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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 27720/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 6859 / 20 17 propost o da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36D41 H488Q ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Ghetaldi n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75A18 H5010) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 60;giusta procura speciale su separato atto; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - - avverso la sentenza n. 2123/8 / 20 1 7 emessa dal la CTR Lazio in data Intimazione pagamento imposta di registro – Invalidità notifica cartella presupposta 11/04/2017e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava una intimazione di pagamento per imposta di registro, lamentando la nullità della notifica eseguita a mezzo posta, la carenza di motivazione, l’omessa notifica della cartella presupposta e la mancata notifica dell’avviso bonario.

2. La CTP di Roma accoglieva il ricorso, rilevando che il mittente del plico raccomandato con il quale era stata notificata la prodromica cartella non aveva dimostrato il suo esatto contenuto, a fronte della contestazione del contenuto della busta da partedel destinatario.

3. Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che: 1) la cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento impugnata era stata ritualmente notificata, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dPR n. 602/1973, mediante raccomandata a/r recapitata al destinatario in data 8.8.2012, sicchè non occorreva l’invio della seconda raccomandata ex art. 139 c.p.c.; 2) è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto solo allorchè il destinatario indichi con precisione cosa sia contenuto e cosa manchi nella busta con la quale è stata spedita la raccomandata; 3) una volta accertata la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, era preclusa al contribuente la possibilità di sindacare l’atto presupposto (non tempestivamente opposto) attraverso l’impugnazione di quellosuccessivo che lo presupponeva.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, da un soggetto non munito del relativo potere, con la conseguenza della giuridica inesistenza dell’atto di notificazione, e che, essendo stata la cartella esattoriale notificata mediante consegna della raccomandata a/r al portiere dello stabile, sarebbe stato necessario inoltrate al destinatario la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la questione concernente l’asserita giuridica inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, siccome eseguita da un soggetto non munito del relativo potere.

In ogni caso, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024).

1.2. Per quanto concerne l’asserita necessità della raccomandata cd. informativa del deposito presso la Casa comunale, va ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020), avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).

Pertanto, va ribadito il principio per cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avvisodi ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).

Tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024).

E’ opportuno, da ultimo, evidenziare che, essendosi la notifica della cartella perfezionata, nel caso di specie, attraverso la consegna al portiere dello stabile, non si è in presenza di un caso di irreperibilità cd. relativa, nella cui evenienza troverebbe applicazione il principio per cui, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, andrebbe applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché sarebbe necessario, ai fini del suo perfezionamento, che fossero effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 6859 / 20 17 propost o da: [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36D41 H488Q ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Ghetaldi n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75A18 H5010) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 60;giusta procura speciale su separato atto; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - - avverso la sentenza n. 2123/8 / 20 1 7 emessa dal la CTR Lazio in data Intimazione pagamento imposta di registro – Invalidità notifica cartella presupposta 11/04/2017e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava una intimazione di pagamento per imposta di registro, lamentando la nullità della notifica eseguita a mezzo posta, la carenza di motivazione, l’omessa notifica della cartella presupposta e la mancata notifica dell’avviso bonario. 2. La CTP di Roma accoglieva il ricorso, rilevando che il mittente del plico raccomandato con il quale era stata notificata la prodromica cartella non aveva dimostrato il suo esatto contenuto, a fronte della contestazione del contenuto della busta da partedel destinatario. 3. Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che: 1) la cartella esattoriale sottesa all’intimazione di pagamento impugnata era stata ritualmente notificata, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dPR n. 602/1973, mediante raccomandata a/r recapitata al destinatario in data 8.8.2012, sicchè non occorreva l’invio della seconda raccomandata ex art. 139 c.p.c.; 2) è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto solo allorchè il destinatario indichi con precisione cosa sia contenuto e cosa manchi nella busta con la quale è stata spedita la raccomandata; 3) una volta accertata la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, era preclusa al contribuente la possibilità di sindacare l’atto presupposto (non tempestivamente opposto) attraverso l’impugnazione di quellosuccessivo che lo presupponeva. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, da un soggetto non munito del relativo potere, con la conseguenza della giuridica inesistenza dell’atto di notificazione, e che, essendo stata la cartella esattoriale notificata mediante consegna della raccomandata a/r al portiere dello stabile, sarebbe stato necessario inoltrate al destinatario la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la questione concernente l’asserita giuridica inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, siccome eseguita da un soggetto non munito del relativo potere. In ogni caso, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024). 1.2. Per quanto concerne l’asserita necessità della raccomandata cd. informativa del deposito presso la Casa comunale, va ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020), avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Pertanto, va ribadito il principio per cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avvisodi ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). Tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024). E’ opportuno, da ultimo, evidenziare che, essendosi la notifica della cartella perfezionata, nel caso di specie, attraverso la consegna al portiere dello stabile, non si è in presenza di un caso di irreperibilità cd. relativa, nella cui evenienza troverebbe applicazione il principio per cui, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, andrebbe applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché sarebbe necessario, ai fini del suo perfezionamento, che fossero effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a n