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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1996

Cassazione n. 02314/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1996 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CERMINARA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ride- terminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla ipotesi di cui all'artt. 186 comma 2 lett.c) C.d.S. in mesi due di arresto ed euro 666 di ammenda.

3. Lamenta il ricorrente la violazione di legge ed il difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispet- to al provvedimento impugnato che in termini assolutamente corretti e privi di contraddizioni ha evidenziato le ragioni sottese al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen., tenuto conto della gravità della condotta e del pericolo di offesa al bene giuridico protetto, evidenziando tanto i risultati dell'alcol test con rilevante percentuale di alcol sopra soglia, delle condizioni sin- tomatiche del conducente e della sua improvvida e pericolosa condotta di guida, tale da porre a serie repentaglio la sicurezza della circolazione stradale (sez.U, N.13691 del 6 Aprile 2016, Tushaj; sez.6, n.55107 del 10.12.2018, [OSCURATO:PERSONA]- vanni). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1996 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CERMINARA [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ride- terminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla ipotesi di cui all'artt. 186 comma 2 lett.c) C.d.S. in mesi due di arresto ed euro 666 di ammenda. 3. Lamenta il ricorrente la violazione di legge ed il difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispet- to al provvedimento impugnato che in termini assolutamente corretti e privi di contraddizioni ha evidenziato le ragioni sottese al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen., tenuto conto della gravità della condotta e del pericolo di offesa al bene giuridico protetto, evidenziando tanto i risultati dell'alcol test con rilevante percentuale di alcol sopra soglia, delle condizioni sin- tomatiche del conducente e della sua improvvida e pericolosa condotta di guida, tale da porre a serie repentaglio la sicurezza della circolazione stradale (sez.U, N.13691 del 6 Aprile 2016, Tushaj; sez.6, n.55107 del 10.12.2018, [OSCURATO:PERSONA]- vanni). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris