CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 21002/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse del MASPI è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame, adducendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, senza tuttavia indicarle in alcun modo, e che la stessa Corte avrebbe acriticamente aderito alla decisione di primo grado; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lini stef s41),P):1: o (2SITATA [OSCURATO:PERSONA] 3 0 SAG 2022