CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iola che si è riportato alla propria requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilitàdel ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insistito per l'annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di cassazione, con sentenza in data 22 dicembre 2022 (Sez. 3,n. 2863, dep. 2023), su ricorso della Difesa, ha annullato con rinvio la sentenza,appellata dal ricorrente, con cui la Corte di appello di Torino, in data 3 maggio2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 13 luglio2021, aveva assolto XXXXXXXXXXXXXXX dal reato di detenzione di materialepornografico (capo C), perché il fatto non costituisce reato e da quello di violenzasessuale (contestata al capo B, così come i tentativi di atti sessuali, commessi tral'autunno-inverno 2014 e il mese di gennaio 2015 ), per insussistenza del fatto,confermando la condanna per il reato di corruzione di minorenni e di atti sessualitentati ai danni della minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata il 16ottobre 2000, che aveva riconosciuto come sua figlia (capi A e B, prima parte,dell’imputazione), con conseguente rideterminazione delle pene, principale edaccessorie, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituita,con assegnazione alla stessa di una somma a titolo di provvisionale.1.1. Con sentenza in data 15 dicembre 2023, la Corte di appello di Torino,decidendo in sede di primo rinvio, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ferma restando la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste"quanto al reato di cui al capo C), riqualificata la condotta di cui al capo B), inrelazione alla quale era intervenuta condanna per il reato di atti sessuali in dannodella minore, nella contravvenzione di molestie di cui all'art. 660 cod. pen., hadichiarato non doversi procedere per essere l'illecito estinto per prescrizione,mentre ha rideterminato, fermo il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza, nella misura di un anno e sei mesi direclusione la pena per il residuo reato di corruzione di minore di cui al capo A)dell'editto; pena sospesa e non menzione; con conferma nel resto.1.2. Con sentenza in data 17 settembre 2024, la Corte di cassazione (Sez.4, n. 39609) ha annullato con rinvio la seconda sentenza della Corte di appello diTorino del 15 dicembre 2023.1.3. Con sentenza in data 4 novembre 2025, la Corte di appello di Torino,decidendo in sede di secondo rinvio, in parziale riforma della sentenza appellata,previa concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per ilresiduo reato di cui al capo A) in anni uno e mesi sei di reclusione, riconoscendo idoppi benefici di legge e confermando nel resto, ha inoltre disposto sullestatuizioni civili.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 4 novembre2025, XXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione affidato a unico, articolato motivo col qualedenuncia l'erronea applicazione dell'art. 609-quinquies cod. pen. in relazione allasussistenza degli elementi costitutivi del reato, e, ai sensi dell’art. 606, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.Si deduce che la sentenza in verifica non avrebbe fornito una rispostaappagante sul tema della attendibilità della fonte dichiarativa, anche in merito almancato reperimento della registrazione contenente le proposte di naturasessuale avanzate dall'imputato, essendosi limitata a rimarcare il dato probatoriocostituito dalle dichiarazioni della persona offesa, senza indicarne il contenuto néla ragione della piena attendibilità, oltretutto valorizzando suddette dichiarazionianche con riferimento ai fatti, oggetto dell’imputazione di cui al capo B), inrelazione ai quali era già intervenuta una sentenza di assoluzione; in tal senso sievidenzia che i testimoni chiamati a rispondere in merito all'esistenza e alcontenuto di siffatta registrazione avrebbero reso dichiarazioni generiche o nondirimenti (si allegano gli stralci dei verbali delle dichiarazioni rese in dibattimentodai test imoni XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).Oltre al predetto vizio motivazionale, che si risolve in una motivazioneapparente, risulta disatteso il giudizio di legittimità, cui la Corte territoriale eratenuta a uniformarsi, anche in relazione alla necessaria direzione finalistica dellacondotta nel reato di corruzione di minorenne, come indicato nella precedentepronuncia del 22 dicembre 2022, quindi nel nuovo annullamento con rinvio del17 settembre 2024, sentenze nelle quali si evidenziava come dalle motivazionidel Collegio di merito non fosse apprezzabile se il comportamento dell'imputatorisultasse o no sorretto dal dolo specifico o da dolo eventuale, anche avutoriguardo alle modeste dimensioni della casa.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto la Corte territoriale, nel pieno rispetto deldictum della pronuncia di annullamento con rinvio del 2024, ha adeguatamentevalutato la piena attendibilità della persona offesa con riferimento al residuodelitto di corruzione di minorenne contestato al capo A), evidenziando che ildifetto di attendibilità con riferimento al narrato di violenza sessuale oggetto delcapo B) derivava esclusivamente dalla condizione di obnubilamento in cui sitrovava la teste, mentre con riguardo al tentativo di violenza sessuale, parimenticontestato al capo B), era stata ritenuta la sola inidoneità degli agiti aconfigurare il tipo di reato; del resto, a riscontro delle dichiarazioni della personaoffesa in ordine al fatto che l'imputato la invitasse ad assistere ed a compierecon lui atti sessuali -elemento che attribuisce assoluta certezza alla sussistenzadell'elemento soggettivo del dolo specifico - vi è la comprovata esistenza dellaregistrazione audio effettuata dalla ragazza, audio che numerosi testi avevanoconfermato di aver ascoltato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è generico per aspecificità estrinseca e comunquemanifestamente infondato.1.1. Occorre premettere che la sentenza della Quarta sezione della Cortedi cassazione n. 39.609 dal 17 settembre 2024, nell'annullare con rinvio lasentenza della Corte d'appello di Torino del 15 dicembre 2023, ha affermato chela motivazione in ordine alla natura non fortuita e casuale delle occasioni in cui laragazza ha visto l'imputato masturbarsi o intuito ciò che stava facendo, attese lelimitate dimensioni della casa, la scelta dei tempi e dell'ambiente comune,doveva ritenersi “solo parzialmente sufficiente e non irragionevole”,diversamente non era stata fornita alcuna risposta sul tema, anch'esso rilevantein ordine alla affermata credibilità della persona offesa, del “mancatoreperimento della registrazione” contenente le proposte di natura sessualeavanzate dall'imputato e delle possibili ragioni dello stesso (mancataconservazione, smarrimento da parte di più persone), in uno col riferimento sologenerico dei testi al relativo contenuto, questioni tutte specificamente sottopostecon l’atto d'appello.1.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbiacolmato – con argomenti coerenti con le rappresentate fonti di prova,giuridicamente corretti e intrinsecamente logici – le lacune motivazionalisegnalate dalla Corte di cassazione, illustrando con argomenti del tutto razionalie agevolmente apprezzabili nella loro significatività logica, la generale credibilitàdella minore e l’attendibilità delle dichiarazioni da costei rese, apprezzate nellaloro complessiva valenza.Non sono, quindi, ravvisabili aporie e illogicità nel costruttoargomentativo su cui è imperniata la decisione in esame. Al riguardo deve inverorichiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito. È stato altresì precisato (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647;Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519) che il principio dell'"oltre ogniragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sullamotivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare erendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto,eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta chetale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attentadisamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a uncontrollo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di unavalutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essiimperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito; non rientrandotra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto lamigliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione. (Sez. 1,Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01).2. Alla luce di tali premesse interpretative, deve ribadirsi che i giudici delrinvio hanno ben recepito le direttive ermeneutiche della sentenza rescindente.2.1. La Corte di appello, infatti, nel condividere le valutazioni dei giudicidi primo grado e nel confrontarsi puntualmente con i rilievi della sentenzarescindente, ha rilevato che la persona offesa è stata ritenuta inattendibile conriferimento all'episodio di violenza sessuale di cui al capo B), seconda parte, nonper ragioni inerenti la sua generale credibilità nel riferire gli eventi o attinenti allasua affidabilità nel rammentare i fatti, ma, esclusivamente con riferimento aquest'unico episodio isolato, in considerazione delle sua acclarata incapacità diricostruirne con certezza e specificità gli esatti contorni, dovuta però a fattorioccasionali e contingenti, quali lo stato febbrile di cui era preda al momento delfatto e l’ottundimento dei sensi, derivato altresì dall'assunzione di una pillola -peraltro offertale dallo stesso imputato - condizione che non le aveva consentitodi percepire con chiarezza quanto avvenuto, come con schiettezza dalla stessaammesso. Si evidenzia, altresì, nella sentenza in valutazione, che ilproscioglimento del XXXXXXX dai tentativi di violenza sessuale (capo B, primaparte) non è scaturito da una valutazione di inattendibilità della minore ma dallaritenuta inidoneità degli agiti a integrare le condotte tipiche, pertanto,riqualificate nella meno grave fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen., reato nelfrattempo estinto per prescrizione.2.2. Quanto poi alla contestata corruzione di minorenne (capo A), siafferma che, considerata la deposizione lineare, chiara, sufficientementepuntuale e priva di elementi di inverosimiglianza, scevra da manifestazioni dilivore, certamente genuina, come confermato anche dallo stress emotivomanifestato dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio, in ossequioai consolidati principi di questa Corte di legittimità in punto di valutazione delletestimonianze delle persone attese, purché assistite da credibilità soggettiva eoggettiva, poteva certamente prescindersi dalla necessità di riscontri. Peraltro,comunque sussistenti e individuati non solo e non già nella registrazione indiscorso, bensì nelle dichiarazioni di svariati testi circa le confidenze ricevutedalla minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX riguardo all’improprio contegnodel padre adottivo, alla radicata abitudine del XXXXXXX di dedicarsi alla visionedei filmati pornografici in presenza dei familiari riferita dalla sua ex moglieXXXXXXXXXXXXXX, cugina della persona offesa.2.3. La Corte di merito non si è sottratta al tema del mancatoreperimento della registrazione audio, evidenziando come dagli atti non siachiaro se in sede di indagine gli inquirenti abbiano mai provato ad acquisire laregistrazione, per cui neppure può affermarsi che la stessa sia stata smarrita ocancellata; la stessa persona offesa nel corso dell'esame testimoniale non erastata invitata a chiarire la sorte della registrazione dalla stessa effettuata e sefosse ancora nella sua disponibilità; né del resto, atteso il tempo decorso dai fattiappare inverosimile che sia stata perduta nel tempo la copia che la minore avevainviato alla madre. Inoltre, con valutazione altrettanto logica e coerente,incensurabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha altresì rilevatoche due (XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX) dei tre soggetti che avevanopreso cognizione della registrazione, uno dei quali, la XXXXXXX, in indubitabileposizione di assoluta terzietà rispetto alle parti, si erano soltanto limitati adascoltarne i contenuti senza mai avere conseguito la disponibilità del datoinformatico come di alcuno strumento che lo contenesse.Va rimarcato, quanto al profilo della doglianza che investe la valutazioned e l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l e t e s t i X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXX, in ordine alla cognizione che le stesse ebbero a vario titolodella registrazione delle profferte dell'imputato operata dalla minore, che deiverbali contenenti i relativi esami testimoniali sono state prodotte solo alcunepagine stralciate, che non consentono una valutazione integrale delletestimonianze ( si veda Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419- 01; nonché Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01, in ordineall’onere di diligenza, nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nelprovvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie, che grava suldifensore); del resto, nemmeno il ricorrente ha dedotto il travisamento del datoprobatorio, limitandosi a proporre una rivalutazione delle relative propalazioni,che, peraltro, non esclude il dato valorizzato dalla Corte di merito, costituito dalfatto che tutte le testi ebbero a vario titolo la possibilità di ascoltare dettaregistrazione e in alcuni casi ricevere le correlate confidenze, ampiamenteantecedenti rispetto al momento della denuncia, da parte della minore. Siosserva, infine, che nessuna delle argomentazioni difensive si pone in antitesicon le logiche e coerenti considerazioni operate dalla Corte territoriale in ordinealla ricorrenza di un quadro probatorio univoco circa l'originaria esistenza dellaregistrazione, restando irrilevante il motivo per il quale non è stata acquisita agliSulla base dell'articolato ragionamento della Corte, considerato che nonresiduava alcun dubbio sull'esistenza della registrazione né poteva affermarsi sela sua attuale indisponibilità fosse dovuta alla mancata acquisizione tempestivada parte degli inquirenti oppure all'intervenuta perdita e distruzione, il datopoteva ritenersi processualmente acquisito e certamente valutabile qualeriscontro.2.4. In virtù degli stessi elementi, anche il profilo della doglianza cheinveste la ricorrenza dell'elemento soggettivo non supera il vaglio diammissibilità.Va rimarcato che in tema di corruzione di minorenne (art. 609 quinquiescod. pen.), la direzione finalistica dell'atto, dunque la configurabilità del dolospecifico, può desumersi anche da indizi, purché dotati di gravità, precisione econcordanza (Sez. 3, n. 12537 del 29/01/2015, Rv. 263000 - 01).La Corte territoriale non si è sottratta al suo compito ed hacoerentemente argomentato sul punto, affermando la sussistenza del dolospecifico richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 609-quinquies cod. pen., sia invirtù della concreta condotta dell'imputato, che nel dedicarsi alle proprie attivitàonanistiche e alla connessa visione di filmati pornografici, non cercava lariservatezza, ma consapevolmente agiva, non già nel bagno, dove al contrariotalvolta si rifugiava la minore, bensì nell'unico ambiente comune, da cui lacertezza e non già l'eventualità di coinvolgere XXXXX, sia tenuto conto dellacircostanza, dirimente, delle profferte sessuali contestualmente rivolte allapersona offesa, all'indiscusso fine di indurla a commettere o subire atti sessuali.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spesedel procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.