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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1957

Cassazione n. 46374/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina ha proposto appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Patti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui agli artt. 115 e 159 D.lvo 81/2008 a lui contestati, nella qualità di datore di lavoro, puniti con la sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; per tale motivo l'appello era convertito in ricorso per cassazione con trasmissione degli atti.

Considerato che con un unico motivo, il P.G. lamenta erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la condotta di trasgressione delle regole infortunistiche era risalente nel tempo e aveva esposto a pericolo una pluralità di lavoratori, in tal modo connotandosi come non di lieve entità.

Rilevato che si tratta di appello convertito in ricorso per cassazione con cui il ricorrente chiede una rivalutazione nel merito degli elementi probatori, pur in assenza di travisamenti delle emergenze processuali, e che pertanto si tratta di doglianza estranea alla competenza di tale Collegio, a fronte di un provvedimento del primo Giudice che ha dato conto, in modo adeguato ed esente da vizi logici, degli elementi valorizzati al fine di ritenere sussistente la tenuità dell'offesa e pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod.pen., Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina ha proposto appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Patti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dai reati di cui agli artt. 115 e 159 D.lvo 81/2008 a lui contestati, nella qualità di datore di lavoro, puniti con la sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; per tale motivo l'appello era convertito in ricorso per cassazione con trasmissione degli atti. Considerato che con un unico motivo, il P.G. lamenta erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la condotta di trasgressione delle regole infortunistiche era risalente nel tempo e aveva esposto a pericolo una pluralità di lavoratori, in tal modo connotandosi come non di lieve entità. Rilevato che si tratta di appello convertito in ricorso per cassazione con cui il ricorrente chiede una rivalutazione nel merito degli elementi probatori, pur in assenza di travisamenti delle emergenze processuali, e che pertanto si tratta di doglianza estranea alla competenza di tale Collegio, a fronte di un provvedimento del primo Giudice che ha dato conto, in modo adeguato ed esente da vizi logici, degli elementi valorizzati al fine di ritenere sussistente la tenuità dell'offesa e pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod.pen., Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 46374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris