

70. Nelle sentenze État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)( 39 ) e O.G (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo)( 40 ), la Corte ha tuttavia riconosciuto che un simile trattamento differenziato deve essere esaminato alla luce del principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta, che si applica a «tutte le persone».

71. Ciò detto, mi sembra che, nella specie, tale approccio non sia applicabile alla luce dei principi affermati nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

( 41 ), cui fa eco la sentenza Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques( 42 ). 72. Nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte ha dichiarato che le differenze di trattamento tra paesi terzi nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione non rientrano nel principio della parità di trattamento.

Infatti, il diritto dell’Unione non detta alcun obbligo espresso di riservare un trattamento paritario a tutti i paesi terzi e il diritto internazionale pubblico non prevede un principio generale di parità di trattamento tra paesi terzi.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che le istituzioni e gli organi dell’Unione dispongono, nella conduzione delle relazioni esterne, di un ampio margine di scelta politica.

Orbene, secondo la Corte, l’Unione deve poter compiere le proprie scelte politiche e, in funzione degli obiettivi che persegue, operare una distinzione tra i paesi terzi, senza essere tenuta a garantire un trattamento uguale a tutti i paesi medesimi ( 43 ).

73. Sono pienamente consapevole del fatto che, nel caso di specie, la disparità di trattamento in questione riguarda non gli [OSCURATO:PERSONA], bensì i cittadini.

Resta comunque il fatto che la conduzione della politica estera dell’Unione può giustificare disposizioni volte a operare una distinzione tra i paesi terzi e che, di conseguenza, hanno l’effetto di riservare un trattamento meno favorevole ai cittadini di alcuni di essi.

Essa può inoltre giustificare disposizioni il cui scopo stesso è quello di riservare tale trattamento ai cittadini di un paese terzo, come risulta dalla sentenza Préfet du Gers ( 44 ).

74. A mio avviso, questi stessi principi dovrebbero applicarsi alla conduzione della politica estera degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando agiscono entro i limiti del margine di manovra loro concesso dal diritto dell’Unione.

75. Per i motivi esposti supra , la determinazione dei cittadini di paesi terzi tenuti ad adempiere una determinata misura di integrazione per poter essere ammessi nel territorio dello Stato membro ospitante deriva da scelte di natura politica che, in quanto tali, non sono sindacabili alla luce del principio di parità di trattamento.

Analogamente alle istituzioni dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono quindi, nell’esercizio di tali prerogative, in particolare mediante la conclusione di accordi bilaterali, trattare in modo diverso alcuni paesi terzi rispetto ad altri.

76. È necessario aggiungere un’ultima precisazione: se il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità non si applica alle fattispecie disciplinate dalla direttiva 2003/86, la definizione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle categorie di cittadini di paesi terzi tenuti a conformarsi a una misura di integrazione preliminare per poter essere ammessi sul loro territorio non può in alcun caso tradursi in una discriminazione fondata su uno dei motivi elencati, in modo non esaustivo, all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ( 45 ), vale a dire il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Infatti, la sfera di applicazione di tale disposizione, contrariamente al successivo paragrafo 2 dello stesso articolo 21, non è soggetta ad alcuna limitazione particolare, in quanto essa vieta qualsiasi discriminazione fondata su uno dei menzionati motivi.

Del resto, dal considerando 5 della direttiva 2003/86 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuare tale direttiva nel rispetto dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

77. Ragionare diversamente significherebbe probabilmente accogliere un’interpretazione in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Infatti, quest’ultima ha più volte stabilito che una misura di controllo dell’immigrazione compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della CEDU può comunque determinare una violazione del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 14 di tale convenzione ( 46 ) istituendo una disparità di trattamento fondata, in particolare, sul sesso( 47 ), sull’orientamento sessuale ( 48 ) o sull’origine etnica( 49 ).

78. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla presente questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’ottenimento di un visto per soggiorni di lunga durata, opera una distinzione in base alla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi che devono soddisfare una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all’estero, e quelli che ne sono esentati.

Conclusione

79. In considerazione dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini : L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’ottenimento di un visto per soggiorni di lunga durata, opera una distinzione in base alla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi che devono soddisfare una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all’estero, e quelli che ne sono esentati. 1 Lingua originale : il francese. i La presente causa reca un nome fittizio non corrispondente al nome reale di alcuna delle parti del procedimento. 2 GU 2003, L 251, pag.

12. 3 Sentenza del 9 luglio 2015 (C-153/14, in prosieguo: la «sentenza K e A», EU:C:2015:453). 4 (Stb. 2000, n. 495) 5 (Stb. 2000, n. 497) 6 Sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950. 7 V., in particolare, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C-268/15, EU:C:2016:874, punto 53). 8 Va osservato che la Corte si è già dichiarata competente a interpretare le disposizioni della direttiva 2003/86 in cause analoghe alla presente, relative a disposizioni del diritto dei [OSCURATO:PERSONA] in materia di ricongiungimento familiare.

V. sentenze del 7 novembre 2018, C e A (C-257/17, EU:C:2018:876, punti da 28 a 44), e del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico) (C-381/18 e C-382/18, EU:C:2019:1072, punti da 38 a 48). 9 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (GU L 2024/1347), che si applica a partire dal 1° luglio 2026’. 10 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). 11 V., al riguardo, la sentenza del 17 luglio 2014, Tahir (C-469/13, EU:C:2014:2094, punto 39). 12 Relazione sulla proposta del Parlamento europeo, del 17 luglio 2000, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ricongiungimento familiare documento n.

A5-0201/2000 [COM(1999) 638 – C5-0077/2000 – 1999/0258(CNS)], pag. 9 (disponibile all’indirizzo seguente : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2000-0201_IT.pdf).. 13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86 [COM(2014) 210 final], (in prosieguo: gli «orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86»).

V. la sentenza del 26 marzo 2026, Gonrieh (C-819/25 PPU, EU:C:2026:252, punto 50), secondo cui la Corte tiene conto di tali orientamenti ai fini dell’interpretazione della direttiva 2003/86. 14 Nella nota a piè di pagina n. 31 figurante nella sezione 3.1 degli orientamenti per la direttiva 2003/86, la Commissione fa riferimento alla deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/86, che consente a uno Stato membro di accettare, in determinate circostanze, che una domanda di ricongiungimento familiare sia presentata mentre i familiari si trovano già sul suo territorio.

Tale deroga costituisce un’eccezione alla regola generale enunciata nel primo comma di tale disposizione, secondo cui la domanda deve essere presentata ed esaminata mentre i familiari risiedono al di fuori dello Stato membro in cui risiede il soggiornante. 15 Proposta di direttiva del Consiglio del 1° dicembre 1999, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(1999) 638 def.], articolo 3, n. 4. 16 A termini dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, un soggiornante è «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare». 17

V. sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C-540/03, EU:C:2006:429, punto 60). 18

V. proposta modificata di direttiva del Consiglio, del 26 novembre, 2002, relativa al diritto al ricongiungimento familiare documento n. 14272/02 [1999/0258(CNS)] , pag. 13, nota a piè di pagina n. 2 (disponibile al seguente indirizzo : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14272-2002-INIT/it/pdf).

A tale nota fa riferimento la sentenza del 30 marzo 2010, del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) (DE:BVerwG:2010:300310U1C8.09.0, punto 25), secondo cui l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 è stato inserito nel corso dei negoziati in seno al Consiglio dell’Unione europea a seguito dell’insistenza del governo dei [OSCURATO:PERSONA], del governo ’austriaco e del governo tedesco (disponibile al seguente indirizzo: https://www.bverwg.de/300310U1C8.09.0). 19 Sentenza K e A (punto 49). 20 Sentenza K e A (punto 50). 21 Sentenza K e A (punti da 52 a 54). 22 Sentenza K e A (punto 56). 23 Sentenza K e A (punti 58 e 59). 24 Sentenza K e A (punto 65). 25 Sentenza K e A (punti 59 e 64). 26 A differenza dell’avvocato generale, che aveva proceduto a tale esame.

V. le conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa K e A (C-153/14, EU:C:2015:186, paragrafo 38). 27

V. Corte CEDU, 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1985:0528JUD000921480, punti 67 e segg.); Corte EDU 19 febbraio 1996, Gül c.

Svizzera (CE:ECHR:1996:0219JUD002321894, punto 38); Corte EDU 28 novembre 1996, Ahmut c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:1128JUD002170293, punti 63 e 67), nonché Corte EDU 21 dicembre 2001, Sen c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2001:1221JUD003146596, punti 31 e 36). 28

V. sezione 5.1 degli orientamenti per la direttiva 2003/86. 29 Due disposizioni della direttiva 2003/86 evidenziano tale nesso.

L’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che una domanda di ricongiungimento familiare sia corredata non solo da «documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8», ma anche «copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari».

Il successivo articolo 13, paragrafo 1, prevede che, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso dei familiari e agevola il rilascio dei visti necessari.

Al punto 52 della sentenza del 26 marzo 2026, Gonrieh (C-819/25 PPU, EU:C:2026:252), la Corte ha precisato che tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e di applicare procedure amministrative rapide ed efficaci ai fini del rilascio dei visti. 30 Tale disposizione mira a facilitare la libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorni di lunga durata, prevedendo che esso valga, a determinate condizioni, anche come visto uniforme per soggiorni di breve durata, mentre in precedenza consentiva solo un unico transito attraverso il territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri per raggiungere lo Stato di rilascio. 31 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19). 32

V. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C-609/17 e C-610/17, EU:C:2019:981, punto 50). 33 V., in particolare, Bell, M., « [OSCURATO:PERSONA] the Law », in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, 2

e ediz., pag.

600. 34 Per quanto attiene alle critiche rivolte a tale impostazione, v., segnatamente, Kilpatrick, C., e Eklund, H., « Article 21 », The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., pagg. da 613 a 638; Groenendijk, K., « Citizens and [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] or Discrimination », in Carlier, J. Y., e Guild, E. (diretto da), L’avenir de la libre circulation des personnes dans l’UE , Bruylant, Bruxelles, 2006, pagg. da 79 a 101 ; Hublet, C., « [OSCURATO:PERSONA] of Article 12 of the Treaty of the [OSCURATO:PERSONA] vis-à-via [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]: Evolution at Last? », [OSCURATO:PERSONA] GUurnal , vol. 15, n . 6, 2009, pagg. da 757 a 774 ; Peers, S., « [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:PERSONA] on Long-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] »,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 29, 2004, pagg. da 437 a

460. 35 GU 2007, C 303, pag.

17. 36 Tale disposizione così recita: « Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». 37

V. sentenza del 4 giugno 2009, Vatsouras et Koupatantze (C-22/08 e C-23/08, EU:C:2009:344, punto 52). 38

V. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) (C-930/19, EU:C:2021:657, punti 51 e 52).

Va ricordato che tale causa verteva sulla disparità di trattamento derivante dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77), e la direttiva 2003/86 quanto alle condizioni relative al mantenimento o alla concessione del diritto di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime di violenza domestica a seguito di un divorzio. 39 Sentenza del 2 settembre 2021 (C 930/19, EU:C:2021:657). 40 Sentenza del 6 giugno 2023(C-700/21, EU:C:2023:444).

Va ricordato che tale causa riguardava una normativa nazionale che riservava ai cittadini dello Stato membro di esecuzione e ai cittadini dell’Unione l’applicazione della prima delle due condizioni alle quali era subordinata l’applicazione di un motivo facoltativo di non esecuzione previsto dalla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, condizione secondo cui la persona ricercata deve trovarsi in tale Stato, esserne cittadino o risiedervi. 41 Sentenza del 21 dicembre 2016 (C-272/15, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2016:993). 42 Sentenza del 9 giugno 2022 (C-673/20, in prosieguo: la «sentenza Préfet du Gers », EU:C:2022:449). 43

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 23 a 26 e giurisprudenza citata). 44 Sentenza Préfet du Gers (punto 98), secondo cui « (...) nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di ritenere che l’Unione, in quanto parte contraente dell’accordo di recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), adottato il 17 ottobre 2019 e entrato in vigore il 1° febbraio 2020], non avendo richiesto che fosse previsto, in tale accordo in generale o all’articolo 127 del medesimo in particolare, un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a favore dei cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nella conduzione delle relazioni esterne». 45 Va sottolineato che, nell’ambito del procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) aveva ritenuto che la distinzione fondata sulla nazionalità, prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000, costituisse in realtà una discriminazione fondata sull’origine, l’ascendenza nazionale o l’origine etnica.

Dalla decisione di rinvio risulta tuttavia che l’esistenza di tale discriminazione non rientra nell’ambito della presente questione pregiudiziale, poiché le relative censure sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] sono già state accolte in via definitiva dal giudice del rinvio. 46 Va ricordato che, come affermato nelle Spiegazioni relative alla Carta, «[n]ella misura in cui coincide con l’articolo 14 della CEDU, [l’articolo 21, paragrafo 1, della convenzione medesima] si applica in conformità dello stesso». 47

V. Corte EDU, 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1985:0528JUD000921480). 48

V. Corte EDU, 30 giugno 2016, Taddeucci e McCall c. Italia (CE:ECHR:2016:0630JUD005136209). 49

V. Corte EDU, 24 maggio 2016, Biao c. Danimarca (CE:ECHR:2016:0524JUD003859010).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 394/25 [Volta] ( i ) Minister van Asiel en Migratie con l’intevento di : A, i suoi figli e B [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 7, paragrafo 2 – Misure di integrazione – Normativa nazionale che subordina il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata a un familiare di un cittadino dell’Unione europea al superamento di un esame di integrazione civica all’estero – Cittadini di determinati altri paesi terzi esentati da tale obbligo unicamente in base alla loro nazionalità – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di non discriminazione – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali – Parità di trattamento » Introduzione 1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) invita la Corte a interpretare la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare( 2 ), alla luce del requisito di integrazione civica all’estero previsto dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA]. Tale requisito di integrazione civica comprende un esame che l’interessato deve sostenere nel proprio Paese terzo d’origine. 2. A differenza della causa sfociata nella sentenza K e A( 3 ), la causa in esame non verte né sull’ammissibilità né sulle modalità di applicazione di tale esame di integrazione civica. Essa solleva la questione se l’esenzione dall’obbligo di soddisfare il requisito di integrazione all’estero, riconosciuta ai cittadini di determinati [OSCURATO:PERSONA] terzi in base alla loro nazionalità, sia conforme ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento. Si tratta di una questione al contempo delicata e inedita, che offre alla Corte l’opportunità di precisare i limiti del margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione di un trattamento differenziato ai cittadini di diversi [OSCURATO:PERSONA] terzi nell’ambito del quadro normativo istituito dalla direttiva 2003/86. Quadro normativo Diritto dell’Unione 3. Sono segnatamente pertinenti, nella specie, l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, nonché gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 2000 4. L’articolo 14 della Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge sugli stranieri (legge sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000( 4 ), nel testo applicabile alle controversie oggetto dei procedimenti principali (in prosieguo: la «Vw 2000»), dispone, al paragrafo 1 : «[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «ministro»)] ha la facoltà di: a)      accogliere, respingere o non esaminare la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato; (...) » 5. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della legge medesima: «Una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 14, può essere respinta se: a) lo straniero non è in possesso di un visto di lunga durata il cui rilascio sia stato motivato da uno scopo corrispondente a quello della domanda di permesso di soggiorno; (…) h)  lo straniero, che non appartiene a una delle categorie di cui all’articolo 17, paragrafo 1, dopo aver ottenuto un soggiorno regolare nei [OSCURATO:PERSONA], sarebbe obbligato all’integrazione civica ai sensi degli articoli 3 e 4 del Wet inburgering 2021 (legge sull’integrazione civica del 2021), e non possiede una conoscenza di base della lingua neerlandese e della società dei [OSCURATO:PERSONA]; (...)» 6. Il successivo articolo 17, paragrafo 1, così recita: « Una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 14, non è respinta per la mancanza di un visto di lunga durata, se: a)      lo straniero ha la cittadinanza di uno dei paesi da designare con decreto del [OSCURATO:PERSONA] di concerto con il [OSCURATO:PERSONA] degli Esteri; (...)» Vb 2000 7. L’articolo 3.71 del Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenwet 2000) [regolamento di attuazione della legge sugli stranieri (regolamento sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000( 5 ), nella versione applicabile alle controversie oggetto dei procedimenti principali (in prosieguo: il «Vb 2000»), dispone, al paragrafo 1 : «La domanda diretta a ottenere un permesso di soggiorno a tempo determinato è respinta qualora lo straniero non disponga di un visto per soggiorno di lunga durata valido». 8. L’articolo 3.71a del Vb 2000 dispone, al paragrafo 1, quanto segue : «Uno straniero possiede una conoscenza di base della lingua neerlandese e della società dei [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della [Vw 2000], qualora abbia superato, nell’anno immediatamente precedente la domanda di visto per soggiorno di lunga durata, l’esame di base relativo all’integrazione civica di cui all’articolo 3.98a» Vc 2000 9. Il punto B1/4.7 della Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare sugli stranieri), nella versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: la «Vc 2000»), intitolato «Integrazione civica all’estero», così dispone: «Al fine di determinare se il requisito di integrazione civica all’estero costituisca una condizione, si applicano le seguenti disposizioni: •      articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della [Vw 2000]; (...) In applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della [Vw 2000], l’[Immigratie- en Naturalisatiedienst (servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione, [OSCURATO:PERSONA])] respinge la domanda di visto per soggiorno di lunga durata qualora lo straniero non abbia superato l’esame di base relativo all’integrazione civica all’estero, salvo che ne sia esentato o dispensato. (...) Le esenzioni Ai fini della valutazione dell’esenzione dal requisito di integrazione civica all’estero, si applicano le seguenti disposizioni: •      articolo 16, paragrafo 1, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, della [Vw 2000]; (...)» Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 10. In data, rispettivamente, 1° e 19 settembre 2021, il coniuge di B e il partner di A (in prosieguo, menzionati individualmente :i «soggiornanti») presentavano, a nome di tali due cittadine di paesi terzi, una domanda di visto per soggiorno di lunga durata per le medesime e, quanto alla seconda, per i suoi figli, ai fini del ricongiungimento familiare nei [OSCURATO:PERSONA]. 11. Con decisioni, rispettivamente, del 2 febbraio e del 21 dicembre 2021, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») respingeva le domande, in base al rilievo che le due cittadine di paesi terzi non soddisfacevano l’obbligo di superare all’estero la prima fase del loro percorso di integrazione civica nei [OSCURATO:PERSONA], comprendente la verifica di una conoscenza elementare della lingua e della società neerlandesi (alla luce del requisito di integrazione civica all’estero), requisito dal quale esse non potevano essere esentate. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], non sussisteva neppure alcun motivo per la concessione di una dispensa dal requisito di integrazione civica all’estero, in considerazione di particolari circostanze individuali. 12. Con decisioni del 3 settembre 2021 e del 22 maggio 2023, il Segretario di Stato respingeva le opposizioni proposte, rispettivamente, da A e da B. 13. Con sentenze del 23 gennaio 2023 e del 16 aprile 2024, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo fondati i ricorsi proposti da A e da B avverso tali due sentenze, ne disponeva l’annullamento, in base al rilievo che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000 opererebbe, ai fini dell’applicazione del requisito di integrazione civica all’estero, una distinzione fondata sulla nazionalità, in violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»)( 6 ), in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, requisito che risulterebbe in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. A tal riguardo, il giudice medesimo rilevava che i cittadini stranieri non esentati dal suddetto requisito sarebbero vittime di una disparità di trattamento rispetto a quelli che beneficerebbero della dispensa, pur trovandosi in una situazione comparabile, considerato che, in entrambi i casi, tali cittadini stranieri intenderebbero esercitare nei [OSCURATO:PERSONA] il loro diritto alla vita familiare. Inoltre, detto giudice osservava che, sebbene il requisito di integrazione civica persegua un obiettivo legittimo, vale a dire promuovere l’integrazione nei [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, tuttavia, adeguatamente motivato il fatto che il requisito in questione costituirebbe un mezzo idoneo al conseguimento di tale obiettivo e che, pertanto, la disparità di trattamento sarebbe oggettivamente giustificata. 14. Avverso tali sentenze il Segretario di Stato ricorreva in appello dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), giudice del rinvio. 15. Tale giudice rileva che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera h), della Vw 2000, il [OSCURATO:PERSONA], che è ormai l’autorità competente in materia di ricongiungimento familiare, può respingere una domanda di visto per soggiorno di lunga durata nel caso in cui il cittadino straniero non soddisfi il requisito di integrazione civica all’estero, ove il superamento dell’esame di base dimostrerebbe, conformemente all’articolo 3.71a, paragrafo 1, del Vb 2000, il possesso, da parte dell’interessato, di una conoscenza di base della lingua e della società neerlandesi. Tale requisito di integrazione civica all’estero sarebbe pertanto collegato all’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata. Ne conseguirebbe che i cittadini di paesi stranieri soggetti a quest’ultimo obbligo dovrebbero altresì soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero, mentre i cittadini di paesi stranieri esentati dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata sarebbero parimenti esentati dal requisito di integrazione civica all’estero. Orbene, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000 e al punto B1/4.7 della Vc 2000, tale esenzione si applicherebbe unicamente ai cittadini stranieri in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, dell’Australia, del Canada, della Corea del Sud, della Confederazione svizzera, degli [OSCURATO:PERSONA], del Giappone, di Monaco, della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], della Città del Vaticano, ,. Verrebbe quindi operata una distinzione fondata sulla nazionalità. 16. Pertanto, i cittadini stranieri soggetti all’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata non potrebbero, quindi, beneficiare del ricongiungimento familiare fintantoché non abbiano superato l’esame di integrazione civica all’estero, fermo restando che coloro che abbiano superato tale esame sarebbero soggetti, successivamente al loro ingresso nei [OSCURATO:PERSONA], a un obbligo di integrazione civica al pari dei cittadini stranieri che già soggiornino nei [OSCURATO:PERSONA], in particolare dei cittadini stranieri esentati dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata. Ai cittadini stranieri non esentati dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata sarebbe pertanto imposta una limitazione supplementare. 17. A parere del giudice del rinvio, la questione che si pone nella specie è volta ad acclarare se il diritto dell’Unione osti alla disparità di trattamento operata dal diritto dei [OSCURATO:PERSONA], in base alla nazionalità, tra i cittadini stranieri tenuti a soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero e quelli che ne sono esentati per il solo fatto di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorno di lunga durata. 18. In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a) e paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE (…), alla luce degli articoli 7, 20, 21 e 52 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa come quella di cui all’articolo 16, paragrafo 1, parte iniziale e lettera h), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della [Vw 2000], in cui, sulla base di accordi bilaterali nel contesto del commercio estero, per ottenere un visto di lunga durata viene fatta una distinzione a seconda della cittadinanza tra stranieri che devono soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero e stranieri che sono esentati dal requisito in parola». 19. Hanno presentato osservazioni scritte A e i suoi figli, B, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco, nonché la Commissione europea. 20. Le osservazioni orali di A, B, del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione sono state sentite all’udienza del 20 maggio 2026. Analisi 21. Con la propria questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/86, nel combinato disposto, eventualmente, con gli articoli 20 e 21 della Carta, osti ad una normativa nazionale che opera, ai fini dell’ottenimento di un visto per soggiorno di lunga durata, una distinzione fondata sulla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di adempiere una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all’estero, e quelli che ne sono esentati. 22. Esaminerò tale problematica giuridica dopo aver brevemente esaminato la questione della competenza della Corte e formulato talune osservazioni sulle disposizioni che occorre interpretare ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. Su lla competenza della Corte 23. La controversia nel procedimento principale riguarda un ricongiungimento familiare nel quale il soggiornante è un cittadino dell’Unione. Essa non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86. Quest’ultima, infatti, conformemente all’articoli 1, all’articolo 2, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 3, disciplina unicamente le fattispecie nelle quali il soggiornante è un cittadino di un paese terzo legalmente residente nel territorio di uno Stato membro. 24. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la Corte è competente a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni nelle quali, sebbene i fatti di cui al procedimento principale non rientrino direttamente nella sfera di applicazione di tale diritto, dette disposizioni siano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle disposizioni medesime ( 7 ). 25. Dalla decisione di rinvio risulta che, in forza del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], una situazione interna quale quella di cui al procedimento principale, nella quale il soggiornante è un cittadino dei [OSCURATO:PERSONA], è assimilata a una situazione rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nella quale il soggiornante è un cittadino di un paese terzo. Si deve pertanto concludere che la Corte è competente a rispondere alla questione pregiudiziale sottopostale ( 8 ). Nel merito Il contesto normativo dell’analisi 26. Occorre, in limine, delimitare il quadro giuridico pertinente ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. 27. A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se l’esenzione dall’obbligo di soddisfare il requisito di integrazione civica all’estero istituita dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] possa costituire una disposizione «più favorevole» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 4 o 5, della direttiva 2003/86. 28. Al fine di potersi pronunciare su tale questione occorre, preliminarmente, collocare tali disposizioni nel contesto nel quale esse si inseriscono. 29. Ricordo che, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 fissa le condizioni ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 30. A termini del suo articolo 3, paragrafo 1, la direttiva medesima si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi. I successivi paragrafi da 2 a 5 specificano le categorie di persone escluse dal campo di applicazione della direttiva stessa, nonché le disposizioni alle quali essa non osta. 31. In particolare, a termini dell’articolo 3, paragrafo 4, la direttiva 2003/86 fa salve, segnatamente, le disposizioni più favorevoli negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e dei paesi terzi, dall'altra. Inoltre, il successivo paragrafo 5 del medesmo articolo 3 lascia impregiudicata la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli. 32. Occorre esaminare, in limine, la questione se una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro esenta i cittadini di determinati paesi terzi dal requisito di integrazione civica all’estero possa essere qualificata, come prospettato dal giudice nazionale nella questione pregiudiziale e come sostenuto da tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni scritte, come una misura «più favorevole» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86. 33. Preciso sin d’ora che, a mio avviso, tale questione richiede una risposta negativa. 34. Infatti, anzitutto, tali disposizioni riflettono una tecnica normativa classica del diritto dell’Unione. In assenza di consenso sul grado di armonizzazione da adottare, il legislatore dell’Unione può prevedere che un atto di diritto derivato non osti all’adozione o al mantenimento, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di disposizioni che vadano oltre i requisiti dal medesimo stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi di tale atto. 35. A titolo esemplificativo, l’articolo 3 della direttiva 2011/95 ( 9 ) autorizzava gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad «introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli» per quanto riguarda sia la determinazione dei soggetti che possono beneficiare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, sia gli elementi della protezione internazionale. Il considerando 14 della direttiva medesima precisava che si trattava di «disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva». Analogamente, l’articolo 13 della direttiva 2003/109 ( 10 ) prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva» ( 11 ). 36. Si tratta, dunque, di un’autorizzazione che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall’atto di diritto derivato . 37. Inoltre, per quanto riguarda la direttiva 2003/86, occorre rilevare che il Parlamento europeo ha illustrato la proposta di modifica legislativa corrispondente al contenuto dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, indicando che la direttiva è intesa a stabilire norme minime e che il presente emendamento riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri il diritto di prevedere condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla proposta di direttiva( 12 ). Inoltre, nei propri orientamenti relativi all’applicazione della direttiva 2003/86, la Commissione ha preso in considerazione, quali misure più favorevoli, unicamente deroghe a condizioni imposte da tale direttiva. Inoltre, nei suoi orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86( 13 ), la Commissione ha previsto, tra le misure più favorevoli, esclusivamente deroghe a una condizione imposta da tale direttiva.( 14 ). 38. Quanto alla normativa nazionale di cui trattasi, che esenta i cittadini di determinati paesi terzi dal requisito di integrazione civica all’estero, essa produce certamente l’effetto di accordare un trattamento più favorevole a determinate categorie di cittadini di paesi terzi. Tale elemento non consente, tuttavia, di concludere nel senso dell’esistenza di una «condizione più favorevole» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86. Infatti, l’esenzione prevista dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] non deriva da una condizione prevista da tale direttiva, bensì da un criterio di nazionalità istituito dalla normativa nazionale ai fini dell’applicazione del requisito di integrazione civica, preliminare all’ingresso nel territorio, consentito dalla direttiva stessa. 39. Infine e, in ogni caso, per quanto attiene più specificamente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2003/86, ricordo che il suo tenore letterale menziona gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi dall’Unione oppure da quest’ultima congiuntamente con i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale interpretazione letterale è, del resto, avvalorata dai lavori preparatori della direttiva 2003/86. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione precisa infatti che, «[n]el momento in cui si adopera per armonizzare le norme in materia di ricongiungimento familiare, la Comunità europea mantiene i suoi impegni internazionali e gli accordi, comunitari o misti, già entrati in vigore»( 15 ). Orbene, rilevo che gli accordi con i paesi terzi menzionati dal giudice del rinvio sono stati conclusi da un solo Stato membro , vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze, non vedo sotto quale profilo tale disposizione possa essere pertinente ai fini della risposta alla presente questione pregiudiziale. 40. Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che l’esenzione concessa a determinati cittadini di paesi terzi non deriva sistematicamente dalla conclusione di un accordo con un paese terzo, come dimostra, in particolare, la situazione dei cittadini della Corea del Sud. 41. Ritengo, pertanto, che l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86 non sia pertinente nella fattispecie. 42. Per contro, l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, eventualmente nel combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta, mi sembra essere la disposizione pertinente ai fini della risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio. Sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 e degli articoli 20 e 21 della Carta 43. Ricordo, in limine, che l’articolo 4 della direttiva 2003/86 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare, in presenza di determinate condizioni, il ricongiungimento familiare di taluni congiunti del soggiornante( 16 ) senza potersi avvalere di discrezionalità in proposito( 17 ). 44. Tali condizioni sono enunciate negli articoli 6 e 7 della presente direttiva. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che la persona che ha presentato la domanda di ricongiungimento familiare fornisca la prova che il richiedente disponga, in primo luogo, di un alloggio considerato normale per sé e per la propria famiglia; in secondo luogo, di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi per sé stesso e per i suoi familiari e, in terzo luogo, di risorse stabili, regolari e sufficienti che gli consentano di provvedere al proprio sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. 45. L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2003/86, inoltre, fa riferimento non a «condizioni», bensì a «misure» d’integrazione, disponendo che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere ai cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale». 46. Tale disposizione è formulata come una facoltà concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri e, secondo i lavori preparatori della direttiva 2003/86, è stata introdotta al fine di sancire la possibilità, già prevista in particolare nei [OSCURATO:PERSONA], di istituire esami di integrazione civica ( 18 ). [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di manovra nell’attuazione di tale disposizione. Esaminerò, nelle considerazioni che seguono, i limiti di tale margine di manovra, così come precisati nella sentenza K e A , nonché le conseguenze che ne derivano nel caso di specie. 47. In primo luogo, la causa all’origine della sentenza K e A riguardava la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] relativa proprio all’esame di integrazione civica. Innanzitutto, la Corte ha espressamente riconosciuto che la direttiva 2003/86 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di subordinare il rilascio di un’autorizzazione all’ingresso al rispetto di determinate misure preliminari di integrazione ( 19 ). Successivamente, ha verificato, alla luce del principio di proporzionalità, se il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato il proprio margine di manovra nell’organizzazione di tale esame in modo compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione ( 20 ). 48. A tale riguardo, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che l’esame in questione costituiva una vera e propria «misura di integrazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva de qua , essendo volta a facilitare l’integrazione dei familiari del soggiornante. Infatti, l’acquisizione delle conoscenze relative alla lingua e alla società dello Stato membro ospitante, necessarie per superare tale esame, favoriva indubbiamente l’interazione tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini di tale Stato membro, nonché lo sviluppo di relazioni sociali tra di essi ( 21 ). 49. In secondo luogo, la Corte ha precisato che le condizioni di applicazione dell’obbligo di superare tale esame eccederebbero quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare in tre ipotesi. 50. La prima è quella in cui tale valutazione sia diretta a selezionare le persone autorizzate a esercitare il diritto al ricongiungimento familiare. Ciò avverrebbe, in particolare, qualora l’applicazione di tale obbligo comportasse un rifiuto automatico del ricongiungimento familiare, senza tenere conto degli sforzi compiuti dagli interessati per soddisfare il requisito di integrazione( 22 ). 51. La seconda è quella in cui non si tenga conto di particolari circostanze individuali ai fini della concessione, ai familiari del soggiornante, di un’esenzione dall’obbligo di superare l’esame ( 23 ). 52. La terza riguarda il caso in cui l'importo delle spese relative all'esame di integrazione risulti eccessivo in considerazione della loro incidenza finanziaria sui cittadini di paesi terzi interessati ( 24 ). 53. In questi ultimi due casi, infatti, le condizioni di applicazione di tale obbligo avrebbero l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ( 25 ). 54. In sintesi, il margine di manovra concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 trova il proprio limite nel divieto di imporre requisiti di integrazione che eccedano quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare. Infatti, l’obbligo di conformarsi a tali requisiti di integrazione è tale da compromettere l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, e ciò si verifica laddove le modalità di attuazione di tali requisiti siano tali da costituire, per i familiari del richiedente, un ostacolo difficilmente superabile alla realizzazione di tale ricongiungimento. 55. Per contro, tale limitazione del margine di manovra degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sembra estendersi alla determinazione delle categorie di cittadini di paesi terzi tenuti a conformarsi a una misura di integrazione prima del loro ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante. Rilevo, a questo proposito, che, nella sentenza K e A , la Corte si è astenuta dall’esaminare se la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] fosse «incoerente» rispetto all’obiettivo di facilitare l’integrazione dei familiari del richiedente il ricongiungimento, esentando i cittadini di alcuni paesi terzi dall’obbligo di superare tale esame ( 26 ). Tale rilievo suggerisce che l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 non è volto a restringere ulteriormente il margine di manovra di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tale riguardo. 56. Alla luce del suo oggetto, come risulta dal considerando 6, tale direttiva mira esclusivamente a garantire la tutela della famiglia e a promuovere o a preservare la vita familiare. Essa garantisce così al richiedente che ne faccia richiesta un diritto soggettivo al ricongiungimento familiare quando ricorrono le condizioni previste da tale direttiva. Ciò premesso, se il legislatore dell’Unione avesse inteso disciplinare il margine di manovra degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel determinare le categorie di cittadini di paesi terzi tenuti a conformarsi a una misura di integrazione prima del loro ingresso nel territorio, è lecito ritenere che lo avrebbe espressamente previsto. Tale questione riguarda, infatti, l’esercizio del diritto sovrano degli [OSCURATO:PERSONA], da tempo riconosciuto dal diritto internazionale, di controllare l’ingresso dei cittadini stranieri nel proprio territorio ( 27 ). 57. In tal senso, la determinazione delle categorie di cittadini di paesi terzi soggetti a tale misura di integrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, nonché di quelle che ne sono esentate, rientra nell’esercizio delle prerogative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di ammissione degli stranieri nel proprio territorio. Tali prerogative si esercitano, in particolare, mediante il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata. Orbene, poiché il ricongiungimento familiare ha proprio come finalità un soggiorno di lunga durata ( 28 ), la sua realizzazione è subordinata all’ottenimento di un permesso di tal genere( 29 ). 58. Va ricordato che i visti relativi a soggiorni superiori a tre mesi costituiscono, ai sensi dell’articolo 18( 30 ) della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen( 31 ), visti nazionali rilasciati dal singolo Stato membro interessato in base alla propria normativa . In tal senso, la definizione delle categorie di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di ottenere un visto per soggiorni di lunga durata o esenti da tale obbligo rientra esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale. 59. Ogni Stato membro rimane quindi libero, nell’ambito della propria politica estera e nel perseguimento di una pluralità di obiettivi economici, sociali o diplomatici, di esentare i cittadini di determinati paesi terzi dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorni di lunga durata. In una situazione del genere, è naturale che tale Stato esenti gli stessi cittadini da un altro requisito preliminare al loro ingresso nel proprio territorio, quale l’obbligo di soddisfare una misura di integrazione civica. La normativa nazionale controversa nella specie si colloca proprio in tale logica. 60. Orbene, se l’esenzione dall’obbligo di adempiere una misura di integrazione dovesse necessariamente essere concessa a tutti i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero costretti o ad estendere tale esenzione a tutti i cittadini di paesi terzi, oppure a revocarla a coloro ai quali viene concessa l’esenzione dall’obbligo di ottenere un visto per soggiorni di lunga durata. Una simile interpretazione impedirebbe loro di trarre, in materia di misure di integrazione, le conseguenze delle scelte di ordine economico, sociale o diplomatico che compiono in materia di visti per soggiorni di lunga durata. 61. Ritengo, pertanto, che la limitazione del margine di manovra degli [OSCURATO:PERSONA] membri non si estenda alla determinazione delle categorie di cittadini di paesi terzi assoggettati ad una misura di integrazione anteriormente al loro ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante. 62. In secondo luogo, alla luce dell’interpretazione proposta, occorre acclarare se l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86, letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta , possa offrire ai cittadini di paesi terzi che non sono esentati, ai sensi della legislazione dello Stato membro ospitante, dall’obbligo di adempiere una misura di integrazione anteriormente del loro ingresso nel territorio di quest’ultimo, la tutela derivante dal divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità. 63. Ritengo che a tale questione debba essere data risposta negativa. 64. Ricordo, infatti, che il diritto derivato in esame riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra tale da preservare le loro prerogative in materia di ammissione degli stranieri sul proprio territorio, impedendo ampiamente, in tal modo, che la Carta svolga una funzione suppletiva che consenta di adottare un approccio più protettivo nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi membri della famiglia del soggiornante, sebbene un approccio del genere mi sembrerebbe, in astratto, pienamente auspicabile. Le ragioni alla base di tale conclusione saranno esposte più dettagliatamente nelle considerazioni esposte in prosieguo. 65. Va rammentato, anzitutto, che le disposizioni della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] che istituiscono una differenza di trattamento tra i cittadini dei singoli paesi terzi rientrano in un regime specifico espressamente autorizzato dall’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 volto a contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo della direttiva medesima. Tale regime costituisce quindi un’attuazione del diritto dell’Unione ( 32 ). Tali disposizioni devono essere conformi alla Carta. 66. Si pone quindi la questione della conformità di tale regime all’articolo 20 e all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta. Per rispondere a tale questione, è opportuno richiamare il contenuto di questi due articoli nonché le modalità con cui si articolano i rispettivi ambiti di applicazione. 67. L’articolo 21, paragrafo 2, della Carta vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità «[n]ell’ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute», mentre l’articolo 20 della Carta sancisce, con sette parole ormai famose, il principio secondo cui «[t]utte le persone sono uguali davanti alla legge». 68. Sembra artificiale tracciare una linea di demarcazione rigida tra i campi di applicazione di queste due disposizioni. Mentre la seconda enuncia un principio di carattere generale, la prima ne costituisce un’applicazione in fattispecie particolari. In questa prospettiva, l’articolo 21 della Carta appare come una lex specialis rispetto alla lex generalis rappresentata dal precedente articolo 20 ( 33 ). 69. Per quanto riguarda, tuttavia, le disparità di trattamento fondate sulla nazionalità che riguardano i cittadini di paesi terzi, la Corte si è sempre rifiutata di valutarle alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta ( 34 ). Più in particolare, la Corte ha ricordato che, alla luce delle Spiegazioni relative alla Carta ( 35 ), l’articolo 21, paragrafo 2, della medesima corrisponde all’articolo 18, primo comma, TFUE ( 36 ) et deve quindi trovare applicazione conformemente a quest’ultima disposizione. Orbene, secondo la Corte, l’articolo 18, primo comma, TFUE riguarda le situazioni, rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità ( 37 ), e non è destinata ad essere applicata nel caso di un’eventuale differenza di trattamento tra due categorie di cittadini di paesi terzi ( 38 ). 70. Nelle sentenze État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)( 39 ) e O.G (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo)( 40 ), la Corte ha tuttavia riconosciuto che un simile trattamento differenziato deve essere esaminato alla luce del principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta, che si applica a «tutte le persone». 71. Ciò detto, mi sembra che, nella specie, tale approccio non sia applicabile alla luce dei principi affermati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), cui fa eco la sentenza Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques( 42 ). 72. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha dichiarato che le differenze di trattamento tra paesi terzi nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione non rientrano nel principio della parità di trattamento. Infatti, il diritto dell’Unione non detta alcun obbligo espresso di riservare un trattamento paritario a tutti i paesi terzi e il diritto internazionale pubblico non prevede un principio generale di parità di trattamento tra paesi terzi. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che le istituzioni e gli organi dell’Unione dispongono, nella conduzione delle relazioni esterne, di un ampio margine di scelta politica. Orbene, secondo la Corte, l’Unione deve poter compiere le proprie scelte politiche e, in funzione degli obiettivi che persegue, operare una distinzione tra i paesi terzi, senza essere tenuta a garantire un trattamento uguale a tutti i paesi medesimi ( 43 ). 73. Sono pienamente consapevole del fatto che, nel caso di specie, la disparità di trattamento in questione riguarda non gli [OSCURATO:PERSONA], bensì i cittadini. Resta comunque il fatto che la conduzione della politica estera dell’Unione può giustificare disposizioni volte a operare una distinzione tra i paesi terzi e che, di conseguenza, hanno l’effetto di riservare un trattamento meno favorevole ai cittadini di alcuni di essi. Essa può inoltre giustificare disposizioni il cui scopo stesso è quello di riservare tale trattamento ai cittadini di un paese terzo, come risulta dalla sentenza Préfet du Gers ( 44 ). 74. A mio avviso, questi stessi principi dovrebbero applicarsi alla conduzione della politica estera degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando agiscono entro i limiti del margine di manovra loro concesso dal diritto dell’Unione. 75. Per i motivi esposti supra , la determinazione dei cittadini di paesi terzi tenuti ad adempiere una determinata misura di integrazione per poter essere ammessi nel territorio dello Stato membro ospitante deriva da scelte di natura politica che, in quanto tali, non sono sindacabili alla luce del principio di parità di trattamento. Analogamente alle istituzioni dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono quindi, nell’esercizio di tali prerogative, in particolare mediante la conclusione di accordi bilaterali, trattare in modo diverso alcuni paesi terzi rispetto ad altri. 76. È necessario aggiungere un’ultima precisazione: se il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità non si applica alle fattispecie disciplinate dalla direttiva 2003/86, la definizione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle categorie di cittadini di paesi terzi tenuti a conformarsi a una misura di integrazione preliminare per poter essere ammessi sul loro territorio non può in alcun caso tradursi in una discriminazione fondata su uno dei motivi elencati, in modo non esaustivo, all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta ( 45 ), vale a dire il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Infatti, la sfera di applicazione di tale disposizione, contrariamente al successivo paragrafo 2 dello stesso articolo 21, non è soggetta ad alcuna limitazione particolare, in quanto essa vieta qualsiasi discriminazione fondata su uno dei menzionati motivi. Del resto, dal considerando 5 della direttiva 2003/86 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuare tale direttiva nel rispetto dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta. 77. Ragionare diversamente significherebbe probabilmente accogliere un’interpretazione in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, quest’ultima ha più volte stabilito che una misura di controllo dell’immigrazione compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della CEDU può comunque determinare una violazione del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 14 di tale convenzione ( 46 ) istituendo una disparità di trattamento fondata, in particolare, sul sesso( 47 ), sull’orientamento sessuale ( 48 ) o sull’origine etnica( 49 ). 78. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla presente questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’ottenimento di un visto per soggiorni di lunga durata, opera una distinzione in base alla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi che devono soddisfare una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all’estero, e quelli che ne sono esentati. Conclusione 79. In considerazione dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini : L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’ottenimento di un visto per soggiorni di lunga durata, opera una distinzione in base alla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi che devono soddisfare una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all’estero, e quelli che ne sono esentati. 1 Lingua originale : il francese. i La presente causa reca un nome fittizio non corrispondente al nome reale di alcuna delle parti del procedimento. 2 GU 2003, L 251, pag. 12. 3 Sentenza del 9 luglio 2015 (C-153/14, in prosieguo: la «sentenza K e A», EU:C:2015:453). 4 (Stb. 2000, n. 495) 5 (Stb. 2000, n. 497) 6 Sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950. 7 V., in particolare, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C-268/15, EU:C:2016:874, punto 53). 8 Va osservato che la Corte si è già dichiarata competente a interpretare le disposizioni della direttiva 2003/86 in cause analoghe alla presente, relative a disposizioni del diritto dei [OSCURATO:PERSONA] in materia di ricongiungimento familiare. V. sentenze del 7 novembre 2018, C e A (C-257/17, EU:C:2018:876, punti da 28 a 44), e del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico) (C-381/18 e C-382/18, EU:C:2019:1072, punti da 38 a 48). 9 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9). Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (GU L 2024/1347), che si applica a partire dal 1° luglio 2026’. 10 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). 11 V., al riguardo, la sentenza del 17 luglio 2014, Tahir (C-469/13, EU:C:2014:2094, punto 39). 12 Relazione sulla proposta del Parlamento europeo, del 17 luglio 2000, sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ricongiungimento familiare documento n. A5-0201/2000 [COM(1999) 638 – C5-0077/2000 – 1999/0258(CNS)], pag. 9 (disponibile all’indirizzo seguente : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2000-0201_IT.pdf).. 13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86 [COM(2014) 210 final], (in prosieguo: gli «orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86»). V. la sentenza del 26 marzo 2026, Gonrieh (C-819/25 PPU, EU:C:2026:252, punto 50), secondo cui la Corte tiene conto di tali orientamenti ai fini dell’interpretazione della direttiva 2003/86. 14 Nella nota a piè di pagina n. 31 figurante nella sezione 3.1 degli orientamenti per la direttiva 2003/86, la Commissione fa riferimento alla deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/86, che consente a uno Stato membro di accettare, in determinate circostanze, che una domanda di ricongiungimento familiare sia presentata mentre i familiari si trovano già sul suo territorio. Tale deroga costituisce un’eccezione alla regola generale enunciata nel primo comma di tale disposizione, secondo cui la domanda deve essere presentata ed esaminata mentre i familiari risiedono al di fuori dello Stato membro in cui risiede il soggiornante. 15 Proposta di direttiva del Consiglio del 1° dicembre 1999, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(1999) 638 def.], articolo 3, n. 4. 16 A termini dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, un soggiornante è «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare». 17 V. sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C-540/03, EU:C:2006:429, punto 60). 18 V. proposta modificata di direttiva del Consiglio, del 26 novembre, 2002, relativa al diritto al ricongiungimento familiare documento n. 14272/02 [1999/0258(CNS)] , pag. 13, nota a piè di pagina n. 2 (disponibile al seguente indirizzo : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14272-2002-INIT/it/pdf). A tale nota fa riferimento la sentenza del 30 marzo 2010, del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) (DE:BVerwG:2010:300310U1C8.09.0, punto 25), secondo cui l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86 è stato inserito nel corso dei negoziati in seno al Consiglio dell’Unione europea a seguito dell’insistenza del governo dei [OSCURATO:PERSONA], del governo ’austriaco e del governo tedesco (disponibile al seguente indirizzo: https://www.bverwg.de/300310U1C8.09.0). 19 Sentenza K e A (punto 49). 20 Sentenza K e A (punto 50). 21 Sentenza K e A (punti da 52 a 54). 22 Sentenza K e A (punto 56). 23 Sentenza K e A (punti 58 e 59). 24 Sentenza K e A (punto 65). 25 Sentenza K e A (punti 59 e 64). 26 A differenza dell’avvocato generale, che aveva proceduto a tale esame. V. le conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa K e A (C-153/14, EU:C:2015:186, paragrafo 38). 27 V. Corte CEDU, 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1985:0528JUD000921480, punti 67 e segg.); Corte EDU 19 febbraio 1996, Gül c. Svizzera (CE:ECHR:1996:0219JUD002321894, punto 38); Corte EDU 28 novembre 1996, Ahmut c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:1128JUD002170293, punti 63 e 67), nonché Corte EDU 21 dicembre 2001, Sen c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2001:1221JUD003146596, punti 31 e 36). 28 V. sezione 5.1 degli orientamenti per la direttiva 2003/86. 29 Due disposizioni della direttiva 2003/86 evidenziano tale nesso. L’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che una domanda di ricongiungimento familiare sia corredata non solo da «documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8», ma anche «copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari». Il successivo articolo 13, paragrafo 1, prevede che, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso dei familiari e agevola il rilascio dei visti necessari. Al punto 52 della sentenza del 26 marzo 2026, Gonrieh (C-819/25 PPU, EU:C:2026:252), la Corte ha precisato che tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e di applicare procedure amministrative rapide ed efficaci ai fini del rilascio dei visti. 30 Tale disposizione mira a facilitare la libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorni di lunga durata, prevedendo che esso valga, a determinate condizioni, anche come visto uniforme per soggiorni di breve durata, mentre in precedenza consentiva solo un unico transito attraverso il territorio degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri per raggiungere lo Stato di rilascio. 31 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19). 32 V. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (C-609/17 e C-610/17, EU:C:2019:981, punto 50). 33 V., in particolare, Bell, M., « [OSCURATO:PERSONA] the Law », in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, 2 e ediz., pag. 600. 34 Per quanto attiene alle critiche rivolte a tale impostazione, v., segnatamente, Kilpatrick, C., e Eklund, H., « Article 21 », The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., pagg. da 613 a 638; Groenendijk, K., « Citizens and [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] or Discrimination », in Carlier, J. Y., e Guild, E. (diretto da), L’avenir de la libre circulation des personnes dans l’UE , Bruylant, Bruxelles, 2006, pagg. da 79 a 101 ; Hublet, C., « [OSCURATO:PERSONA] of Article 12 of the Treaty of the [OSCURATO:PERSONA] vis-à-via [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]: Evolution at Last? », [OSCURATO:PERSONA] GUurnal , vol. 15, n . 6, 2009, pagg. da 757 a 774 ; Peers, S., « [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:PERSONA] on Long-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] », [OSCURATO:PERSONA] , vol. 29, 2004, pagg. da 437 a 460. 35 GU 2007, C 303, pag. 17. 36 Tale disposizione così recita: « Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». 37 V. sentenza del 4 giugno 2009, Vatsouras et Koupatantze (C-22/08 e C-23/08, EU:C:2009:344, punto 52). 38 V. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) (C-930/19, EU:C:2021:657, punti 51 e 52). Va ricordato che tale causa verteva sulla disparità di trattamento derivante dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77), e la direttiva 2003/86 quanto alle condizioni relative al mantenimento o alla concessione del diritto di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime di violenza domestica a seguito di un divorzio. 39 Sentenza del 2 settembre 2021 (C 930/19, EU:C:2021:657). 40 Sentenza del 6 giugno 2023(C-700/21, EU:C:2023:444). Va ricordato che tale causa riguardava una normativa nazionale che riservava ai cittadini dello Stato membro di esecuzione e ai cittadini dell’Unione l’applicazione della prima delle due condizioni alle quali era subordinata l’applicazione di un motivo facoltativo di non esecuzione previsto dalla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, condizione secondo cui la persona ricercata deve trovarsi in tale Stato, esserne cittadino o risiedervi. 41 Sentenza del 21 dicembre 2016 (C-272/15, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2016:993). 42 Sentenza del 9 giugno 2022 (C-673/20, in prosieguo: la «sentenza Préfet du Gers », EU:C:2022:449). 43 [OSCURATO:PERSONA] (punti da 23 a 26 e giurisprudenza citata). 44 Sentenza Préfet du Gers (punto 98), secondo cui « (...) nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di ritenere che l’Unione, in quanto parte contraente dell’accordo di recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), adottato il 17 ottobre 2019 e entrato in vigore il 1° febbraio 2020], non avendo richiesto che fosse previsto, in tale accordo in generale o all’articolo 127 del medesimo in particolare, un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a favore dei cittadini del [OSCURATO:PERSONA] che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nella conduzione delle relazioni esterne». 45 Va sottolineato che, nell’ambito del procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) aveva ritenuto che la distinzione fondata sulla nazionalità, prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Vw 2000, costituisse in realtà una discriminazione fondata sull’origine, l’ascendenza nazionale o l’origine etnica. Dalla decisione di rinvio risulta tuttavia che l’esistenza di tale discriminazione non rientra nell’ambito della presente questione pregiudiziale, poiché le relative censure sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] sono già state accolte in via definitiva dal giudice del rinvio. 46 Va ricordato che, come affermato nelle Spiegazioni relative alla Carta, «[n]ella misura in cui coincide con l’articolo 14 della CEDU, [l’articolo 21, paragrafo 1, della convenzione medesima] si applica in conformità dello stesso». 47 V. Corte EDU, 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1985:0528JUD000921480). 48 V. Corte EDU, 30 giugno 2016, Taddeucci e McCall c. Italia (CE:ECHR:2016:0630JUD005136209). 49 V. Corte EDU, 24 maggio 2016, Biao c. Danimarca (CE:ECHR:2016:0524JUD003859010).