Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48544/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesEa di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 6.09.2004 al 25.04 2005 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 26.04.2005 al 25.07.2006 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il delitto di associazione mafiosa (capo 1) e i delitti di usura aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 21), [OSCURATO:PERSONA] (capo 32), [OSCURATO:PERSONA] (capo 36).

1.1. Il Tribunale del Riesame aveva disposto l'annullamento della ordinanza applicativa della misura cautelare con riferimento al capo 1) e, quanto agli altri capi, limitatamente alla contestata aggravante.

1.2. In data 25.08.2005 il Gup del Tribunale di Catanzaro aveva emesso sentenza di non luogo a procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1), 21) e 36) e disposto il rinvio a giudizio in ordine al reato di cui al capo 32).

All'esto del giudizio di merito, in ordine a tale ultimo capo, il Tribunale di Paola?con t sentenza del 16.09.2006, aveva assolto il ricorrente "per non aver commesso il fatto".

A seguito di impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere, la Corte di Appello di Catanzaro in data 08.11.2010 aveva emesso decreto di rinvio a giudizio limitatamente ai reati di cui ai capi 21) e 36) e il Tribunale di Paola, con sentenza del 28.2.2014, aveva assolto Giuliani dal reato di cui al capo 21) e lo aveva condannato iiordine al reato di cui al capo 36).

Infine, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Giuliani era stato definitivamente assolto anche in ordine a tale ultimo reato.

1.3. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, consistita nell' avere Giuliani intrattenuto comunanza di affari con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e nell'aver intrattenuto rapporti ambigui comprovati dal tenore delle intercettazioni.

2. Avverso l'ordinanza di rigettqty ha proposto ricorso Giuliani, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di una condotta colposa causale rispetto alla detenzione.

Il difensore lamenta che i giudici della riparazione avrebbero valorizzato condotte che, invece, la Corte del merito aveva ritenuto irrilevanti ai fini della affermazione della penale responsabilità e addirittura non provate nel loro accadimento fattuale.

Nella sentenza di assoluzione si era evidenziato che le intercettazioni nel loro complesso non consentivano di affermare il ruolo di finanziatore del ricorrente, ma/ al più/ un interesse di Giuliani e della fidanzata Santori per effetto del risalente rapporto di amicizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: né la consulenza bancaria, né "l'ambiguità delle conversazioni evidenziate" consentivano di ritenere non attendibile la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso il coinvolgimento di Giuliani nella vicenda dei prestiti a tassi usurari.

Il richiamo contenuto nella ordinanza alle dichiarazioni delle persone offese era del tutto inconferente, posto che le vittime del reato di usura mai avevano reso dichiarazioni riguardanti Giuliani e così pure inconferente era il richiamo alla consulenza bancaria, che aveva, invero, evidenziato solo sporadiche movimentazioni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], risalenti agli anni 1999 e 2001 e collegate a meri aiuti a lui prestati dal ricorrente per le sue vicende debitorie.

La frequentazionrdi Giuliani con Luceri- prosegue il difensore- era dettata solo da rapporti di parentela e collegata al fatto che Luceri era datore di lavoro della fidanzata Santoro.

La conversazione ambientale sull'auto in uso a Luceri nella quale questi aveva fatto riferimento ad assegni in banca da coprire con somme provenienti da Giuliani, valorizzata dalla Corte della riparazione, era stata riportata anche nella sentenza assolutoria ma ritenuta irrilevante.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo.

2. Il diritto alla riparazione per la custodia subita è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen., a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d. ingiustizia sostanziale).

Il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire .se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione/non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità, in merito al comportamento extraprocessuale, hai in più occasion affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complic:ità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).

Deve ancora rilevarsi che, se. è vero che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto a quello di merito, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ciò nondimeno il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350) 3.Nel caso in esame la Corte di Appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione di tali principi.

In particolare i giudici hanno rilevato che: - dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, lette alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze delle indagini bancarie, era emerso che Giuliani e la fidanzata Santoro avevano aiutato con una certa abitualità [OSCURATO:PERSONA] nella gestione e nel controllo dei rapporti di mutui usurari, emettendo assegni che consegnavano allo stesso Luceri e incamerando le restituzioni dalle persone offese Tudda, Zingone e [OSCURATO:PERSONA] o da altri soggetti delegati; - Giuliani e Santoro non solo avevano messo a disposizione il loro conto, ma avevano gestito anche i rapporti con le persone offese, indagandone l'esposizione debitoria (in particolare di [OSCURATO:PERSONA]), contattando i creditori e tenendo costantemente aggiornato Luceri; - dai colloqui captati nell'abitacolo dell'auto di Luceri, fra questi, Giuliani e Santoro, era emerso che Luceri aveva invitato soggetti coinvolti nei prestiti usurari a rivolgersi a Giuliani; che Luceri aveva fatto riferimento d)assegni in banca da coprire con somme versate da Giuliani; che/ nel corso di una conversazione, Giuliani aveva mostrato a Luceri un assegno, operando contestualmente dei conteggi e facendo, altresì, riferimento ad interessi; che Giuliani aveva ragguagliato Luceri sulla esatta esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale poi Luceri aveva speculato.

La condotta descritta, dunque, secondo la Corte territoriale, doveva essere qualificata come gravemente colposa e idonea a ingenerare nell'autorità giudiziaria un'apparenza di colpevolezza.

A fronte di tale percorso argomentativo coerente con i dati riportati e non contraddittorio nelle inferenze tratte da tali dati, la doglianza del ricorrente non coglie nel segno.

Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la Corte ha preso in considerazione circostanze di fatto non escluse dal giudice del merito e le ha ritenute in maniera non illogica connotate da macroscopica negligenza, sotto il profilo della frequentazioncon Luceri, dei rapporti economici ambigui intrattenuti con questi e, quanto meno, con una delle persone offese, dell'interessamento in merito alle situazioni debitorie di altri soggetti.

La circostanza per cui tali elementi siano stati ritenuti insufficienti dal giudice dell'assoluzione ai fini della affermazione della responsabilità penale, non ha rilievo alcuno, posto che non si deve sovrapporre la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione.

Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 344:38 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). 9.AI rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. peli, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesEa di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 6.09.2004 al 25.04 2005 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 26.04.2005 al 25.07.2006 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati il delitto di associazione mafiosa (capo 1) e i delitti di usura aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 21), [OSCURATO:PERSONA] (capo 32), [OSCURATO:PERSONA] (capo 36). 1.1. Il Tribunale del Riesame aveva disposto l'annullamento della ordinanza applicativa della misura cautelare con riferimento al capo 1) e, quanto agli altri capi, limitatamente alla contestata aggravante. 1.2. In data 25.08.2005 il Gup del Tribunale di Catanzaro aveva emesso sentenza di non luogo a procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1), 21) e 36) e disposto il rinvio a giudizio in ordine al reato di cui al capo 32). All'esto del giudizio di merito, in ordine a tale ultimo capo, il Tribunale di Paola?con t sentenza del 16.09.2006, aveva assolto il ricorrente "per non aver commesso il fatto". A seguito di impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere, la Corte di Appello di Catanzaro in data 08.11.2010 aveva emesso decreto di rinvio a giudizio limitatamente ai reati di cui ai capi 21) e 36) e il Tribunale di Paola, con sentenza del 28.2.2014, aveva assolto Giuliani dal reato di cui al capo 21) e lo aveva condannato iiordine al reato di cui al capo 36). Infine, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Giuliani era stato definitivamente assolto anche in ordine a tale ultimo reato. 1.3. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, consistita nell' avere Giuliani intrattenuto comunanza di affari con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e nell'aver intrattenuto rapporti ambigui comprovati dal tenore delle intercettazioni. 2. Avverso l'ordinanza di rigettqty ha proposto ricorso Giuliani, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di una condotta colposa causale rispetto alla detenzione. Il difensore lamenta che i giudici della riparazione avrebbero valorizzato condotte che, invece, la Corte del merito aveva ritenuto irrilevanti ai fini della affermazione della penale responsabilità e addirittura non provate nel loro accadimento fattuale. Nella sentenza di assoluzione si era evidenziato che le intercettazioni nel loro complesso non consentivano di affermare il ruolo di finanziatore del ricorrente, ma/ al più/ un interesse di Giuliani e della fidanzata Santori per effetto del risalente rapporto di amicizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: né la consulenza bancaria, né "l'ambiguità delle conversazioni evidenziate" consentivano di ritenere non attendibile la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso il coinvolgimento di Giuliani nella vicenda dei prestiti a tassi usurari. Il richiamo contenuto nella ordinanza alle dichiarazioni delle persone offese era del tutto inconferente, posto che le vittime del reato di usura mai avevano reso dichiarazioni riguardanti Giuliani e così pure inconferente era il richiamo alla consulenza bancaria, che aveva, invero, evidenziato solo sporadiche movimentazioni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], risalenti agli anni 1999 e 2001 e collegate a meri aiuti a lui prestati dal ricorrente per le sue vicende debitorie. La frequentazionrdi Giuliani con Luceri- prosegue il difensore- era dettata solo da rapporti di parentela e collegata al fatto che Luceri era datore di lavoro della fidanzata Santoro. La conversazione ambientale sull'auto in uso a Luceri nella quale questi aveva fatto riferimento ad assegni in banca da coprire con somme provenienti da Giuliani, valorizzata dalla Corte della riparazione, era stata riportata anche nella sentenza assolutoria ma ritenuta irrilevante. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo. 2. Il diritto alla riparazione per la custodia subita è riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen., a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, sempre che non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d. ingiustizia sostanziale). Il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire .se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione/non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusi in dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità, in merito al comportamento extraprocessuale, hai in più occasion affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complic:ità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Deve ancora rilevarsi che, se. è vero che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto a quello di merito, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ciò nondimeno il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350) 3.Nel caso in esame la Corte di Appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione di tali principi. In particolare i giudici hanno rilevato che: - dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, lette alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze delle indagini bancarie, era emerso che Giuliani e la fidanzata Santoro avevano aiutato con una certa abitualità [OSCURATO:PERSONA] nella gestione e nel controllo dei rapporti di mutui usurari, emettendo assegni che consegnavano allo stesso Luceri e incamerando le restituzioni dalle persone offese Tudda, Zingone e [OSCURATO:PERSONA] o da altri soggetti delegati; - Giuliani e Santoro non solo avevano messo a disposizione il loro conto, ma avevano gestito anche i rapporti con le persone offese, indagandone l'esposizione debitoria (in particolare di [OSCURATO:PERSONA]), contattando i creditori e tenendo costantemente aggiornato Luceri; - dai colloqui captati nell'abitacolo dell'auto di Luceri, fra questi, Giuliani e Santoro, era emerso che Luceri aveva invitato soggetti coinvolti nei prestiti usurari a rivolgersi a Giuliani; che Luceri aveva fatto riferimento d)assegni in banca da coprire con somme versate da Giuliani; che/ nel corso di una conversazione, Giuliani aveva mostrato a Luceri un assegno, operando contestualmente dei conteggi e facendo, altresì, riferimento ad interessi; che Giuliani aveva ragguagliato Luceri sulla esatta esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale poi Luceri aveva speculato. La condotta descritta, dunque, secondo la Corte territoriale, doveva essere qualificata come gravemente colposa e idonea a ingenerare nell'autorità giudiziaria un'apparenza di colpevolezza. A fronte di tale percorso argomentativo coerente con i dati riportati e non contraddittorio nelle inferenze tratte da tali dati, la doglianza del ricorrente non coglie nel segno. Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la Corte ha preso in considerazione circostanze di fatto non escluse dal giudice del merito e le ha ritenute in maniera non illogica connotate da macroscopica negligenza, sotto il profilo della frequentazioncon Luceri, dei rapporti economici ambigui intrattenuti con questi e, quanto meno, con una delle persone offese, dell'interessamento in merito alle situazioni debitorie di altri soggetti. La circostanza per cui tali elementi siano stati ritenuti insufficienti dal giudice dell'assoluzione ai fini della affermazione della responsabilità penale, non ha rilievo alcuno, posto che non si deve sovrapporre la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 344:38 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). 9.AI rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. peli, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM
Sentenza Cassazione n. 48544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris