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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21667/2026

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[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RENATOVENERUSO, giusta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARCELLOPELLICCIA, giusta procura in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1081/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. convenne, innanzi al Tribunale di Nola, [OSCURATO:SOCIETA]al fine di ottenere, per quanto qui interessa, il trasferimento della servitùNumero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026carrabile, costituita negozialmente, dal varco originario di via [OSCURATO:PERSONA] alvarco di nuova realizzazione di via Napoli, nonché accertare l’ingiustificatorifiuto dello spostamento della servitù da parte della convenuta.

Partedella servitù da parte della convenuta, facendole divieto del passaggio e/ola sosta sul fondo servente di veicoli diversi dagli autoarticolati destinatiallo scarico-carico merci e ai pedoni, che non fossero strettamentefunzionali alla manovra degli stessi, nonché di consentire il passaggio sulfondo servente di autoarticolati destinati allo scarico-carico mercidestinate al fondo di proprietà [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi, chiese l’integrale rigetto delle pretesedell’attrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa delsubìto spoglio, nonché alla demolizione dei manufatti presenti sul piazzale,ostativi all’esercizio della servitù, nonché ai risarcimento dei conseguentidanni derivati dalla riduzione e/o aggravio del diritto di servitù da essavantato.Il Tribunale, cessata la materia del contendere in corso di causaquanto alla rimozione dei manufatti accessori, accolse la domanda attoreae, per l’effetto, dispose ai sensi dell’art. 1068, co. 4, cod. civ., che ilgodimento della servitù costituita a favore di parte convenuta non dovessepiù effettuarsi dal varco in origine stabilito di via [OSCURATO:PERSONA], bensì daquello di nuova costruzione di cui alla DIA n. 18 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con accessodiretto su [OSCURATO:PERSONA].Propose appello la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interessati alle sorti del giudizioin quanto comproprietari del fondo dominante e perciò titolari della servitùdi passaggio oggetto di causa.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026Resistette all’impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando altresì appelloincidentale.Con la sentenza n. 1081/2022, depositata il 17/03/2022, la Corted’appello di Napoli respinse l’appello e, in parziale accoglimento di quelloincidentale, dichiarò che la clausola costituiva della servitù, contenutanell’atto rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovesse interpretarsinel senso che il diritto di passaggio pedonale e carrabile potesse essereesercitato al solo fine di consentire l’accesso e la manovra di autoarticolatiper il carico e lo scarico delle merci, senza diritto di sosta sul piazzalegravato da servitù, anche in considerazione del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]disponeva di altro accesso autonomo (su via [OSCURATO:PERSONA] dall’annessa areascoperta) per il passaggio di pedoni ed altri mezzi meccanici diversi daautoarticolati.5.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- andava respinto il denunciato vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale,nel suo potere-dovere di qualificazione e interpretazione della pretesai presupposti (maggiore gravosità per il fondo servente ed egualecomodità per quello dominante) cui deve ritenersi subordinata(contrariamente a quanto assumono gli appellanti; pag. 14 dell’atto diappello) anche l’operatività del IV comma dell’art. 1068 c.c., essendosi alriguardo precisato che, anche se la lettera dell'art. 1068 c.c., comma 4prevede, quale unico presupposto per il trasferimento della servitù su altrofondo, che l'esercizio della nuova servitù riesca ugualmente agevole per ilproprietario del fondo dominante, deve ritenersi che anche nellafattispecie considerata sia richiesto l'ulteriore requisito della maggioregravosità dell'esercizio per il fondo servente, previsto dal comma 2 dellostesso articolo in relazione all'ipotesi, da considerarsi giuridicamente menograve, del semplice trasferimento del luogo di esercizio della servitù .Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026- la Corte locale rilevava altresì che alla [OSCURATO:SOCIETA] non spettava alcunrisarcimento, non risultando che lo spostamento dell’originario varco diaccesso, pur integrando uno spoglio violento, avesse determinato uneffettivo pregiudizio per il titolare del fondo dominante, anzi, essendostata accertata, sulla scorta delle conclusioni rese dal CTU, la maggiorecomodità, ai fini dell’esercizio della servitù di passaggio, del nuovo varcod’accesso su variante [OSCURATO:PERSONA], ininterrottamente utilizzato dallaMongelli dalla chiusura del vecchio varco sino al suo ripristino.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] eGerardina [OSCURATO:SOCIETA] propongono ricorso fondato su quattro motivi.

ICMAs.r.l. resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3cod. proc. civ.Si assume che la parte attrice aveva chiesto accertarsi l’illegittimorifiuto del titolare della servitù attiva a trasferire la stessa, ai sensi delsecondo comma dell’art. 1068 cod. civ., e non su altro fondo, siccome, adire dei ricorrenti, disporrebbe la norma sullo stesso e non su altro fondo.Invece, la sentenza, aveva fatto applicazione del quarto commadell’articolo in discorso, pur avendo esplicitamente riconosciuto che lospostamento in effetti rimaneva all’interno dello stesso fondo, riguardandosolo una diversa porzione dello stesso.Orbene poiché, nel caso di cui al secondo comma il titolare del fondoservente, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di ottenere iltrasferimento, mentre nel caso disciplinato dal quarto comma, la decisioneè riservata al potere discrezionale del giudice, apprezzatane l’opportunità,risultava essere stato violato il principio della corrispondenza fra chiesto epronunciato.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il motivo è privo di fondamento.Pur a presumere, per comodità espositiva, che i due commi di cui sidiscute riportino due domande non sovrapponibili, nella fattispecie inesame non è dato cogliere in che consista la lesione denunciata.

Il“petitum” sostanziale risulta essere stato univocamente inteso dalle parti edal Giudice: la titolare del fondo servente, costruito un altro varco, a suodire più comodo e meno pericoloso anche per il fondo dominante, avevachiesto che l’esercizio della servitù fosse spostato su questo nuovoaccesso, e inoltre che alla parte convenuta fosse fatto divieto di aggravarel’uso della servitù a carico del fondo servente, uso che invece di esserelimitato al carico-scarico di merci, per mezzo di autoarticolati, era statointeso come passaggio aperto a tutti, così raddoppiando il flussoveicolare sul fondo servente ed in particolare sul piazzale oggetto diservitù, che rimaneva occupato per ore da veicoli in sosta .Il bene della vita agognato trova sintesi in quanto sopra evidenziato.[OSCURATO:PERSONA] ha accertato essere fondata la pretesa a veder trasferita laservitù su un’altra frazione del medesimo fondo servente.A questo punto disquisire sul sussistere d’un potere discrezionale delgiudice (ovviamente sempre in presenza della domanda) nell’ipotesi di cuial quarto comma, riguardante lo spostamento su un altro fondo deltitolare servente, non ha concludenza, poiché nel caso in esame lospostamento avviene all’interno del medesimo fondo servente.Il vizio prospettato si sarebbe potuto in astratto ipotizzare nel casoinverso in cui l’accoglimento della domanda, volta all’accertamento deldiritto a spostare la servitù su un altro fondo, fosse intervenuto ai sensidel secondo comma, cioè, secondo quel che assume la parte ricorrente,automaticamente e senza margini di discrezionalità per il giudice.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1068 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3cod. proc. civ., avendo il Giudice di seconde cure rilevato la fondatezzaNumero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026della richiesta di spostamento ex art. 1068 cod. civ. della servitù dipassaggio, in ragione della trasformazione dello stato dei luoghi del fondoservente, nonostante la legittimità urbanistica del nuovo capannone fossestata esclusa da una sentenza del TAR Campania e il nuovo varcod’accesso fosse inutilizzabile per divieto del Comune di Casalnuovo poichéin violazione dell’art. 46, co. 4, c.d.s.Il motivo è infondato.Che il nuovo varco d’accesso violi il codice della strada risultaasserto privo di riscontro apprezzabile in questa sede, avendo il ctu,siccome riporta la sentenza, affermato il contrario: apposti taluni paletti dimetallo fissi al suolo, il traffico in via Orditura (variante di via [OSCURATO:PERSONA])restava intercluso in coerenza con la normativa richiamata.L’aggravarsi dell’esercizio della servitù a motivo del mutato stato deiluoghi del fondo servente viene contestata, come si è visto, negando che ilnuovo capannone fosse legittimo da un punto di vista urbanistico.L’aspecificità per difetto di autosufficienza della doglianza, non avendo laparte ricorrente allegato la statuizione definitiva del giudiceamministrativo, che, a suo dire, avrebbe affermato l’illegittimità dellacostruzione (risulta, solo vagamente richiamata, una non megliospecificata sentenza di T.A.R.), rende inammissibile la critica censoria.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2043 e 1063 e segg. cod. civ., ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 e 5 cod. proc. civ., poiché il Giudice di seconde cure haerroneamente negato il risarcimento dei danni per l’occupazione dell’areaoggetto di servitù, nonché di quelli causati dallo spoglio, sulla scorta dellaasserita omessa dimostrazione dei relativi danni e della mancataallegazione dell’epoca della loro realizzazione.Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha accertato, con vaglio di merito, in questasede non sindacabile, che, al contrario di quel che oggi insistono iNumero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026ricorrenti a sostenere, il nuovo accesso non solo non aveva procurato loroalcun pregiudizio, ma, al contrario, aveva assicurato maggiore comoditàper il passaggio.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020).E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).In definitiva, l’impalcato censorio dissimula la finalità di rimettere ingioco gli accertamenti e le valutazioni di merito, estranei al giudizio dilegittimità.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 e 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte ha interpretato in sensorestrittivo e non conforme alla volontà delle parti e dello stato dei luoghi laclausola costitutiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile e le suerelative modalità di esercizio.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026In particolare, si lamenta che la sentenza di secondo grado,irragionevolmente interpretando il titolo, avesse limitato la servitù alpassaggio ai soli autoarticolati.Il motivo è infondato.La clausola negoziale istituì la servitù “(…) al fine di consentirel’accesso e la manovra di autoarticolati per il carico e lo scarico dellemerci, senza diritto di sosta sul predetto piazzale (…)”.La clausola ha la finalità di assicurare al titolare del fondo serventel’accesso per il carico e lo scarico delle merci dei mezzi pesanti, che,evidentemente non avrebbero potuto, perlomeno senza difficoltà,accedere da altro ingresso, del quale a tutt’oggi fruisce la pare ricorrente.Il maggior e diverso uso rivendicato dai ricorrenti contrasta con iltitolo costitutivo e non trova plausibilità apprezzabile per due ordini diragione: utilizzando l’altro ingresso i titolari del fondo dominante potevanoaccedere o far accedere con altri mezzi, o a piedi e per altre finalità(diverse dallo scarico e carico di merci), alla loro proprietà e diconseguenza l’esteso uso preteso della servitù non trova giustificazione;l’aver limitato l’uso della servitù convenzionale per il passaggio dei solimezzi pesanti e al fine indicato corrisponde all’interesse del titolare delfondo servente a non rendere maggiormente gravoso per il suo fondo lostesso, per questa regione ha voluto escludere che l’ingresso servisse auna più vasta pluralità di persone, con le più disparate finalità e con ognimezzo.

In definitiva l’interpretazione del titolo operata dal Giudice delmerito risulta rispettosa della volontà delle parti, confermata dalla lettera(art. 1362 cod. civ.) e, in ultimo, ove fossero emerse oscurità, nel sensoche meno gravoso per la parte obbligata (art. 1371 cod. civ.).Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese seguono lasoccombenza, liquidate siccome in dispositivo, tenuto conto della naturadella causa, del suo valore e delle attività svolte.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida percompensi, in favore della controricorrente in euro 3.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio di giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RENATOVENERUSO, giusta procura in atti;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARCELLOPELLICCIA, giusta procura in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1081/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. convenne, innanzi al Tribunale di Nola, [OSCURATO:SOCIETA]al fine di ottenere, per quanto qui interessa, il trasferimento della servitùNumero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026carrabile, costituita negozialmente, dal varco originario di via [OSCURATO:PERSONA] alvarco di nuova realizzazione di via Napoli, nonché accertare l’ingiustificatorifiuto dello spostamento della servitù da parte della convenuta. Partedella servitù da parte della convenuta, facendole divieto del passaggio e/ola sosta sul fondo servente di veicoli diversi dagli autoarticolati destinatiallo scarico-carico merci e ai pedoni, che non fossero strettamentefunzionali alla manovra degli stessi, nonché di consentire il passaggio sulfondo servente di autoarticolati destinati allo scarico-carico mercidestinate al fondo di proprietà [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi, chiese l’integrale rigetto delle pretesedell’attrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa delsubìto spoglio, nonché alla demolizione dei manufatti presenti sul piazzale,ostativi all’esercizio della servitù, nonché ai risarcimento dei conseguentidanni derivati dalla riduzione e/o aggravio del diritto di servitù da essavantato.Il Tribunale, cessata la materia del contendere in corso di causaquanto alla rimozione dei manufatti accessori, accolse la domanda attoreae, per l’effetto, dispose ai sensi dell’art. 1068, co. 4, cod. civ., che ilgodimento della servitù costituita a favore di parte convenuta non dovessepiù effettuarsi dal varco in origine stabilito di via [OSCURATO:PERSONA], bensì daquello di nuova costruzione di cui alla DIA n. 18 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con accessodiretto su [OSCURATO:PERSONA].Propose appello la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona delliquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interessati alle sorti del giudizioin quanto comproprietari del fondo dominante e perciò titolari della servitùdi passaggio oggetto di causa.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026Resistette all’impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando altresì appelloincidentale.Con la sentenza n. 1081/2022, depositata il 17/03/2022, la Corted’appello di Napoli respinse l’appello e, in parziale accoglimento di quelloincidentale, dichiarò che la clausola costituiva della servitù, contenutanell’atto rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovesse interpretarsinel senso che il diritto di passaggio pedonale e carrabile potesse essereesercitato al solo fine di consentire l’accesso e la manovra di autoarticolatiper il carico e lo scarico delle merci, senza diritto di sosta sul piazzalegravato da servitù, anche in considerazione del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]disponeva di altro accesso autonomo (su via [OSCURATO:PERSONA] dall’annessa areascoperta) per il passaggio di pedoni ed altri mezzi meccanici diversi daautoarticolati.5. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- andava respinto il denunciato vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale,nel suo potere-dovere di qualificazione e interpretazione della pretesai presupposti (maggiore gravosità per il fondo servente ed egualecomodità per quello dominante) cui deve ritenersi subordinata(contrariamente a quanto assumono gli appellanti; pag. 14 dell’atto diappello) anche l’operatività del IV comma dell’art. 1068 c.c., essendosi alriguardo precisato che, anche se la lettera dell'art. 1068 c.c., comma 4prevede, quale unico presupposto per il trasferimento della servitù su altrofondo, che l'esercizio della nuova servitù riesca ugualmente agevole per ilproprietario del fondo dominante, deve ritenersi che anche nellafattispecie considerata sia richiesto l'ulteriore requisito della maggioregravosità dell'esercizio per il fondo servente, previsto dal comma 2 dellostesso articolo in relazione all'ipotesi, da considerarsi giuridicamente menograve, del semplice trasferimento del luogo di esercizio della servitù .Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026- la Corte locale rilevava altresì che alla [OSCURATO:SOCIETA] non spettava alcunrisarcimento, non risultando che lo spostamento dell’originario varco diaccesso, pur integrando uno spoglio violento, avesse determinato uneffettivo pregiudizio per il titolare del fondo dominante, anzi, essendostata accertata, sulla scorta delle conclusioni rese dal CTU, la maggiorecomodità, ai fini dell’esercizio della servitù di passaggio, del nuovo varcod’accesso su variante [OSCURATO:PERSONA], ininterrottamente utilizzato dallaMongelli dalla chiusura del vecchio varco sino al suo ripristino.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] eGerardina [OSCURATO:SOCIETA] propongono ricorso fondato su quattro motivi. ICMAs.r.l. resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3cod. proc. civ.Si assume che la parte attrice aveva chiesto accertarsi l’illegittimorifiuto del titolare della servitù attiva a trasferire la stessa, ai sensi delsecondo comma dell’art. 1068 cod. civ., e non su altro fondo, siccome, adire dei ricorrenti, disporrebbe la norma sullo stesso e non su altro fondo.Invece, la sentenza, aveva fatto applicazione del quarto commadell’articolo in discorso, pur avendo esplicitamente riconosciuto che lospostamento in effetti rimaneva all’interno dello stesso fondo, riguardandosolo una diversa porzione dello stesso.Orbene poiché, nel caso di cui al secondo comma il titolare del fondoservente, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di ottenere iltrasferimento, mentre nel caso disciplinato dal quarto comma, la decisioneè riservata al potere discrezionale del giudice, apprezzatane l’opportunità,risultava essere stato violato il principio della corrispondenza fra chiesto epronunciato.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il motivo è privo di fondamento.Pur a presumere, per comodità espositiva, che i due commi di cui sidiscute riportino due domande non sovrapponibili, nella fattispecie inesame non è dato cogliere in che consista la lesione denunciata. Il“petitum” sostanziale risulta essere stato univocamente inteso dalle parti edal Giudice: la titolare del fondo servente, costruito un altro varco, a suodire più comodo e meno pericoloso anche per il fondo dominante, avevachiesto che l’esercizio della servitù fosse spostato su questo nuovoaccesso, e inoltre che alla parte convenuta fosse fatto divieto di aggravarel’uso della servitù a carico del fondo servente, uso che invece di esserelimitato al carico-scarico di merci, per mezzo di autoarticolati, era statointeso come passaggio aperto a tutti, così raddoppiando il flussoveicolare sul fondo servente ed in particolare sul piazzale oggetto diservitù, che rimaneva occupato per ore da veicoli in sosta .Il bene della vita agognato trova sintesi in quanto sopra evidenziato.[OSCURATO:PERSONA] ha accertato essere fondata la pretesa a veder trasferita laservitù su un’altra frazione del medesimo fondo servente.A questo punto disquisire sul sussistere d’un potere discrezionale delgiudice (ovviamente sempre in presenza della domanda) nell’ipotesi di cuial quarto comma, riguardante lo spostamento su un altro fondo deltitolare servente, non ha concludenza, poiché nel caso in esame lospostamento avviene all’interno del medesimo fondo servente.Il vizio prospettato si sarebbe potuto in astratto ipotizzare nel casoinverso in cui l’accoglimento della domanda, volta all’accertamento deldiritto a spostare la servitù su un altro fondo, fosse intervenuto ai sensidel secondo comma, cioè, secondo quel che assume la parte ricorrente,automaticamente e senza margini di discrezionalità per il giudice.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1068 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3cod. proc. civ., avendo il Giudice di seconde cure rilevato la fondatezzaNumero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026della richiesta di spostamento ex art. 1068 cod. civ. della servitù dipassaggio, in ragione della trasformazione dello stato dei luoghi del fondoservente, nonostante la legittimità urbanistica del nuovo capannone fossestata esclusa da una sentenza del TAR Campania e il nuovo varcod’accesso fosse inutilizzabile per divieto del Comune di Casalnuovo poichéin violazione dell’art. 46, co. 4, c.d.s.Il motivo è infondato.Che il nuovo varco d’accesso violi il codice della strada risultaasserto privo di riscontro apprezzabile in questa sede, avendo il ctu,siccome riporta la sentenza, affermato il contrario: apposti taluni paletti dimetallo fissi al suolo, il traffico in via Orditura (variante di via [OSCURATO:PERSONA])restava intercluso in coerenza con la normativa richiamata.L’aggravarsi dell’esercizio della servitù a motivo del mutato stato deiluoghi del fondo servente viene contestata, come si è visto, negando che ilnuovo capannone fosse legittimo da un punto di vista urbanistico.L’aspecificità per difetto di autosufficienza della doglianza, non avendo laparte ricorrente allegato la statuizione definitiva del giudiceamministrativo, che, a suo dire, avrebbe affermato l’illegittimità dellacostruzione (risulta, solo vagamente richiamata, una non megliospecificata sentenza di T.A.R.), rende inammissibile la critica censoria.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2043 e 1063 e segg. cod. civ., ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 e 5 cod. proc. civ., poiché il Giudice di seconde cure haerroneamente negato il risarcimento dei danni per l’occupazione dell’areaoggetto di servitù, nonché di quelli causati dallo spoglio, sulla scorta dellaasserita omessa dimostrazione dei relativi danni e della mancataallegazione dell’epoca della loro realizzazione.Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha accertato, con vaglio di merito, in questasede non sindacabile, che, al contrario di quel che oggi insistono iNumero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026ricorrenti a sostenere, il nuovo accesso non solo non aveva procurato loroalcun pregiudizio, ma, al contrario, aveva assicurato maggiore comoditàper il passaggio.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020).E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).In definitiva, l’impalcato censorio dissimula la finalità di rimettere ingioco gli accertamenti e le valutazioni di merito, estranei al giudizio dilegittimità.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 e 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte ha interpretato in sensorestrittivo e non conforme alla volontà delle parti e dello stato dei luoghi laclausola costitutiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile e le suerelative modalità di esercizio.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026In particolare, si lamenta che la sentenza di secondo grado,irragionevolmente interpretando il titolo, avesse limitato la servitù alpassaggio ai soli autoarticolati.Il motivo è infondato.La clausola negoziale istituì la servitù “(…) al fine di consentirel’accesso e la manovra di autoarticolati per il carico e lo scarico dellemerci, senza diritto di sosta sul predetto piazzale (…)”.La clausola ha la finalità di assicurare al titolare del fondo serventel’accesso per il carico e lo scarico delle merci dei mezzi pesanti, che,evidentemente non avrebbero potuto, perlomeno senza difficoltà,accedere da altro ingresso, del quale a tutt’oggi fruisce la pare ricorrente.Il maggior e diverso uso rivendicato dai ricorrenti contrasta con iltitolo costitutivo e non trova plausibilità apprezzabile per due ordini diragione: utilizzando l’altro ingresso i titolari del fondo dominante potevanoaccedere o far accedere con altri mezzi, o a piedi e per altre finalità(diverse dallo scarico e carico di merci), alla loro proprietà e diconseguenza l’esteso uso preteso della servitù non trova giustificazione;l’aver limitato l’uso della servitù convenzionale per il passaggio dei solimezzi pesanti e al fine indicato corrisponde all’interesse del titolare delfondo servente a non rendere maggiormente gravoso per il suo fondo lostesso, per questa regione ha voluto escludere che l’ingresso servisse auna più vasta pluralità di persone, con le più disparate finalità e con ognimezzo. In definitiva l’interpretazione del titolo operata dal Giudice delmerito risulta rispettosa della volontà delle parti, confermata dalla lettera(art. 1362 cod. civ.) e, in ultimo, ove fossero emerse oscurità, nel sensoche meno gravoso per la parte obbligata (art. 1371 cod. civ.).Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese seguono lasoccombenza, liquidate siccome in dispositivo, tenuto conto della naturadella causa, del suo valore e delle attività svolte.Numero registro generale 25223/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 21667/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida percompensi, in favore della controricorrente in euro 3.000,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio di giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 21667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris