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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11772/2026

Testo disponibile della fonte

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vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende giusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];–intimata–avverso la sentenza n. 17117/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 28/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di recupero crediti n.78210019311, notificato il 06/11/2021, per l’importo di € 294,32, relativoalla sentenza n. 24140 del 25/09/2014 con la quale il Giudice di Pace diRoma aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n.Numero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/202691130034616, notificata il 17/05/2014, scaturita da verbale accertanteviolazione del codice della strada.1.1 Nel giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezzadell’opposizione.1.2 [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarò inammissibile la domanda.2.

Il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal Rossetti,ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953cod. civ., con la conseguente conversione del termine breve diprescrizione in quello decennale.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso fondato su un unico motivo;[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.4.

Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6.

Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025.7.

Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso viene denunciataviolazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953cod. civ. e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc. civ., avendo il Tribunale errato nel dichiarare l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 2953 cod. civ., così portando il termine prescrizionale dacinque a dieci anni, con il conseguente rigetto della sollevata eccezione diprescrizione.Con la censura si sostiene che erroneamente la sentenza avrebbeequiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinato dalla l. n.689/1981, poi confluito nel d.l. n. 150/2011, a quello delle sanzionitributarie.8.

Il motivo è privo di giuridico fondamento.Per vero, il titolo azionato da [OSCURATO:PERSONA], costituito dallasentenza passata in giudicato, con la quale venne rigettata la propostaNumero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/2026opposizione, segue il regime prescrizionale preveduto dall’art. 2953 cod.civ., in quanto che l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981), come intutti i casi di diritto nascente dalla statuizione divenuta cosa giudicata,viene sostituita dal diritto a portare in esecuzione l’ordine del giudicedivenuto definitivo.Accertato definitivamente il credito fatto valere dalla pubblicaamministrazione con l’ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. nn. 19180/2022,16730/2016 e 12074/2016), non può che applicarsi la regola generale,secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dalla formazione deltitolo giudiziale divenuto definitivo, pur ove, come nel caso in esame essoconfermi con la forza del giudicato l’originaria pretesa ingiunta (Cass.,Sez.

Un., n. 23397/2016).Peraltro, come già evidenziato con la proposta di definizioneanticipata, analogo ragionamento si è fatto nell’assimilabile ipotesi digiudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale (Cass. n.20261/2021).9.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna delricorrente al pagamento in favore cassa delle ammende della sommastimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez.

Un., n.27195/2023).Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere rimasta intimataRoma [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella cassa delle ammende della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96,co. 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende giusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];–intimata–avverso la sentenza n. 17117/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 28/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di recupero crediti n.78210019311, notificato il 06/11/2021, per l’importo di € 294,32, relativoalla sentenza n. 24140 del 25/09/2014 con la quale il Giudice di Pace diRoma aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n.Numero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/202691130034616, notificata il 17/05/2014, scaturita da verbale accertanteviolazione del codice della strada.1.1 Nel giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezzadell’opposizione.1.2 [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarò inammissibile la domanda.2. Il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal Rossetti,ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 2953cod. civ., con la conseguente conversione del termine breve diprescrizione in quello decennale.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso fondato su un unico motivo;[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata.4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025.7. Con l’unico motivo posto a sostegno del ricorso viene denunciataviolazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953cod. civ. e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc. civ., avendo il Tribunale errato nel dichiarare l’applicabilità al caso dispecie dell’art. 2953 cod. civ., così portando il termine prescrizionale dacinque a dieci anni, con il conseguente rigetto della sollevata eccezione diprescrizione.Con la censura si sostiene che erroneamente la sentenza avrebbeequiparato il regime delle sanzioni amministrative, disciplinato dalla l. n.689/1981, poi confluito nel d.l. n. 150/2011, a quello delle sanzionitributarie.8. Il motivo è privo di giuridico fondamento.Per vero, il titolo azionato da [OSCURATO:PERSONA], costituito dallasentenza passata in giudicato, con la quale venne rigettata la propostaNumero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/2026opposizione, segue il regime prescrizionale preveduto dall’art. 2953 cod.civ., in quanto che l’originaria pretesa della pubblica amministrazione,soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 28, l. n. 689/1981), come intutti i casi di diritto nascente dalla statuizione divenuta cosa giudicata,viene sostituita dal diritto a portare in esecuzione l’ordine del giudicedivenuto definitivo.Accertato definitivamente il credito fatto valere dalla pubblicaamministrazione con l’ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. nn. 19180/2022,16730/2016 e 12074/2016), non può che applicarsi la regola generale,secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dalla formazione deltitolo giudiziale divenuto definitivo, pur ove, come nel caso in esame essoconfermi con la forza del giudicato l’originaria pretesa ingiunta (Cass.,Sez. Un., n. 23397/2016).Peraltro, come già evidenziato con la proposta di definizioneanticipata, analogo ragionamento si è fatto nell’assimilabile ipotesi digiudicato sul rigetto di opposizione a cartella esattoriale (Cass. n.20261/2021).9. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna delricorrente al pagamento in favore cassa delle ammende della sommastimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n.27195/2023).Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere rimasta intimataRoma [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 6173/2024Numero sezionale 2553/2025Numero di raccolta generale 11772/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella cassa delle ammende della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96,co. 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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