CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 21821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 161/2021 in data 10/09/2021 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva in data 30/03/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/09/2021, la Corte di appello di Potenza dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza n. 62/2017 del 26/01/2017 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, irrevocabile in data 10/01/2018, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: erronea valutazione dei mezzi di prova e violazione degli artt. 192, 630 e 631 cod. proc. pen.; inosservanza di norme processuali, anche per la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'erronea valutazione di mezzi di prova; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, nel richiamare alcuni arresti giurisprudenziali che precludono al giudice di svolgere un apprezzamento sul merito delle prove nella fase preliminare del giudizio di revisione, la Corte territoriale ha omesso di comparare le prove nuove con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, ma anche di verificare l'erronea valutazione del corteo probatorio da parte dei giudicanti; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e contrasto con la normativa indicata. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale valutato l'attendibilità delle prove nuove impedendo il contraddittorio in contrasto col dettato degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e contrasto con la normativa indicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti e tre i collegati motivi proposti. 2. Va evidenziato in premessa come, in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690). Invero, il ricorso ripropone aspecificamente la materia già ineccepibilmente scrutinata dalla Corte territoriale che ha avuto modo di evidenziare "che la verifica di attendibilità e la credibilità del Parlapiano, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], così come delle altre fonti dichiarative ... risulta affrontata diffusamente nelle pagg. 15 e ss. dai giudici di primo grado ... così come quella di [OSCURATO:PERSONA], ... mentre i giudici di appello dedicavano al tema ... una consistente frazione della motivazione. Né sul punto vale obiettare che le dichiarazioni rese da Parla piano Lucio presentassero profili di incertezza e/o di contraddizione ... non essendo questa la sede per introdurre una nuova valutazione del materiale istruttorio acquisito e oggetto di precedente giudizio [...] Anche le deduzioni difensive dirette a contrastare l'utilizzabilità e la rilevanza delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite agli atti erano valutate approfonditamente dai giudici di merito ... pertanto, esse rappresentano un'ulteriore sollecitazione al riesame del materiale istruttorio acquisito e già oggetto del precedente giudizio di merito. La stessa doglianza diretta a contestare l'omessa escussione in fase dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un rilievo critico rispetto alla valutazione ed alla completezza del compendio probatorio, già ammesso ed esaminato dei giudici di merito, sicché anche tale sollecitazione difensiva non può trovare accoglimento in sede di istanza di revisione, non rivestendo, peraltro, la stessa natura di "prova nuova", idonea, come tale, a consentire di giungere ad una soluzione assolutoria per il condannato ...". A fronte di queste valutazioni, il ricorso propone sostanzialmente una rilettura nel merito, del tutto inammissibile in sede di revisione. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/04/2022. Il Consigliere e