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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33091/2026

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nale di Sorveglianza diPerugia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 20novembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordinealla valutazione effettuata dal Tribunale, che avrebbe fondato la propriaconclusione esclusivamente sulla considerazione che il condannato non ha resonoto come e dove aveva trascorso il periodo intercorrente tra la commissione delreato e l’inizio dell’esecuzione della pena, avvenuto circa venti anni dopo, e sullacircostanza che nelle more è sopravvenuta una richiesta di MAE dalla Repubblicaavrebbe del tutto omesso di tenere conto, seppure ne ha dato atto, della idoneitàdel domicilio e del contenuto estremamente positivo della relazione, da cui risultache la revisione critica è avviata e che il ricorrente ha costantemente tenuto incomportamento corretto.3.

In data 11 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettatoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla valutazione effettuata dal Tribunale, fondataesclusivamente sulla considerazione che il condannato non ha reso noto come edove ha trascorso il periodo successivo alla commissione del reato e sullacircostanza che nelle more è sopravvenuta una richiesta di MAE dalla Repubblicadomicilio e del contenuto estremamente positivo della relazione.La doglianza è infondata.2.1.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimentoalle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reatocommesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedentipenali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livelloprognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia unadelle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievocostituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01), le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2.

Nel caso di specie il provvedimento è conforme ai principi indicati.Il Tribunale, infatti, con il riferimento alla totale mancanza di informazioni inordine al comportamento e al vissuto del condannato dall’anno 2008 all’anno2024, nonché alla esistenza di un MAE relativo a un reato di furto commesso inGermania nel 2023, ha dato conto della valutazione effettuata.Ciò anche tenendo conto dell’attività lavorativa, temporanea e inedita, e delcontenuto della relazione, ragionevolmente ritenuto recessivo rispetto allapericolosità così dimostrata.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione esposta circa la necessità disottoporre il condannato ad un congruo periodo di osservazione inframuraria -“in modo da acquisire le informazioni necessarie per comprendere quale siastata, fino al momento dell’ingresso in carcere, la sua situazione di vita e sequindi sia credibile l’affermata (ma allo stato non riscontrabile) presa di distanzadai trascorsi illeciti” – risulta adeguata e coerente e non è sindacabile in questasede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Sorveglianza diPerugia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 20novembre 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordinealla valutazione effettuata dal Tribunale, che avrebbe fondato la propriaconclusione esclusivamente sulla considerazione che il condannato non ha resonoto come e dove aveva trascorso il periodo intercorrente tra la commissione delreato e l’inizio dell’esecuzione della pena, avvenuto circa venti anni dopo, e sullacircostanza che nelle more è sopravvenuta una richiesta di MAE dalla Repubblicaavrebbe del tutto omesso di tenere conto, seppure ne ha dato atto, della idoneitàdel domicilio e del contenuto estremamente positivo della relazione, da cui risultache la revisione critica è avviata e che il ricorrente ha costantemente tenuto incomportamento corretto.3. In data 11 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettatoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla valutazione effettuata dal Tribunale, fondataesclusivamente sulla considerazione che il condannato non ha reso noto come edove ha trascorso il periodo successivo alla commissione del reato e sullacircostanza che nelle more è sopravvenuta una richiesta di MAE dalla Repubblicadomicilio e del contenuto estremamente positivo della relazione.La doglianza è infondata.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimentoalle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reatocommesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedentipenali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livelloprognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia unadelle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievocostituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01), le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. Nel caso di specie il provvedimento è conforme ai principi indicati.Il Tribunale, infatti, con il riferimento alla totale mancanza di informazioni inordine al comportamento e al vissuto del condannato dall’anno 2008 all’anno2024, nonché alla esistenza di un MAE relativo a un reato di furto commesso inGermania nel 2023, ha dato conto della valutazione effettuata.Ciò anche tenendo conto dell’attività lavorativa, temporanea e inedita, e delcontenuto della relazione, ragionevolmente ritenuto recessivo rispetto allapericolosità così dimostrata.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione esposta circa la necessità disottoporre il condannato ad un congruo periodo di osservazione inframuraria -“in modo da acquisire le informazioni necessarie per comprendere quale siastata, fino al momento dell’ingresso in carcere, la sua situazione di vita e sequindi sia credibile l’affermata (ma allo stato non riscontrabile) presa di distanzadai trascorsi illeciti” – risulta adeguata e coerente e non è sindacabile in questasede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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