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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14472/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (v. pag. 2 ove si valorizzano i due precedenti specifici e una condanna per rapina, alla luce dei quali la commissione del nuovo reato di detenzione di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto espressione di persistente attitudine a delinquere, meritevole di aggravio sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliee estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C lo [OSCURATO:PERSONA] r T2.,111X1-011•19 ,,\,0 ,-'\ oggi, ------------- -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (v. pag. 2 ove si valorizzano i due precedenti specifici e una condanna per rapina, alla luce dei quali la commissione del nuovo reato di detenzione di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto espressione di persistente attitudine a delinquere, meritevole di aggravio sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliee estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna C lo [OSCURATO:PERSONA] r T2.,111X1-011•19 ,,\,0 ,-'\ oggi, ------------- -
Sentenza Cassazione n. 14472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris