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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 34843/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25385 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 344/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuti, da parte di [OSCURATO:PERSONA], i contributi alla Gestione separata per l’anno 2009; 2.la Corte territoriale ha ritenuto che il credito c ontributivo preteso dal professionista fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 16.6.2009, data di scadenza del versamento dei contributi, mentre la lettera raccomandata, con cui l’Inps aveva intimato il pagamento, perveniva alla destinataria indata 1.07.2015»; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso l’INPS, con un motivo; 4.ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la professionista, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per tardività; 5.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

6. èpregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso;

7. come eccepito dalla controricorrente, la sentenza impugnata, pubblicata in data 6 aprile 2021, risulta notificata, a mezzo del servizio postale, in data 12 aprile 2021;

8. ai sensi dell'art.325, comma 2, cod.proc.civ. e dell’ art. 326, comma 1, cod.proc.civ., il termine c.d.

«breve» per impugnare è di Ric. 2021 n. 25385 sez.

ML -ud. 29-09-2022 -3- sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; nel caso di specie, dunque, il termine per la notificazione del presente ricorso scadeva in data 11 giugno 2021;

9. il ricorso reca la data del 21 settembre 2021 erisulta notificato il 1° ottobre 2021;

10. esso è pertanto tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiaratoinammissibile;

11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

12. deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17; PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25385 sez. ML -ud. 29-09-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 344/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuti, da parte di [OSCURATO:PERSONA], i contributi alla Gestione separata per l’anno 2009; 2.la Corte territoriale ha ritenuto che il credito c ontributivo preteso dal professionista fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 16.6.2009, data di scadenza del versamento dei contributi, mentre la lettera raccomandata, con cui l’Inps aveva intimato il pagamento, perveniva alla destinataria indata 1.07.2015»; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso l’INPS, con un motivo; 4.ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la professionista, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per tardività; 5.la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 6. èpregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso; 7. come eccepito dalla controricorrente, la sentenza impugnata, pubblicata in data 6 aprile 2021, risulta notificata, a mezzo del servizio postale, in data 12 aprile 2021; 8. ai sensi dell'art.325, comma 2, cod.proc.civ. e dell’ art. 326, comma 1, cod.proc.civ., il termine c.d. «breve» per impugnare è di Ric. 2021 n. 25385 sez. ML -ud. 29-09-2022 -3- sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; nel caso di specie, dunque, il termine per la notificazione del presente ricorso scadeva in data 11 giugno 2021; 9. il ricorso reca la data del 21 settembre 2021 erisulta notificato il 1° ottobre 2021; 10. esso è pertanto tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiaratoinammissibile; 11. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 12. deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17; PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13