CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 09972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 26/10/2023 su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/02/2023 dal Gip del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena per i delitti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per Bellouza e anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 3600,00 di multa per Khai (in relazione a plurimi episodi di rapina aggravanti per entrambi in concorso e per il solo Khai anche per il capo 10) ai sensi degli artt. 81, 495, comma primo e secondo, n. 2, cod. pen. ). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per entrambi. 2.2. Per il solo [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 599- bis cod. proc. pen., 81, comma secondo, 495, comma secondo, cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in presenza di una motivazione congrua ed articolata che non si presta a censure in questa sede, non solo quanto alla evidente considerazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., ma anche quanto alla caratterizzazione della condotta di cui al capo 10) non posta in continuazione con le altre condotte imputate al Khai, attesa la richiamata diversità di contesto e azione anche spazio temporale, specificamente enunciata in sentenza con il richiamo analitico alla emersione di elementi rilevanti al fine della affermazione della responsabilità con riferimento ad ogni singolo capo di imputazione. 2. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in